Contabilità imprese
(non riguarda i liberi professionisti)
Contabilità ordinaria
- Sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria (libro inventari, libro mastro e libro giornale, ecc.) tutte le società di capitali ed inoltre le società di persone e le imprese individuali che nel 2017 hanno realizzato ricavi di cui all’art. 57 e 85 del TUIR superiori ad Euro 400.000,00 per le imprese di servizi, e superiori ad Euro 700.000,00 per tutte le altre attività (es.: imprese industriali e commerciali), nonché quelle imprese che hanno espressamente optato per la contabilità ordinaria.
- Le registrazioni nel libro giornale devono essere eseguite non oltre 60 giorni. Il termine di 60 giorni deve essere calcolato con riferimento alla data dell’operazione e non a quella della registrazione.
- Qualora la contabilità sia meccanizzata, le registrazioni devono essere effettuate al più tardi entro 60 giorni dall’effettuazione dell’operazione; la stampa invece deve avvenire entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento. Tale obbligo non ri- guarda i registri IVA delle fatture emesse/ricevute la cui stampa va effettuata a seguito di richiesta in caso di verifica; tuttavia le scritture meccanizzate devono essere aggiornate entro le medesime scadenze.
- Il libro inventari ai sensi dell’art. 2217 C.C. deve essere aggiornato e sottoscritto entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per esempio per i bilanci chiusi al 31/12/2017 entro il 31 gennaio 2019.
- Contabilità di magazzino: le imprese che in entrambi gli anni 2015 e 2016 hanno superato entrambi i limiti di Euro 5.164.568,99 per i ricavi e di Euro 1.032.913,80 per le rimanenze finali, sono obbligate a tenere dal 1° gennaio 2018 la contabilità di magazzino, indipendentemente dai ricavi e dalle rimanenze realizzati nel 2017.
Il registro dei beni ammortizzabili deve essere aggiornato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le annotazioni relative agli ammortamenti possono essere effettuate in alternativa anche nel libro degli inventari. La tenuta del registro dei beni ammortizzabili può essere omessa nei seguenti casi:
a) quando le rispettive annotazioni risultano anche dal libro giornale; le registrazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
b) quando su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbero stati annotati nel registro dei beni ammortizzabili. Si consiglia per motivi pratici, di mantenere la tenuta del registro sopraindicato.
Si ricorda che in seguito al DL 148/2017 non è più necessaria la stampa cartacea dei registri IVA, qualora in caso di verifiche i medesimi possano essere in qualunque momento stampati e consegnati all’amministrazione finanziaria.
Vidimazioni
Solamente i libri sociali obbligatori (libro delle assemblee dei soci, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del revisore contabile, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, libro delle obbligazioni, degli obbligazionisti ecc.) rimangono soggetti alla vidimazione iniziale. La bollatura dei libri e registri deve inoltre essere considerata obbligatoria quando è espressamente previ- sta da altre leggi speciali che non si riferiscono a disposizioni fiscali.
I libri e registri soggetti a vidimazione devono essere vidimati presso il registro delle imprese (Camera di Commercio dove ha sede la società) ovvero dal notaio prima di essere messi in uso (cioè alla data cui si riferisce la prima registrazione). Le pagine (o i fogli) di detti libri devono indicare l’anno in cui viene effettuata la vidimazione ed essere numerate in ordine progressivo (es.: 2018/1). Entro il 16 marzo 2018 le società di capitali sono tenute a corrispondere la tassa di concessione governativa annuale.
L’obbligo della vidimazione iniziale è soppressa per i seguenti registri: libro giornale, libro inventari, registri e scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Per questi ultimi valgono le seguenti disposizioni:
- Per una tenuta regolare della contabilità tutte le annotazioni obbligatorie ovvero i rispettivi registri
devono essere numerati progressivamente. E’ sufficiente che si attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di usarla. In pratica i registri e le rispettive pagine (compresa l’intestazione) vengono numerati man mano che si stampano. - Numerazione: secondo le istruzioni diramate dall’Agenzia delle Entrate, ogni esercizio deve avere una propria numerazione, ciò significa che ogni anno si deve cominciare con la pagina numero 1. Oltre alla numerazione progressiva delle pagine, si deve anche indicare (con 4 cifre) l’anno a cui le registrazioni si riferiscono. Le scritture di rettifica però, anche se eseguite nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, vanno stampate nel registro rispettando la numerazione progressiva dell’anno in cui vengono stampate.
- L’imposta di bollo – da versare prima di usare il registro - permane per il libro giornale e il libro degli inventari. Le marche da bollo in forma “adesiva” devono essere applicate, in caso di numera- zione anticipata sulla prima pagina numerata di ogni registro, oppure, in caso di numerazione istantanea sulla centesima pagina.
