Affinché ai dividendi formati con riserve costituite prima del 1° gennaio 2018 possa essere ancora applicato il regime fiscale preesistente (tassazione in misura ridotta con aliquote progressive), è necessario non solo che la distribuzione venga deliberata entro il 31 dicembre 2022, ma che nello stesso termine sia effettuato il corrispondente pagamento. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 454 del 16 settembre 2022.
L’antefatto:
Prima delle modifiche apportate dalla L. 205/2017 (Legge Finanziaria 2018), i dividendi da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non in regime d’impresa, concorrevano al reddito complessivo (andavano cioè sommati agli altri redditi e tassati secondo le aliquote progressive), ma nella misura ridotta del 40% (utili fino al 2007), del 49,72% (utili fino al 2016) o del 58,14% (utili del 2017), a seconda dell'anno in cui gli utili erano maturati.
Dal 1° gennaio 2018, le distribuzioni di utili da partecipazioni qualificate sono soggette ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%, come gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate.
La modifica è stata introdotta prevedendo un regime transitorio. Per le distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2022 (!) relative a utili formati entro il 31 dicembre 2017, si applica ancora il regime di tassazione preesistente.
In parole povere: per queste distribuzioni rimane in vigore il precedente sistema (concorrono in misura parziale al reddito complessivo)
Risposta n. 454/2022:
Ed è qui che entra in gioco la già citata risposta dell'Agenzia delle Entrate: Sebbene la formulazione della disposizione transitoria disponga solamente che la delibera di distribuzione sia assunta entro il 31 dicembre 2022, secondo l'Agenzia delle Entrate per poter applicare il regime preesistente è necessario anche che il dividendo sia pagato entro la stessa data.
Diversamente, anche questi dividendi sono soggetti all'imposta del 26%.
Per quanto alla presunzione di prioritaria distribuzione degli utili, l'Agenzia delle Entrate ha già chiarito nella risposta n. 163 del 30 marzo 2022 che è applicabile il metodo FIFO.
Si considerano distribuiti per primi gli utili maturati fino al 2007, poi quelli fino al 2016 e infine quelli fino al 2017.
Vantaggi e svantaggi della tassazione parziale:
Alla luce di questa interpretazione, si dovrà verificare se è opportuno che gli utili non distribuiti, formati prima del 1° gennaio 2018, siano distribuiti agli azionisti (persone fisiche) detentori di partecipazioni qualificate, entro la fine dell'anno, in quanto, secondo l'interpretazione di cui sopra, anche il pagamento deve essere effettuato entro la fine dell'anno.
In particolare, valgono le seguenti considerazioni:
- I vantaggi derivanti dal preesistente regime si verificano in particolare per gli utili non distribuiti piuttosto "vecchi": gli utili realizzati fino al 2007 sono tassati solo al 40% (vantaggio con aliquota massima del 43% pari a circa 8,8%) e quelli fino al 2016 al 49,72% (risparmio con aliquota massima del 43% pari a circa 4,6%).
Nel caso di utili del 2017, invece, con una base imponibile del 58,14% e l'aliquota massima del 43%, il vantaggio fiscale rispetto all’imposta fissa del 26% è solo dell'1% circa e, tenendo conto dell'eventuale addizionale IRPEF, il carico fiscale è quasi equivalente.
- Si deve tener conto anche di eventuali detrazioni fiscali (ad esempio per lavori di ristrutturazione) e deduzioni (ad esempio contributi previdenziali di artigiani e commercianti), che possono ancora essere fruite in caso di tassazione progressiva dei dividendi, ma che in futuro, con l’imposta sostituiva fissa, non potranno più essere compensate con le distribuzioni di utili.
- In particolare, nel caso di utili provenienti dall'estero (soprattutto da società di persone estere) la distribuzione di utili dovrebbe essere valutata con attenzione, perché con il nuovo regime, il credito per le imposte estere va perso.
- Di contro va valutato l’effetto negativo sull’ACE della società che distribuisce le riserve.
- Infine, al di là di tutte le considerazioni fiscali, si dovrà tenere conto della liquidità della società.
Consiglio:
Nel caso in cui nella vostra società si verifichi la combinazione di utili maturati prima del 2018 e siano presenti soci detentori di partecipazioni qualificate, vi consigliamo di valutare attentamente la distribuzione di utili nelle ultime settimane del 2022.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Josef Vieider