Tariffe ACI per la determinazione del fringe benefit e per la fatturazione dell’uso privato di autoveicoli nell’anno 2016
Nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2015 sono state pubblicate le nuove tariffe chilometriche ACI per l’anno 2016. Dette tariffe servono, oltre che per la determinazione del compenso in natura (cd. fringe benefit) da addebitare in busta paga ai lavoratori dipendenti, anche per la determinazione del valore dell’utilizzo privato degli autoveicoli da parte dei soci di società e, dei familiari dei soci e degli imprenditori individuali.
Fringe benefit per lavoratori dipendenti e collaboratori
Deducibilità dei costi per l’azienda
|
Nel caso di concessione di veicoli aziendali in uso promiscuo (cioè sia per esigenze di lavoro, che per uso privato) a lavoratori dipendenti e a collaboratori (in particolare amministratori) è necessario calcolare il valore del relativo fringe benefit. Tale valore va determinato in misura pari alla tariffa ACI prevista per una percorrenza di 4.500 km/annui. Precisamente l’art. 51 comma 4 del TUIR impone infatti, per i veicoli concessi in uso promiscuo, di calcolare il fringe benefit in misura pari al 30% del valore previsto dalle tariffe ACI in vigore, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km/annui, al netto di eventuali trattenute o di pagamenti del lavoratore dipendente. Questa norma vale per i lavoratori dipendenti ed anche per i collaboratori ad essi equiparati, quindi in particolare anche per gli amministratori.
La concessione di veicoli aziendali in uso promiscuo a lavoratori dipendenti consente all’azienda, ai sensi dell’art. 164 del TUIR, la deduzione dei costi d’acquisto e degli altri costi di gestione delle autovetture in misura pari al 70% anziché al 20%; inoltre non rileva per l’azienda il limite fiscale massimo di 18.076 Euro per la detraibilità del costo di acquisto dell’autovettura. I costi del leasing non devono essere necessariamente suddivisi in 4 anni, ma in un periodo pari ad almeno 2/3 della durata del piano di ammortamento ordinario del bene e, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, in un periodo almeno pari alla metà della durata del piano di ammortamento ordinario. Tali agevolazioni valgono se il veicolo è stato concesso in uso promiscuo al lavoratore dipendente per più della metà del periodo di imposta. Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 48/1998 questa condizione è verificata quando la concessione avviene per una durata pari alla metà del periodo di imposta più un giorno. Attenzione: questa maggiore deducibilità dei costi aziendali vale solo per le auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti e non è applicabile ai collaboratori coordinati e continuativi, quali ad esempio gli amministratori. In tal caso i costi rimangono pertanto deducibili in misura pari al 20%, e va rispettato il limite di deducibilità del costo di acquisto di 18.076 Euro, anche se l’auto viene concessa in uso promiscuo.
|
Effetti ai fini dell’IVA | Ricordiamo che ai fini dell’IVA, soprattutto nei casi di alti costi di acquisto e di gestione, è più conveniente emettere una fattura con IVA al 22% al lavoratore dipendente per addebitargli l’uso privato dell’autoveicolo, che non addebitargli il fringe benefit in busta paga. Cosi facendo è infatti possibile detrarre interamente l’IVA sui costi di acquisto e di gestione dell’autoveicolo concesso in uso promiscuo a lavoratori dipendenti, ed anche a collaboratori equiparati quali gli amministratori. Se l’azienda invece non addebita con fattura l’uso privato dell’auto, ma la considera come un fringe benefit in busta paga, l’IVA relativa all’acquisto ed all’utilizzo dell’autoveicolo è detraibile solo nella misura del 40%.
Considerato però che la fatturazione dell’utilizzo privato dell’autoveicolo influisce direttamente sul compenso spettante al collaboratore, ogni caso è diverso dall’altro e va valutato singolarmente. In generale sì può affermare che la fatturazione dell’utilizzo privato per l’azienda è tanto più conveniente quanto più elevati sono i costi di acquisto e di gestione dell’autoveicolo. Per detrarre l’IVA totalmente è sufficiente fatturare l’uso privato secondo la tariffa ACI prevista per una percorrenza di 4.500 km/annui. Si deve ricordare infine che le tariffe indicate nelle tabelle ACI sono “comprensive” dell’IVA. Pertanto ai fini della fatturazione bisogna scorporare l’imposta. |
Veicoli utilizzati dai soci amministratori | Soci amministratori che utilizzano un autoveicolo aziendale a titolo gratuito (contratto di comodato d’uso) devono, secondo la normativa vigente, tassare nella propria dichiarazione dei redditi un fringe benefit annuale determinato in misura pari alla tariffa ACI prevista per una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km. In sostituzione di tale obbligo l’azienda può fatturare suddetto importo al socio amministratore.
|
Utilizzo privato delle autovetture da parte dei soci e dei familiari | Nel caso di utilizzo a titolo gratuito di autoveicoli da parte dei soci di società di capitali (con esclusione del caso della tassazione per trasparenza), di societá di persone, dei loro familiari o di familiari dell’imprenditore individuale, questi devono tassare nella propria dichiarazione dei redditi un reddito diverso determinato in misura pari alla tariffa ACI prevista per una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, a meno che non paghino alla società un compenso equivalente. Anche in questo caso si consiglia pertanto la fatturazione con IVA dell’uso privato ai soci o ai familiari, per un controvalore pari alla tariffa ACI prevista per 4.500 km/annui. Si evitano così sia la tassazione del reddito diverso in capo al socio, sia la limitazione alla deducibilitá dei costi in capo all’azienda.
Per quanto riguarda invece l’obbligo di dichiarare con apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate l’utilizzo gratuito di autoveicoli aziendali da parte dei soci e dei familiari e l’eventuale necessitá di trascrizione sul libretto di circolazione dell’utilizzo per piú di 30 giorni dell’auto aziendale, Vi rimandiamo alle relative circolari inviateVi lo scorso anno.
|
In allegato vi inviamo le nuove tariffe ACI in vigore dal 1° gennaio 2016, distinte tra tariffe per veicoli attualmente in produzione e tariffe per veicoli fuori produzione. In un altro allegato troverete invece le tariffe per il calcolo delle retribuzioni in natura da determinare nel caso di concessione in uso promiscuo di motocicli. Se un determinato modello di veicolo non dovesse essere compreso nelle tabelle in questione, si deve fare riferimento ai costi relativi ad un veicolo con caratteristiche simili. In internet, sul sito www.aci.it sono disponibili anche le tariffe relative ai fuoristrada ed ai veicoli alimentati a metano.
Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica la circolare C-02-05.01.2016-Tariffe ACI per compensi in natura 2016