Tariffe ACI per la determinazione del fringe benefit e per la fatturazione dell’uso privato delle autovetture per l’anno 2012

Tariffe ACI per la determinazione del fringe benefit e per la fatturazione dell’uso privato  delle autovetture per l’anno 2012

Fringe benefit per lavoratori dipendenti e collaboratori

 

 

 

Deducibilitá dei costi per l’azienda

 

 

 

 

Calcolo del fringe benefit

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011 sono state pubblicate le nuove tariffe ACI per l’anno 2012. Dette tariffe servono per la determinazione del compenso in natura (cd. fringe benefit) tassabile in capo ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori, quali per esempio gli amministratori, in conseguenza della concessione dei veicoli aziendali in uso promiscuo (cioè per esigenze di lavoro e per uso privato). Come noto il compenso si calcola in misura pari alla tariffa ACI sulla base di 4.500 km/annui (30% della tariffa per 15.000 km).

La concessione di veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti consente all’azienda, ai fini del calcolo delle imposte,  la deduzione dei costi d’acquisto e degli altri costi di gestione delle autovetture (carburante, manutenzione, pedaggi ecc.), in misura pari al 90%, anziché al 40%, ed inoltre non rileva per l’azienda il limite fiscale massimo di 18.076 Euro per la deducibilitá del costo d’acquisto dell’autovettura stessa. La maggiore deducibilitá di detti costi si applica solo se l’auto viene concessa in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta, e questo presupposto è realizzato se la concessione riguarda la metá del periodo di imposta piú un giorno.

Attenzione: questa maggiore deducibilità dei costi aziendali vale solo per le auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti e non è applicabile ai collaboratori, come per esempio gli amministratori. In tal caso infatti i costi rimangono deducibili in misura pari al 40% e va rispettato il limite di deducibilità del costo di acquisto di € 18.076, anche se l’auto viene concessa in uso promiscuo.

In allegato Vi inviamo le nuove tariffe ACI in formato Excel, distinte tra tariffe per veicoli attualmente in produzione e tariffe per veicoli fuori produzione. In un altro allegato troverete invece le tariffe per il calcolo delle retribuzioni in natura da determinare nel caso di concessione in uso promiscuo di motocicli. Se un determinato modello di veicolo non dovesse essere compreso nelle tabelle in questione, si deve fare riferimento ai costi relativi ad un veicolo con caratteristiche simili. In internet, sul sito www.aci.it sono disponibili anche le tariffe relative ai fuoristrada ed ai veicoli alimentati a metano. Rammentiamo che le nuove tariffe valgono per il calcolo delle retribuzioni in natura dal 1° gennaio 2012.

Effetti ai fini dell’Iva

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo che con la normativa IVA attualmente  in vigore risulta conveniente fatturare l’uso privato dell’auto ai dipendenti ed ai collaboratori (a differenza della normativa applicabile per le imposte dirette questa disposizione vale infatti anche per gli amministratori) per potersi detrarre interamente l’IVA sui costi d’acquisto e di gestione delle auto stesse. Se l’azienda invece non fattura l’uso privato dell’auto, ma lo considera come un fringe benefit in busta paga, l’iva relativa all’acquisto ed all’utilizzo dell’autoveicolo è detraibile solo nella misura del 40%.

In generale si puó affermare che la fatturazione dell’utilizzo privato per l’azienda risulta tanto piú conveniente quanto piú elevati sono il costo di acquisto ed i costi di gestione dell’auto, anche se di fatto ogni caso va valutato singolarmente visto che la fatturazione dell’utilizzo privato va ad influire in sostanza sull’ammontare del compenso spettante all’amministratore.

Per poter detrarre totalmente l’IVA, fin dal 2009 è stato sufficiente fatturare l’uso privato secondo la tariffa ACI per 4.500 km / annui. Con la modifica della legge IVA, intervenuta a luglio 2009, è stato stabilito che l’utilizzo privato ai fini Iva dovesse essere determinato anziché sulla base delle tariffe Aci, sulla base del valore normale, da determinarsi entro novembre 2009, con una apposita norma di attuazione. Finora questa norma peró non è stata ancora emanata e pertanto secondo la stampa specializzata si ritengono tuttora applicabili le tariffe ACI, anche ai fini IVA.

Indicazioni per la fatturazione: per la fatturazione si deve considerare che le tariffe indicate nelle tabelle ACI sono “comprensive” dell’IVA. Pertanto ai fini della fatturazione bisogna scorporare l’imposta (base imponibile = tariffa /1,21).

Esempio:

per un’autovettura del tipo FIAT 500 1.4/16V (100 CV Mod. 2007) viene stabilito un compenso in natura per il 2012 di Euro 2.094,30 (pari alla tariffa per 15.000 km: 0,4654 * 4.500). La fattura dovrà essere emessa cosi:

Utilizzo privato 2012:                                     Euro                              1.730,83

IVA  21%                                                       Euro                                 363,47

Totale                                                             Euro                              2.094,30

Utilizzo privato dei beni aziendali

 

Con il D.L. 138/2011, cd. “Manovra di Ferragosto” il legislatore ha introdotto una disposizione per contrastare l’intestazione fittizia di beni ad un’impresa nel caso in cui gli stessi vengono utilizzati dai soci della società o dai familiari dell’imprenditore individuale. La disposizione che vale dal 2012 è in sostanza la seguente: se un bene aziendale (per es. auto o altri veicoli) viene concesso in godimento ad un socio della società oppure ad un familiare dell’imprenditore individuale ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato, l’utilizzatore persona fisica dovrá sottoporre a tassazione come reddito diverso la differenza tra detto valore di mercato ed il corrispettivo pagato ed i costi relativi a tale bene sono considerati indeducibili per la società o l’imprenditore intestatario. Le istruzioni per l’applicazione di questa nuova disposizione non sono ancora state emanate, pertanto ad oggi si puó soltanto affermare che la disposizione relativa all’utilizzo privato di beni aziendali appena enunciata, riguarda i soci delle società ed i familiari dell’imprenditore individuale; nel caso in cui l’utilizzatore del bene sia un lavoratore dipendente o un amministratori della società, non dovrebbe trovare applicazione la nuova discipina, in quanto nei confronti degli stessi si applicano giá le disposizioni relative al fringe benefit riepilogate nella presente circolare.

 

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-01-09.01.12 Tariffe ACI per compensi in natura