L’ammontare dell’imposta di bollo dipende dalla forma giuridica dell’impresa: - Euro 16,00 per le società di capitali ed enti commerciali, che versano annualmente in modo forfet- tario la tassa di concessione nella misura di Euro 309,87 ovvero Euro 516,46 se il capitale sociale
supera Euro 516.456,90; - Euro 32,00 per ogni cento pagine per le altre imprese (es. imprese individuali, società di persone).
Contabilità semplificata
Società di persone e imprese individuali che non sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e che non hanno optato per la stessa, devono tenere la contabilità semplificata. Esse terranno solo i registri Iva, in cui devono essere registrate le fatture emesse, le fatture d’acquisto, i documenti di spesa, e, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche gli ammortamenti, i ratei e risconti, le rimanenze e l'accantonamento al fondo trattamento fine rapporto. Nel caso in cui gli ammortamenti non siano registrati nel registro Iva, è sufficiente - su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria - indicare i rispettivi dati su un foglio distinto in forma sistematica, riportante i dati che andrebbero annotati nel registro dei cespiti ammortizzabili.
Regime dei contribuenti minimi
Il regime dei contribuenti minimi permane fino alla scadenza e/o fino alla perdita dei relativi requisiti.
Regime forfettario
In presenza di determinati requisiti dal 2016 per le partite IVA è possibile beneficiare di questo regime fiscale forfettario agevolato. L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA in caso di avvio di nuova attività nei primi 5 anni è pari al 5% e passerá al 15% nei successivi, e sono previsti adempimenti semplificati (studi di settore, lista clienti forni- tori, IVA, contabilità semplificata, ecc).
dei
Dichiarazione dei redditi e bilancio
Società di capitali ed enti
- Deposito dei bilanci per
a) società di capitali: il bilancio d’esercizio deve essere approvato dall’assemblea generale entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (di regola entro il 30.04.2018) per i bilanci che chiudono al 31.12.2017). Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio, quest’ultimo deve essere depositato presso il registro delle imprese (di regola entro il 30.05.2018). Un maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio può essere previsto per legge o Statuto.
b) consorzi: entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio (di regola entro il 28.2.2018) deve essere depositata presso il registro delle imprese la situazione patrimoniale.
- Pagamento delle imposte
Entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio (di regola quindi entro il 30.06.2018, eccetto il caso di esercizio non coincidente con l’anno solare) vanno eseguiti i versamenti del saldo dell’IRES e dell’IRAP per l’esercizio 2017 (o per l’esercizio 2017/2018 nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare) ed il versamento della prima rata di acconto per l'esercizio 2018 (oppure 2017/2018) dell’IRES e dell’IRAP. E’ prevista la possibilità del pagamento rateale.
Qualora il bilancio non venga approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in quanto la società per l’approvazione usufruisce del maggior termine di 180 giorni previsto dalla legge o dallo Statuto, il versamento delle imposte deve avvenire entro il giorno 30 del mese successivo all’approvazione (quindi al più tardi entro il 30.07.2018, sempre nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare).
Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 30.07.2018) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute. - Dichiarazione dei redditi
La presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2018 riguardante le imposte dirette IRES e la dichiarazione IRAP per l’esercizio 2017 va effettuata telematicamente, entro dieci mesi dalla chiusura dell’esercizio (31.10.2018) in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, ed entro nove mesi nel caso di esercizio a cavallo.
Entro undici mesi dalla chiusura dell’esercizio (di regola entro il 30.11.2018, eccetto i casi in cui l’esercizio non coincide con l’anno solare) va eseguito il versamento del secondo acconto IRES e IRAP per l’anno 2018.
Società di persone ed imprese individuali
- Pagamento delle imposte
Il versamento del saldo Irpef ed IRAP e delle imposte addizionali per l’anno 2017 e degli acconti per l’anno 2018 di regola deve essere effettuato entro il 30 giugno 2018. È prevista la possibilità di pagare ratealmente.
Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 30.07.2018) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute. - Dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi UNICO 2018 per le imposte dirette e la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro il 31.10.2018 in via telematica.
Salvo alcune eccezioni le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente. Il secondo acconto per l’anno 2018 deve essere versato entro il 30 novembre 2018.
Altro
Uso privato bei beni d’impresa finanziamenti/ capitalizzazioni effettuati/ ricevuti
In merito la normativa dispone che:
- i soci e i familiari di imprenditori individuali, che utilizzano i beni dell’impresa (autovetture o altri veicoli, abitazioni, ecc.) devono pagare un corrispettivo annuo non inferiore al valore di mercato del diritto di godimento,
- altrimenti l’uso di questi beni costituisce reddito tassabile per la persona fisica che ha in uso detti beni, e i costi relativi a detti beni sono indeducibili dal reddito d’impresa.
CONAI
Le imprese che producono, utilizzano o importano imballaggi sono obbligate ad aderire al CONAI. Sono escluse le imprese consumatrici finali di materiali di imballaggi. Le imprese che producono imballaggi e quelle che importano imballaggi vuoti, devono anche aderire ai relativi consorzi di filiera. I produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti sono obbligati alla denuncia ed al versamento del contributo. L’ammontare del contributo da versare varia a seconda del tipo e del peso dell’imballaggio. Inoltre il calcolo del contributo è diverso per produttori, importatori, utilizzatori ed esportatori.
Entro il 20 gennaio va presentata al CONAI l’autodichiarazione relativa alla scelta della periodicità della dichiarazione relativa agli imballaggi per l’anno 2018. In questa sede possono essere effettuate le seguenti opzioni (se non hanno invece avuto luogo variazioni, la precedente opzione vale anche per gli esercizi successivi e non deve essere ripetuta):
- periodicità della dichiarazione periodica: a seconda dell’ammontare del contributo dovuto, si può optare per una dichiarazione mensile, trimestrale oppure annuale;
- calcolo semplificato per gli importatori: gli importatori di imballaggi pieni possono optare per la determinazione forfettaria del contributo.
Inoltre entro tale data scade il termine per l’invio della dichiarazione annuale Conai relativa al 2017.
Denunce periodiche: al fine di calcolare il contributo dovuto, devono essere presentate delle denunce periodiche, che scadono mensilmente, trimestralmente o annualmente, a seconda dell’ammontare del contributo dovuto nell’anno precedente. Le denunce devono essere presentate entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Il contributo deve essere versato solo al momento del ricevimento della fattura. Il contributo è assoggettato ad Iva con l’aliquota ordinaria (attualmente apri al 22%).
I produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti sono obbligati ad addebitare analiticamente agli utilizzatori di imballaggi il contributo da loro versato. Gli utilizzatori di imballaggi (vedi definizione del CONAI) nonché gli importatori di imballaggi pieni, possono, anziché indi- care in fattura il contributo analiticamente, riportare la dicitura “Contributo Conai assolto”.
RAEE
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. Si considera produttore e deve iscriversi al registro chiunque:
- fabbrichi e venda apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivenda con proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
- importi o immetta per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroni- che nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- produca apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione.
I contribuenti che sono iscritti al RAEE devono entro il 30 aprile di ogni anno inviare telematicamente una Comunicazione in CCIAA con l’indicazione dei dati richiesti.
Organo di controllo per le Srl
Le S.r.l. hanno l’obbligo della nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) o del revisore legale dei conti:
- Se previsto nello statuto sociale oppure
- Se la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato
- Se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
- Se, ai sensi dell’art. 2477 del codice civile, per due esercizi consecutivi vengono superati
due dei tre seguenti parametri:
Totale dell’attivo di stato patrimoniale di 4.400.000 Euro, - Totale dei ricavi di 8.800.000 Euro e
Numero medio dei dipendenti occupati nell’esercizio: 50.
Si evidenzia che la L. 155/2017, la quale ad oggi tuttavia deve ancora essere recepita nel codice civile, introduce l’obbligo anche nel caso in cui in due esercizi successivi sia superato uno dei tre parametri seguenti (cfr. 14, comma 1, lettera g), legge n. 155/2017):
- Totale dell’attivo di stato patrimoniale di Euro 2.000.000,00,
- totale dei ricavi 2.000.000,00 euro e
- Numero medio di dipendenti durante l'anno: 10.
Resta necessario adeguare lo Statuto sociale per poter scegliere tra le varie alternative (collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale dei conti).
Registratori di cassa
E’ obbligatorio effettuare almeno un intervento annuale di manutenzione periodica. L’intervento è effettuato su richiesta e a spese del commerciante da parte di un tecnico autorizzato entro la scadenza indicata sulla targhetta di verificazione periodica. La norma stabilisce che gli apparecchi non controllati non possono essere utilizzati. La sanzione per i ritardi nella verifica periodica è pari a Euro 250 fino a Euro 2.0000. Anche per l’omessa installazione del registratore di cassa sono previste sanzione da Euro 250 ad Euro 2.000.
Pile ed accumulatori
I produttori di pile ed accumulatori devono comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente.
EAS
Gli enti associativi entro 60 giorni dalla data di costituzione sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate il modello EAS. Qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello EAS entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Tale adempimento non è tuttavia richiesto in presenza di alcune specifiche ipotesi.
Indirizzo – PEC
Vi consigliamo di prendere visione periodicamente della vostra casella posta elettronica certificata in quanto le comunicazioni ricevute tramite PEC valgono come raccomandata. Con decorrenza dal 1° giugno 2016 l’agente della riscossione deve esclusivamente utilizzare la Posta Elettronica Certificata per la notifica degli atti di riscossione alle ditte individuali, società di persone e di capitali e professionisti iscritti in albi o elenchi. La notifica avviene agli indirizzi risultanti dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).