Ad inizio anno con la ns. circolare 6/2021 vi abbiamo informati sulle varie disposizioni in materia di assegnazione in uso ai dipendenti di autovetture, che come noto sono cambiate a partire dal 1° luglio 2020: nel calcolo del finge benefit (retribuzione in natura) si devono considerare anche le emissioni del veicolo. Le nuove regole valgono per le autovetture immatricolate a partire dal 1° luglio 2020. Per le autovetture immatricolate prima di tale data valgono le “vecchie” regole nella misura in cui siano state assegnate al dipendente prima del 1° luglio 2020.
Il problema si pone per le auto immatricolate in precedenza ma assegnate al dipendente dopo il 1° luglio 2020: in tale caso non valgono né le vecchie né le nuove regole. Sulla stampa specializzata, in mancanza di istruzioni ufficiali, sono state proposte soluzioni pratiche del tipo di un calcolo 5/7 – 2/7, presupponendo che l’auto venga utilizzata per cinque giorni della settimana per lavoro e 2 giorni privatamente.
Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate si è espressa (in occasione di “Telefisco 2021”) proponendo una soluzione transitoria che, in assenza di ulteriori indicazioni ufficiali, potrebbe essere considerata anche una soluzione definitiva.
In concreto l’Agenzia prende a riferimento le tariffe mensili di noleggio a lungo termine o leasing di un’autovettura equivalente e detrae i chilometri percorsi nel mese per motivi di servizio, valorizzandoli con la tariffa ACI della medesima auto applicabile per il finge benefit. I chilometri da conteggiare sono tutti quelli percorsi, sia in trasferta che all’interno del territorio comunale sede di lavoro. La differenza viene considerata quale finge benefit per il dipendente. Se il chilometraggio per servizio è elevato, ne deriva un addebito molto ridotto. Di seguito un esempio per comprendere meglio il calcolo (tratto da “SWZ” del 12 febbraio 2021).
Canone noleggio mensile per una VW Passat Variant Euro 1.000,00; km percorsi 2.400, di cui 600 per scopo privato (1.800 km per servizio), la tariffa ACI specifica (per una percorrenza convenzionale di 30.000 km/anno) è di 0,5 €/km. In questo caso il fringe benefit mensile ammonta ad Euro 100,00 (diff. tra 1.800 km x 0,5 €uro = 900,00 Euro e i 1.000,00 Euro della tariffa di noleggio). Se con lo stesso chilometraggio mensile i chilometri per servizio fossero soltanto 1.200, il fringe benefit aumenterebbe a 400,00 Euro.
In pratica, per adottare tale metodo di calcolo e addebito è necessario utilizzare un registro dei viaggi per ognuna delle autovetture in questione.
Suggerimento: per ogni vettura immatricolata prima del 1° luglio 2020 e assegnata successivamente ad un dipendente diventa indispensabile adottare un registro dei viaggi/chilometrico per documentare i viaggi di servizio e di conseguenza calcolare la retribuzione in natura.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider