SOLO PER PERSONE FISICHE: riduzione seconda rata dell’acconto IRPEF (4034)
Con lettera/Email del 10 novembre scorso vi abbiamo già comunicato gli importi dovuti per la seconda rata dell’acconto IRPEF 2011. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, reso noto in data odierna, è stata disposta la riduzione della seconda rata di acconto. Il valore su cui calcolare l’acconto IRPEF non è più il 99%, bensì l’82% dell’imposta dell’anno precedente.
Siccome il decreto riguarda l’IRPEF (esclusivamente codice 4034), solamente le persone fisiche possono usufruire di tale agevolazione. Premesso che a giugno/luglio (agosto con maggiorazione 0,4%) come primo acconto sia abbia versato regolarmente il 40% sul 99% dell’imposta IRPEF, ora si può procedere alla riduzione del secondo acconto, riducendolo ad un importo pari al 71,3805% del suo ammontare originario a voi comunicato.
Esempio:
- F24 precedente, inoltratovi il 10 novembre 2011
SEZIONE ERARIO | ||||||||||||||||||||||
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI |
codice tributo | rateazione/regione/ prov./mese rif. |
anno di riferimento |
importi a debito versati |
importi a credito compensati |
SALDO (A - B) | ||||||||||||||||
4034 | 2011 | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||
codice ufficio | codice atto | TOTALE | A | B | ||||||||||||||||||
- F24 corretto in virtù della riduzione:
Euro 6.000,00 moltiplicati per 71.3805% = Euro 4.282,83 (nuovo importo dovuto)
SEZIONE ERARIO | ||||||||||||||||||||||
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI |
codice tributo | rateazione/regione/ prov./mese rif. |
anno di riferimento |
importi a debito versati |
importi a credito compensati |
SALDO (A - B) | ||||||||||||||||
(1) | 4034 | (2) | (3) | 2011 | (4) | 4.282,83 | (5) | |||||||||||||||
codice ufficio | codice atto | TOTALE | A | (6) | B | (7) | (8) | |||||||||||||||
(9) | (10) | |||||||||||||||||||||
Si prega dunque di correggere l’importo presente nel modello di pagamento da noi appena inviatoVi e di effettuare il versamento entro il 30 Novembre 2011.
IMPORTANTE: Qualora però sia abbia giá provveduta ad una riduzione del secondo acconto IRPEF, in base al metodo previsionale, ovviamente non si può più procedere ad un ulteriore reduzione della seconda rata di acconto IRPEF.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Dott. Alessandro Zanellato
scarica qui la circolare C-43 - riduzione acconto IRPEF