Tassa patrimoniale su proprietà immobiliari e investimenti finanziari detenuti all’estero – scadenza del 17 giugno 2013 – possibilità di proroga – solo per persone fisiche

Tassa patrimoniale su proprietà immobiliari e investimenti finanziari detenuti all’estero – scadenza del 17 giugno 2013 – possibilità di proroga – solo per persone fisiche

Raramente l’introduzione di una nuova tassa, come la patrimoniale sulle proprietà immobiliari e sugli investimenti finanziari esteri, è stata accompagnata da un tale caos. Ricordiamo: nel dicembre 2011 con il cd. “Pacchetto Salva Italia” (DL 201/2011) sono state introdotte in modo retroattivo per l’anno 2011:

  • una tassa patrimoniale sulle proprietà immobiliari detenute all’estero (IVIE) ed
  • una tassa patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)

Le imposte scadevano a giugno e/o a luglio dell’anno scorso. Al fine di evitare sanzioni per il non rispetto delle norme procedurali dell’UE, il Governo con la legge finanziaria 2013 (G. 228/2012) ha deciso di spostare la tassa di un anno.

Ciò significa: la tassa è dovuta solo da partire del 2012 e la tassa versata nel giugno/luglio 2012 per l’anno 2011 è stata riclassificata da saldo per il 2011 in acconto per il 2012.

Pertanto, entro il prossimo 17 giugno 2013, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale versamento a conguaglio per il 2012. Inoltre, considerato che il versamento dell’IVIE e dell’IVAFE avviene secondo le modalità di versamento previste per l’IRPEF e quindi anche in acconto, entro il prossimo 17 giugno 2013 è previsto, oltre al saldo per il 2012, anche il versamento del primo acconto per il 2013. Il secondo acconto dovrà essere versato entro il mese di novembre 2013.

 

Con la Circolare n. 12 del 3 maggio 2013, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito aspetti importanti riguardanti la transizione da un anno all’altro. Ad esempio è stato chiarito che,  nell’ipotesi in cui i versamenti delle imposte effettuati per il 2011 dovessero risultare non dovuti per il 2012, ad esempio a seguito di avvenuta cessione nel frattempo delle attività, il relativo importo può essere utilizzato come credito di imposta in UNICO 2013 e compensato con altre imposte. Altro chiarimento importante: non si applicano le sanzioni previste per gli omessi versamenti nel caso in cui non sia stato eseguito, in tutto o in parte, il versamento delle imposte originariamente dovute per il periodo di imposta 2011 sulla base della normativa previgente. Per il contribuente è sufficiente se paga ora l’imposta intera dovuta per il 2012.

Entrambe le imposte sono dovute unicamente dalle persone fisiche; perciò la tassa non riguarda società di persone, società di capitali ed enti. L'obbligo fiscale soggettivo sorge con riferimento alla residenza e non alla cittadinanza del contribuente. Di seguito le principali disposizioni.

 

  1. Tassa patrimoniale sulle proprietà immobiliari detenute all’estero:

Prerogativa all’imposizione fiscale è la proprietà ovvero la titolarità di diritti reali su immobili (terreni e fabbricati) situati all’estero. L’imposta si calcola sul costo di acquisto dell’immobile, così come riportato sul contratto di acquisto o simili. In alternativa è possibile utilizzare il valore di mercato quale base imponibile.

Tuttavia, per proprietà situate in altri Stati membri UE o SEE (Spazio Economico Europeo con l’eccezione del Liechtenstein), deve essere preso come base imponibile il valore catastale rivalutato, normalmente utilizzato ai fini del calcolo delle imposte nel paese estero. Solamente in sua assenza sarà possibile utilizzare il costo di acquisto o il valore di mercato. Per Austria e Germania dunque la tassazione avverrà sulla base del valore catastale.

L’aliquota di imposta dello 0,76% deve essere ragguagliata ai mesi dell’anno nei quali il contribuente ha vantato il diritto di proprietà o altro diritto reale sull’immobile. La titolarità di tale diritto per almeno 15 giorni nel mese rendono l’imposta dovuta per l’intero mese.

Per gli immobili situati all’estero che sono stati adibiti ad abitazione principale, si applica l’aliquota in misura ridotta dello 0,4%. Inoltre possono essere applicate le agevolazioni previste per l’IMU, come le detrazioni di imposta di 200 Euro e di 50 Euro spettanti, per il 2012 e 2013, per i famigliari a carico.

Per determinare una sostanziale equiparazione dell’IVIE con l’imposizione prevista dall’IMU in Italia, le abitazioni principali e gli immobili esteri non locati sono esenti dall’IRPEF italiana. L’agevolazione introdotta della legge finanziaria 2013 in realtà resta senza grosse conseguenze, in quanto per gli investimenti di questo tipo era solo obbligatorio dichiarare l’imponibile fiscale, nella misura in cui è stato dichiarato nel paese estero, e quasi tutti paesi rinunciano alla tassazione del valore catastale.

L’imposta non è dovuta nel caso in cui essa non superi i 200 Euro. Tale valore non vale quale soglia di detrazione e dunque nel caso di un’imposta leggermente maggiore ai 200 Euro, sarà dovuto l’intero importo e non solo la parte eccedente tale soglia.

Nel calcolo dell’imposta dovuta possono essere dedotte le eventuali imposte patrimoniali dovute all’estero fino ad un importo pari all’imposta stessa. Per le proprietà immobiliari situate in Paesi membri UE nonché Paesi SEE invece, oltre alle imposte patrimoniali sulla proprietà, possono essere dedotte anche le eventuali imposte sui redditi sull’immobile purché non già scomputate ai fini IRPEF.

Indicazioni pratiche: nel caso siate proprietari di immobili all’estero, vi preghiamo:

- per immobili situati fuori dall’UE nonché dallo SEE, di farci avere il contratto di acquisto;

- per immobili situati in altri Paesi membri UE ovvero SEE, di farci avere il valore catastale;

- in aggiunta, in entrambi i casi, di farci avere i dati riguardanti le imposte patrimoniali estere a carico degli immobili, nonché nel caso di immobili in UE/SEE, anche i dati relativi alle relative imposte sui redditi. La preghiamo di prendere contatto con il vs. consulente estero.

 

  1. Tassa patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero:

L’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero riguarda titoli, contratti a termine ed altri strumenti finanziari, assicurazioni sulla vita, nonché azioni e partecipazioni in società estere; non sono imponibili invece le attività finanziarie intestate a società fiduciarie italiane, anche se una parte viene investita all’estero (si tratta, in pratica, spesso di assicurazioni sulla vita).

Base imponibile della tassa è il valore di mercato delle attività finanziarie estere al 31 dicembre 2012, ed a tale scopo possono essere considerati i valori calcolati dagli intermediari finanziari esteri. Nell’eventualità però in cui il valore di mercato a tal data non fosse ottenibile, la basa imponibile diventa il valore nominale dell’attività finanziaria, ovvero il valore di rimborso a termine della stessa.

Mentre le tasse sulle proprietà immobiliari sono calcolate in base ai mesi di possesso, per le attività finanziarie viene fatto un calcolo per giorni.

L’aliquota dell’imposta (IVAFE) è pari allo 0,1% per il 2012, mentre dal 2013 dovrebbe salire allo 0,15%. Anche in questo caso eventuali altri imposte estere sulle attività in questione potranno essere dedotte per un importo pari al valore dell’imposta dovuta in Italia.

Per depositi su conti correnti e libretti di risparmio il DL 16/2012 ha previsto un’imposta di importo fisso pari a Euro 34,20 così come previsto per conti e libretti detenuti in Italia. La tariffa di Euro 34,20 riguarda ora tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia e non è più limitata a quelli detenuti in paesi aderenti all’UE oppure allo SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Nessuna imposta è dovuta se il saldo medio del conto corrente o libretto dell’anno 2012 non supera l’importo di Euro 5.000.

 

Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e del calcolo delle imposte patrimoniali, La preghiamo di fornirci la seguente documentazione.:

  • per conti correnti e libretti di deposito: estratto conto bancario al 31 dicembre 2012;
  • per altre attività finanziarie all’estero: comunicazione del valore di mercato al 31.12.2012 certificata dall’intermediario finanziario;
  • ricevute delle eventuali imposte patrimoniali versate all’estero.

 

Pagamenti:

Per i pagamenti degli acconti 2012 delle due tasse valgono i termini della dichiarazione dei redditi del 2012 (17 giugno 2013, con probabile proroga all’8 luglio 2013); il pagamento dell’anno precedente va portato in detrazione. Allo stesso tempo è dovuto il primo acconto per l’anno 2013.

 

Per ulteriori informazioni restiamo sempre a Vostra completa disposizione,

Cordiali Saluti

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-21-12.06.2013 Tassa patrimoniale su investimenti esteri