Split payment – estensione dell’ambito di applicazione dal 1° luglio 2017
Il Senato ha approvato lo scorso 15 giugno la legge di conversione della cd. “manovrina” (D.L. 50/2017) e siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Diventano così definitive due importanti modifiche alla disciplina dello “split payment” che è stata ampliata in due ambiti.
Come noto con tale meccanismo gli enti pubblici versavano l’imposta loro addebitata direttamente all’erario anziché al fornitore, con le note conseguenze in termini di liquidità per il fornitore che ha emesso la fattura.
La fattura è da emettere come segue
Importo fornitura/prestazione Euro 10.000,00
IVA 22% Euro 2.200,00
Somma Euro 12.200,00
IVA da versare da parte del mandante Art. 17-ter legge IVA Euro -2.200,00
Importo da pagare Euro 10.000,00
La procedura viene ora estesa sia dal punto soggettivo che oggettivo.
- estensione soggettiva: fino ad ora erano escluse dallo split payment le prestazioni sogggette a ritenuta d’acconto (tipicamente: i professionisti). Dal 1° luglio 2017 tale esonero non vale più, quindi anche le prestazioni soggette a ritenuta ricadono tra le operazioni soggette a split payment.
- estensione oggettiva: qui parliamo di cinque distinti ambiti ai quali viene estesa la procedura.
- a) Tutte le pubbliche amministrazioni/gli enti pubblici sono soggetti a partire dal 1° luglio 2017 alla procedura di split payment. Per la definizione di “enti pubblici” l’art. 17-ter della legge IVA fa riferimento all’art. 1, 2° comma, della legge 196/2009, che a sua volta si riferisce all’apposita lista pubblicata annualmente dall’ISTAT. Semplificando si può affermare che sono soggette al meccanismo dello split payment tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche attualmente soggetti all’obbligo della fattura elettronica.
In pratica a partire dal prossimo 1° luglio andrebbe emessa anche a determinati enti pubblici commerciali, quali ad esempio l’IPES o il GSE, la fattura con le formalità di cui sopra.
Sembrerebbero esonerate alcune aziende speciali in quanto non soggette all’obbligo della fattura elettronica, così come sono state escluse alcune comunità quali ad esempio le Regole D’Ampezzo e simili.
- b) Lo split payment si applica anche nei confronti delle società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri.
- c) Inoltre lo split payment si applica anche nei confronti delle società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n° 1 del codice civile, direttamente da Regioni, Province, Comuni o Associazioni di Comuni.
- d) Anche alle società controllate a loro volta, direttamente o indirettamente, dalle società di cui alle precedenti lettere b) e c) si applica il meccanismo di cui alla presente circolare.
- e) Infine lo split payment si applica anche alle società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa Italiana (circa una quarantina di soggetti).
Non è sempre facile, se non addirittura quasi impossibile, per un’impresa sapere, se la società mandante rientra nell’elenco delle società controllate da una pubblica amministrazione. L’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto pubblicare un apposito elenco, siamo però in attesa.
Allo stesso tempo però gli enti e le società pubbliche hanno l’obbligo, su richiesta del fornitore, di dichiarare il loro status di soggetto “split payment”. Tale dichiarazione obbliga poi il fornitore ad applicare tale meccanismo. Allo stato attuale però è il fornitore che si deve attivare per chiedere la suddetta dichiarazione, in caso di incertezza.
Attenzione: l’estensione dell’obbligo entra in vigore con il 1° luglio 2017. Ciò significa per converso che tutte le fatture emesse entro il 30 giugno 2017 ne sono esonerate, quindi in determinati casi può essere conveniente anticipare la fatturazione.
Quale magra consolazione vi è l’assicurazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria che verranno accelerate le procedure di rimborso dagli attuali 90 a 65 giorni. Ciò vale però per le dichiarazioni annuali o le richieste infrannuali/trimestrali di rimborso, e quindi l’impresa dovrá comunque nel frattempo finanziare l’IVA non incassata.
Il reverse-charge prevale sullo split payment
Un ultimo chiarimento riguarda le operazioni che già soggiaciono al meccanismo del reverse-charge che prevale in ogni caso sul meccanismo dello split payment. Ad esempio per una prestazione di pulizia o una manutenzione su edifici in futuro si adotterà ancora il reverse-charge. Lo stesso ragionamento si deve fare ad esempio per le fatture per la fornitura di energia elettrica al GSE, che ricadrebbe nel meccanismo dello split payment dal 1° luglio prossimo: anche in questo prevale il reverse-charge e la fattura andrà emessa senza l’IVA all’ente pubblico.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica la circolare C-29-19.06.2017 Split payment