Sospensione dell’acconto per l’abitazione principale, relative pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali
L’abrogazione dell’IMU è stato uno degli argomenti elettorali più gettonati. La situazione economica aggravata delle casse statali e comunali però non permetterebbe l’abrogazione dell’IMU senza introdurre altre imposte e tributi. Così con il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 è stato sospeso il versamento dell’acconto IMU almeno fino al 16. settembre 2013 per l’abitazione principale e pertinenze e per i terreni agricoli e fabbricati rurali in scadenza il 16 giugno 2013 (essendo 16 giorno festivo la scadenza slitta al 17 giugno). Cosi facendo il governo ha guadagnato tempo per poter progettare una riforma complessiva della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.
Per tutti gli altri immobili il versamento dell’acconto dell’IMU deve essere predisposto entro il 17 giugno 2013, permangono però diversi dubbi: il Ministero delle Finanze ha emanato il 23 maggio la circolare n. 2/DF per scoglierne alcuni.
- Sospensione per l’abitazione principale e fabbricati rurali
Anzitutto la buona notizia: per terreni agricoli, fabbricati rurali e abitazioni principali + una pertinenza delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7, è stato sospeso il pagamento dell’acconto IMU, in scadenza il 17 giugno 2013.
Per abitazione principale sì intende l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’agevolazione per l’abitazione principale può essere usufruita da ogni nucleo familiare soltanto una volta per ogni Comune. Vi sono poi varie situazioni e particolari fattispecie per le quali in forza della legge e del rispettivo regolamento comunale sussiste un’equiparazione alle abitazioni principali, come nei casi di abitazioni in comproprietà di coniugi separati, assegnate in base a sentenza ad uno dei due. L’equiparazione all’abitazione principale è prevista anche per l’abitazione di anziani o diversamente abili trasferiti in case di riposo o istituti di cura, semprechè non sia stata locata (!), oppure per le abitazioni di cittadini italiani che si sono trasferiti all’estero, se gli stessi sono iscritti alla sezione dell’anagrafe “AIRE”. Non viene considerato come abitazione principale l’immobile concesso in comodato d’uso a parenti, anche se viene usato a titolo di abitazione principale.
Attenzione: sono esclusi dalla sospensione dell’acconto IMU gli immobili di lusso, ville, castelli e palazzi di pregio, rispettivamente delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Anche il conteggio delle pertinenze all’abitazione principale crea un problema: la sospensione all’acconto IMU vale soltanto per un’unità di ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Chi per esempio possiede due garage o due posti macchina, accatastati come due unità separate della categoria C/6, può avvalersi della suddetta sospensione soltanto per una di esse, mentre per l’altra unità l’acconto IMU dovrà essere versato entro il 17 giugno 2013.
La sospensione dell’acconto IMU vale anche per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati ai soci e utilizzati come abitazioni principali e per le relative pertinenze. Suddetta sospensione vale anche per gli immobili degli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari).
Nella circolare 2/DF viene inoltre precisato che se un’abitazione è stata adibita ad abitazione principale soltanto a partire dal 2013, l’acconto IMU è sospeso. Viceversa: se un’abitazione era nel 2012 abitazione principale, ma non lo è più nel 2013, l’acconto IMU dovrà essere versato entro i termini. Lo stesso ragionamento deve essere fatto anche i per terreni agricoli, che nel 2013 sono divenuti edificabili: essi non godono più della sospensione e quindi deve essere versato l’acconto IMU.
- Obbligo di versamento dell’acconto IMU per i rimanenti fabbricati:
Per tutti gli immobili che non sono stati citati al punto precedente si versa l’acconto IMU entro il 17 giugno 2013: quindi seconde case, negozi, uffici, capannoni industriali e terreni edificabili.
Per quanto riguarda le modalità di determinazione dell’acconto, durante l’iter di conversione del D.L. 35/2013, dovrebbero essere introdotta una semplificazione, in base alla quale – come in passato per l’ICI – sarà possibile determinare l’acconto IMU usando le aliquote e detrazioni dell’anno precedente, mentre il saldo dovrà essere calcolato in base alle delibere comunali aggiornate per il 2013.
Con la circolare n. 2/DF il Ministero delle Finanze chiarisce che in attesa della summenzionata conversione in legge (il D.L. n. 35 sarà convertito in legge entro il 7 giugno 2013, seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), i contribuenti sono liberi di scegliere il metodo per la determinazione dell’acconto dell’IMU, quindi possono applicare le aliquote e detrazioni deliberate dai rispettivi comuni per il 2013, o in alternativa possono applicare quelle dell’anno precedente.
Sulla stampa specializzata i pareri sono contrastanti sul fatto che ci sarà la libertà di scelta nella determinazione dell’acconto IMU anche dopo l’entrata in vigore del decreto di conversine o se sì dovrà determinare l’acconto IMU in base alle delibere comunali dell’anno precedente. Ci si pone anche la questione, se i comuni saranno in grado di comunicare in tempo ai contribuenti l’importo “corretto” dell’acconto dovuto.
A nostro avviso la questione è abbastanza irrilevante. L’esperienza ci ha insegnato che i Comuni sono abbastanza tolleranti sull’argomento, ciò che conta è che alla fine con il saldo si versi la eventuale differenza dovuta e non versata in acconto.
- Immobili della categoria catastale D:
Dal 2013 aumenta l’IMU per gli immobili della categoria catastale D con rendita attribuita (ad eccezione della categoria catastale D/5), e quindi per quegli immobili per i quali l’IMU non è stata calcolata in base ai costi di costruzione (rivalutati) risultanti dalla contabilità.
Si rende opportuno ricordare che la base imponibile dell’IMU sì calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata con i seguenti moltiplicatori:
Immobile | Moltiplicatore | ||
Terreni agricoli
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Reddito domenicale rivalutato del 25%
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135 | Moltiplicatore generale | ||
110 |
Coltivatori diretti del fondo e imprenditori agricoli |
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Fabbricati
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Rendita catastale rivalutata del 5%
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160 | Cat. A (eccetto A/10), C/2, C/6 e C/7 | ||
140 | Cat. B, C/3, C/4 e C/5 | ||
80 | Cat. A/10 e D/5 | ||
65 | Cat. D, eccetto D/5 | ||
55 | Cat. C/1 |
Per i fabbricati della categoria catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5) il moltiplicatore è stato aumentato a partire dal 2013 (Art. 13 D.L. n. 201/2011) da 60 a 65; ciò comporta in genere un aumento dell’onere dell’imposta dell’8,33%. A tale proposito il Ministero delle Finanze precisa che si dovrà tenere conto del moltiplicatore aumentato già per la determinazione dell’acconto. Di conseguenza per gli immobili della categoria catastale D l’acconto non sì può calcolare sulla base del 50% dell’IMU dell’anno precedente.
Dal 2013 l’IMU dei fabbricati della categoria catastale D non verrà più suddivisa tra Comuni e Stato, ma andrà integralmente nelle casse dello Stato applicando l’aliquota ordinaria dello 0,76%. I Comuni però hanno la possibilità di aumentare l’aliquota di un ulteriore 0,3%, arrivando cosi all’aliquota massima dell’1,06%: tale maggiorazione spetta per intero al rispettivo Comune. In relazione a tale calcolo dell’acconto l’Amministrazione Finanziaria sì dimostra accomodante, permettendo di applicare, se previste per l’anno precedente, le stesse aliquote ridotte, ma per il saldo si dovrà naturalmente tenere conto delle aliquote ordinarie del 0,76% (oppure, se prevista dal comune, l’aliquota maggiorata).
Con Risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell’IMU dei fabbricati della categoria catastale D per l’anno in corso: 3925 per gli importi relativi l’aliquota ordinaria di 0,76% e 3930 per gli importi dell’eventuale maggiorazione comunale.
Infine è opportuno ricordare che per i fabbricati della categoria catastale D, detenuti da imprese, e che non sono stati accatastati, l’IMU è determinata in base ai costi di costruzione derivabili dalla contabilità, adeguandoli con il tasso di rivalutazione. Con Risoluzione del 18 aprile 2013 sono stati determinati i relativi coefficienti per il calcolo dell’IMU per l’anno 2013:
Anno 2013 = 1,03; | Anno 1997 = 1,61; |
Anno 2012 = 1,05; | Anno 1996 = 1,66; |
Anno 2011 = 1,09; | Anno 1995 = 1,71; |
Anno 2010 = 1,11; | Anno 1994 = 1,76; |
Anno 2009 = 1,12; | Anno 1993 = 1,79; |
Anno 2008 = 1,16; | Anno 1992 = 1,81; |
Anno 2007 = 1,20; | Anno 1991 = 1,85; |
Anno 2006 = 1,23; | Anno 1990 = 1,94; |
Anno 2005 = 1,27; | Anno 1989 = 2,02; |
Anno 2004 = 1,34; | Anno 1988 = 2,11; |
Anno 2003 = 1,39; | Anno 1987 = 2,29; |
Anno 2002 = 1,44; | Anno 1986 = 2,46; |
Anno 2001 = 1,47; | Anno 1985 = 2,64; |
Anno 2000 = 1,52; | Anno 1984 = 2,81; |
Anno 1999 = 1,54; | Anno 1983 = 2,99; |
Anno 1998 = 1,57; | Anno 1982 e annualità precedenti = 3,17. |
- Conclusioni
Anche quest’anno i Comuni della Provincia di Bolzano, con il sostegno del Consorzio dei Comuni, calcoleranno l’importo dell’acconto dovuto e spediranno ai contribuenti il modello F24 per il versamento della stessa. Sì tenga conto che si tratta di un pagamento in acconto dell’imposta dovuta per il 2013. A nostro avviso, perlomeno per quanto riguarda i fabbricati abitativi, sì può accettare il calcolo del comune, ammesso che non riporti importi totalmente incoerenti. Per quanto riguarda invece i fabbricati strumentali e terreni edificabili, dove già con la prima rata si dovranno versare degli importi elevati, è opportuno un calcolo più puntuale, per il quale potrete rivolgervi al ns. ufficio.
Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
scarica qui la circolare C-17-30.05.13 - Sospensione Acconto IMU