Innanzitutto, è doveroso chiarire che, contrariamente a quanto si è sentito in commenti forse frettolosi, non vengono aboliti o modificati i vari bonus edilizi, che rimangono intatti. La novità invece riguarda l’abolizione della possibilità di cedere il credito di imposta e a terzi o di richiedere lo sconto in fattura. Ciò è quanto prevede il D.L. n° 11 del 16 febbraio 2023, entrato in vigore in data odierna. Di seguito alcuni dettagli.
Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile cedere i crediti di imposta a terzi (sia banche che imprese) oppure di richiedere lo sconto in fattura all’impresa che esegue gli interventi:
- lavori generali di ristrutturazione su immobili abitativi (50% con limite max dei costi di 96.000 Euro);
- lavori di efficientamento energetico (dal 50% al 65% con vari limiti di importo);
- opere di abbattimento di barriere architettoniche (75%);
- bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica elettrica;
- lavori antisismici;
- super-bonus (110% o 90%).
Sono state previste delle norme transitorie che riguardano i lavori in corso e che li escludono dalle nuove previsioni di abolizione.
In generale non sono colpiti gli interventi ricadenti nel superbonus (90/110%) nella misura in cui:
- riguardino condomini che hanno presentato la CILA prima del 17 febbraio 2023;
- riguardino condomini la cui assemblea ha deliberato l’approvazione dei lavori prima del 17 febbraio 2023;
- si tratti di lavori di demolizione e ricostruzione di edifici, per i quali sia stata presentata la richiesta di autorizzazione prima del 17 febbraio 2023.
Altri lavori (si veda sopra) sono esclusi dalle nuove norme nella misura in cui:
- la richiesta di concessione edilizia, se necessaria, sia stata presentata al Comune competente prima del 17 febbraio 2023, oppure
- se non è necessaria la concessione edilizia, i lavori siano iniziati prima della data di cui sopra.
Per il sisma-bonus “acquisti” (di abitazioni cedute in zone sismiche) è introdotta una norma transitoria che ammette sia la cessione del bonus che lo sconto in fattura a condizione che prima del 17 febbraio 2023 sia stato firmato il preliminare o il contratto definitivo di vendita.
Assieme alle misure restrittive sono state emanate anche una serie di norme che dovrebbero smaltire “l’ingorgo” che si è creato per la cessione di “vecchi” crediti di imposta. In particolare viene esclusa la responsabilità solidale del cessionario del bonus o di chi soncede lo sconto in fattura, se quest’ultimo è in possesso della seguente documentazione (se richiesta dal tipo di intervento):
- concessione edilizia;
- comunicazione all’ASL (in Provincia di Bolzano all’ufficio Sicurezza sul lavoro) di inizio lavori;
- visura catastale ante-intervento;
- fatture saldate;
- asseverazione dei tecnici incaricati;
- visto di conformitá di un Dottore Commercialista;
- documentazione antiriciclaggio.
Se il cessionario non dispone della documentazione di cui sopra non è automatica la responsabilità solidale; viceversa la presenza di detti documenti la esclude in ogni caso.
Le critiche al provvedimento sono state immediate e le proteste vibranti, per cui si può ipotizzare che ci saranno modifiche alla norma: sono previsti incontri tra il governo e le associazioni di categoria interessate al provvedimento.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider