Sulla Gazzetta Ufficiale n° 307 del 28 dicembre 2021 sono state pubblicate le nuove tariffe chilometriche ACI per l’anno 2022.
Dette tariffe vengono utilizzate, oltre che per la determinazione dei compensi in natura (c.d. fringe benefit) da imputare ai lavoratori dipendenti, anche per la determinazione di un equo riaddebito in caso di utilizzo privato di autoveicoli aziendali da parte dei soci di società, dei loro familiari, nonché di imprenditori individuali.
1. Calcolo del compenso in natura 2022
Il calcolo del compenso in natura per l’utilizzo privato dell’autovettura anche nel 2022 è più complicato che mai, in quanto si devono distinguere le tre seguenti casistiche:
- autovetture nuove immatricolate prima del 1° luglio 2020 ed assegnate anche al dipendente prima del 1° luglio 2020,
- autovetture di nuova immatricolazione a partire dal 1° luglio 2020 ed assegnate anche al dipendente dopo il 1° luglio 2020, e
- autovetture immatricolate prima del 1° luglio 2020 ed assegnate al dipendente dopo il 1° luglio 2020.
Ad 1) La retribuzione in natura (fringe benefit) per l’utilizzo privato dell’autovettura aziendale, assegnata a dipendenti prima del 1° luglio 2020 si calcola in base alle tariffe specifiche ACI per i canonici 15.000 km nella misura del 30% (= 4.500 km) per anno (invariato rispetto agli anni passati).
Ad 2) Per le assegnazioni che decorrono dal 1° luglio 2020 relative ad autovetture immatricolate dopo la medesima data, il fringe benefit si calcola sempre in base alle specifiche tariffe ACI per 15.000 km ma considerando anche le emissioni del veicolo come da seguente tabella:
- fino a 60 g/km: 25% di 15.000 km (cioè 3.750 km/anno invece degli ordinari 4.500 km),
- oltre 60 e fino a 160 g/km: 30% di 15.000 km (corrisponde alla prassi del passato dei 4.500 km/anno),
- oltre 160 e fino a 190 g/km: 50% di 15.000 km (cioè 7.500 km/anno)
- oltre 190 g/km: 60% di 15.000 km (cioè 9.000 km/anno).
Ribadiamo che tali nuove regole si applicano soltanto per gli autoveicoli immatricolati, acquisiti dal datore di lavoro tramite compravendita, leasing o noleggio a lungo termine e concessi in uso promiscuo al dipendente a partire dal 1° luglio 2020.
Ad 3) Per le autovetture immatricolate prima del 1° luglio ma assegnate dopo il medesimo termine, non ci sono ancora norme di attuazione. Con la risoluzione 46/E del 14 agosto 2020 l’Agenzia Entrate ha adottato una soluzione abbastanza restrittiva: secondo l’Agenzia il valore del fringe benefit deve essere determinato secondo i criteri generali del “valore normale” – quali ad esempio le tariffe in uso presso i noleggiatori professionali, detraendo il valore dell’utilizzo nell’interesse dell’azienda.
L’Agenzia fa un riferimento ad una precedente risoluzione (74/E del 2017) relativa all’utilizzo privato di apparecchi cellulari. Finora sulla stampa specializzata si propendeva per una proporzione 5/7 e 2/7, cioè 5/7 nell’interesse dell’azienda e 2/7 nell’interesse privato (5 sono i giorni della settimana nei quali di norma si lavora). In mancanza di indicazioni ufficiali si rischia quindi un contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.
Tale soluzione, in assenza di specifiche e precise indicazioni da parte dell’Agenzia Entrate possono dare adito a interpretazioni diverse e di conseguenza a contestazioni in sede di verifica. La non congruità dell’interpretazione di cui sopra è stata criticata in dottrina, ma ciononostante non ci sono stati chiarimenti sul tema. Per tale motivo consigliamo di predisporre un accordo di assegnazione scritto di data precedente al 1° luglio se ed in quanto possibile.
2. Fringe
benefit ed effetti sulla deducibilità dei costi per l’azienda
Ai sensi dell’art. 164 TUIR, la concessione di veicoli aziendali ad uso promiscuo a lavoratori dipendenti, per un periodo superiore alla metà dell’esercizio sociale, consente all’azienda la deduzione, ai fini fiscali, dei costi d’acquisto e degli altri oneri di gestione delle autovetture in misura pari al 70% (anziché limitatamente al 20%). In tale circostanza, ai fini della deducibilità fiscale, non rileva neppure il tetto massimo dei 18.075,99 Euro riferiti al costo d’acquisto dell’autovettura (ergo, è ammessa la deducibilità del costo, anche nel caso in cui dovesse essere superiore al predetto limite). Inoltre i costi relativi ad un contratto di leasing non devono essere necessariamente suddivisi in 4 anni, ma in un periodo pari ad almeno 2/3 del periodo di ammortamento ordinario del bene o, qualora il contratto di leasing sia stato stipulato in data successiva al 1° gennaio 2014, in un periodo almeno pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario.
Si precisa che tali agevolazioni valgono se il veicolo è stato concesso ad uso promiscuo al lavoratore dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 48/1998, questa condizione risulta soddisfatta quando la concessione ha luogo per un periodo pari alla metà del periodo di imposta più un giorno.
Attenzione: l’agevolazione sopra esposta vale solo con riferimento ai veicoli concessi ad uso promiscuo ai lavoratori dipendenti e non è invece applicabile ai collaboratori autonomi (es. amministratori). Relativamente a questi ultimi, anche in caso di concessione ad uso promiscuo del veicolo, persiste il limite di deducibilità dei costi (al netto di eventuali pagamenti/compensi in natura corrisposti al collaboratore) nella misura del 20%, nonché il tetto massimo dei 18.075,99 Euro, riferito al costo d’acquisto dell’autovettura, ai fini della deducibilità fiscale dello stesso.
3. Fringe
benefit ed effetti ai fini dell‘IVA
Ai fini dell’IVA, soprattutto nel caso in cui si sostengano elevati costi d’acquisto e di gestione delle autovetture, potrebbe risultare più conveniente addebitare al dipendente/ collaboratore l’uso privato del veicolo mediante emissione di una fattura con IVA al 22%, piuttosto che tramite fringe benefit in busta paga. Così facendo è infatti possibile detrarre integralmente l’IVA relativa ai costi di acquisto e di gestione dell’autoveicolo concesso ad uso promiscuo sia a lavoratori dipendenti, che a collaboratori equiparati agli stessi (quali gli amministratori). Qualora invece l’azienda si limiti ad addebitare il fringe benefit nella busta paga del lavoratore, anziché addebitargli in fattura l’uso privato del veicolo, l’IVA relativa all’acquisto e alla gestione dello stesso è detraibile nel limite del 40%. Considerato tuttavia che la fatturazione dell’utilizzo privato dell’autoveicolo influisce direttamente sul compenso spettante al collaboratore, sarà necessario valutare ciascun caso singolarmente.
Ad ogni modo è possibile affermare che, in linea generale, la fatturazione dell’utilizzo privato dell’auto da parte dell’azienda è tanto più conveniente quanto più elevati sono i costi di acquisto e di gestione dell’autoveicolo stesso. Per poter beneficiare della detrazione integrale dell’IVA è necessario tenere conto delle nuove regole e dei nuovi limiti come descritti nei punti 1 – 3 di cui sopra ai fini della fatturazione.
4. Veicoli utilizzati da soci amministratori e da
familiari
Secondo la normativa vigente, i soci amministratori che utilizzano in uso promiscuo un autoveicolo aziendale a titolo gratuito (contratto di comodato d’uso) sono tenuti ad imputare a tassazione, nella propria dichiarazione dei redditi, un compenso in natura annuo, determinato secondo la rispettiva tariffa ACI e secondo le nuove regole per una percorrenza convenzionale da 3.750 a 7.500 km a seconda del veicolo/delle emissioni. Tale obbligo viene meno nel caso in cui l’azienda addebiti in fattura l’uso privato dell’auto al socio amministratore (attenzione: non si ottiene però la deducibilità dei costi al 70%!).
A tal proposito si rammenta nuovamente che il fringe benefit derivante dall’uso privato di un veicolo aziendale da parte dei soci e dei loro familiari è soggetto a tassazione. Con l’art. 2, commi 36-terdecies e 36-duodevicies, del D.L. 138/2011 è stata introdotto il principio secondo il quale, in caso di utilizzo di beni aziendali per esigenze private da parte dei soci di società di persone e di capitali, nonché da parte dei familiari di questi ultimi e dei familiari dell’imprenditore individuale, il relativo fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione facendolo rientrare tra i redditi diversi, a condizione che i beni aziendali siano parzialmente o esclusivamente utilizzati per esigenze private e che i soggetti in questione non versino all’impresa un equo compenso ai fini dell’uso privato dei beni aziendali.
Nel contempo sono stati altresì introdotti dei limiti relativamente alla deducibilità in capo all’impresa dei costi d’acquisto e di gestione connessi a detti beni. Con riferimento agli autoveicoli, l’amministrazione finanziaria ha stabilito (con la circolare n. 36/E del 24 settembre 2012) che, anche in questa circostanza, il fringe benefit debba essere determinato sulla base della tariffa ACI come sopra descritto: qualora il fringe benefit venga addebitato in fattura secondo le suindicate tariffe, non sorge alcun reddito diverso (di cui sopra) da dover assoggettare a tassazione in capo al socio/suoi familiari.
L’Agenzia delle Entrate ha annunciato con una conferenza stampa che ha predisposto un accesso libero alle tabelle ACI tramite la Gazzetta Ufficiale. Trovate di seguito l’indirizzo dal quale si possono fare le ricerche sulle tariffe ACI da utilizzare per la rispettiva autovettura utilizzata:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/28/21A07481/sg
Facciamo presente che il “fringe benefit annuale”, indicato nell’ultima colonna della tabella allegata, riporta il valore del fringe benefit derivante dall’uso privato del veicolo riferito all’intero anno 2022 e comprensivo dell’IVA. Pertanto, nel caso in cui dovesse essere fatturato l’uso privato, ad esempio, per una sola mensilità, il valore indicato nella tabella dovrà essere diviso per 12 e l’importo così ottenuto dovrà essere a sua volta diviso per 1,22, in modo da calcolare, infine, su quest’ultimo valore il 22% di IVA.
Per eventuali ulteriori chiarimenti siamo a vs.
disposizione.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider