Il 1° luglio 2018 è entrato in vigore l’obbligo di emissione di fattura elettronica nei subappalti/nelle subforniture nell’ambito di appalti della Pubblica Amministrazione. In realtà nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2018 tale obbligo riguarderà un ambito limitato di fatture, in particolare nel caso di
1. primo subappalto o prima subfornitura nell’ambito di un appalto con la Pubblica Amministrazione (circ. 8/E del 30 aprile 2018), ed in tale caso soltanto se
2. il subappalto è stato comunicato alla stazione appaltante ai sensi delle norme vigenti in materia (circ. 13/E del 2 luglio 2018)
Mentre la prima condizione non lascia molto spazio ad interpretazioni dubbie, la seconda condizione fa sorgere molte incertezze, anche perché l’Ente competente in materia (ANAC) non ha mai emanato delle norme di comportamento generalmente valide in relazione al codice appalti di cui al D.Lgs. 50/2016. Il suddetto obbligo di comunicazione è regolato dall’art. 105, comma 2 del codice appalti ed in base alla lettera della norma dovrebbe essere comunicata alla stazione appaltante ogni più piccola fornitura destinata ad un “cantiere” in appalto. Non sono soggette a comunicazione invece le forniture di beni per il “magazzino” destinati a specifici cantieri soltanto successivamente. Volendo essere particolarmente prudenti si dovrebbero emettere fatture elettroniche per ogni fornitura indicando CIG e CUP, comunicando alla stazione appaltante i relativi subappaltatori.
Nella pratica le cose vanno però diversamente. Alle stazioni appaltanti vengono comunicati soltanto i subappalti che non solo soggiaciono a tale obbligo, ma che sono anche soggetti ad autorizzazione, ovverosia per i quali l’appaltatore deve comunicare all’appaltante il subappalto stesso. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del codice appalti sono soggetti all’obbligo dell’autorizzazione preventiva da parte della stazione appaltante:
1. tutti i subappalti,
2. tutti i contratti di subfornitura parificati al subappalto. Trattasi dei contratti di subfornitura che hanno le seguenti caratteristiche:
2.1 quantitativa: la singola subfornitura deve essere di importo maggiore del 2% del totale del subappalto o maggiore di 100.000 Euro, e
2.2 qualitativa: la parte della componente lavoro ovvero dei costi del personale deve essere maggiore del 50% del valore contrattuale della subfornitura.
Da ciò ne deriva che acquisti puramente di materiale edile e simili sono comunque esonerati dall’autorizzazione di cui sopra. Se invece si tratta di forniture con posa in opera o montaggio, allora è necessaria l’autorizzazione se prevalgono i costi delle prestazioni di lavoro. Simili considerazioni valgono in caso del cd. noleggio „a caldo”: se i costi dell’operatore o macchinista prevalgono sul costo del mezzo/macchinario, si adempiono i criteri qualitativi di cui sopra ed è quindi richiesta l’autorizzazione (se sono rispettati anche i parametri quantitativi). Un’ulteriore precisazione riguarda inoltre il fatto che le norme sulla fattura elettronica fanno soltanto riferimento alla legge sugli appalti, e non anche su quella della tracciabilità dei flussi finanziari, per cui tutte le interpretazioni circolate di recente, in base alle quali si devono rispettare anche tali ultime disposizioni (compreso l’obbligo di “conto dedicato”) sono a nostro avviso fuorvianti.
Ricapitolando: essendo che nella circolare dell’Agenzia Entrate la fattura elettronica è indicata come obbligatoria nei casi nei quali il subappaltatore ha comunicato all’appaltante il subappalto e constatato che nella pratica tale comunicazione alla stazione appaltante avviene soltanto quando è obbligatoria la comunicazione preventiva, riteniamo opportuno adottare procedure pratiche in questa fase transitoria fino alla fine del 2018. Di seguito alcuni consigli.
Per gli appaltatori
Se la vostra impresa funge da appaltante nei confronti dei subappaltatori per contratti di subappalto o subfornitura, che poi eseguiranno forniture o servizi nel “cantiere” della P.A., dovrete esigere la fattura elettronica soltanto nel caso abbiate anche comunicato tale subappalto alla stazione appaltante, indipendentemente dal fatto che, in base alla prassi comune descritta sopra, non dovrebbe sussistere alcun obbligo in tal senso.
Se sono superati i limiti per l’autorizzazione sopra descritti e previsti dall’art. 105 del codice appalti ma è stata omessa la comunicazione alla stazione appaltante per una qualsiasi ragione, è consigliabile richiedere comunque la fattura elettronica per non perdere eventualmente il diritto alla detrazione dell’IVA, oltre a dovere subire le eventuali sanzioni amministrative in materia di subappalti.
Per i subappaltatori
Se la vostra impresa è subappaltante nell’ambito di un contratto di subappalto o subfornitura con il primo appaltatore della P.A. ed esegue sul cantiere forniture o servizi, dovrete emettere una fattura elettronica se il vs. appaltante (primo appaltatore nella filiera) ha comunicato tale subappalto alla stazione appaltante e successivamente vi ha anche informato di tale fatto. Comunque, anche se non sono avvenute le comunicazioni citate ma vengono superate le soglie indicate più sopra, è opportuno e consigliabile emettere una fattura elettronica
Sulle sanzioni previste in caso di errori e omissioni in questo ambito vi abbiamo giá informati. Resta di consolazione il fatto che la stessa Agenzia delle Entrate ha più volte rimarcato in occasioni più o meno ufficiali che in questa fase transitoria gli accertamenti non saranno troppo severi, considerate le incertezze normative; sempreché le restanti norme siano correttamente applicate.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni. Distinti saluti
Josef Vieider