Tassa patrimoniale su proprietà immobiliari e investimenti finanziari detenuti all’estero – scadenza del 9 luglio 2012 – documentazione necessaria

Tassa patrimoniale su proprietà immobiliari e investimenti finanziari detenuti all’estero – scadenza del 9 luglio 2012 – documentazione necessaria

Nel dicembre scorso sono state introdotte con il cd. “Pacchetto Salva Italia” (D.L. 201/2011) due nuove tasse patrimoniali:

- una tassa patrimoniale sulle proprietà immobiliari detenute all’estero (IVIE) ed

- una tassa patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)

 

Entrambe le tasse sono retroattive per l’anno 2011 e dunque da dichiarare e pagare nella ormai prossima dichiarazione dei redditi. Entrambe sono dovute unicamente dalle persone fisiche con residenza in Italia. Particolare attenzione a riguardo va prestata con riferimento al concetto di residenza, che non è da confondere con quello di cittadinanza. Un cittadino tedesco residente in Italia, per esempio, sarà tenuto a versare l’imposta per i propri immobili detenuti all’estero proprio come un cittadino italiano.

L’aliquota di imposta della cd. “IVIE” è lo 0,76%, pari dunque a quella della nuova IMU per gli immobili detenuti in Italia. L’aliquota sulle attività finanziarie (IVAFE) è pari invece allo 0,1%. Le imposte, alla luce della recente proroga, saranno dovute entro il 9 luglio 2012, ovvero con un aumento dello 0,4% entro il 20 agosto 2012. Di seguito le principali disposizioni a riguardo:

 

  1. Tassa patrimoniale sulle proprietà immobiliari detenute all’estero:

Prerogativa all’imposizione fiscale è la proprietà ovvero la titolarità di diritti reali su immobili situati all’estero.

La tassa è da calcolare sul costo di acquisto dell’immobile, così come riportato sul contratto di acquisto della stessa. In alternativa è possibile utilizzare il valore di mercato quale base imponibile. Tuttavia, per proprietà situate in altri Stati membri UE o SEE (Spazio Economico Europeo con l’eccezione del Liechtenstein), deve essere preso come base imponibile il valore catastale rivalutato, normalmente utilizzato ai fini del calcolo delle imposte nel paese estero. Solamente in sua assenza sarà possibile utilizzare il costo di acquisto o il valore di mercato. Per Austria e Germania dunque la tassazione avverrà sulla base del valore catastale.

L’aliquota di imposta dello 0,76% deve essere ragguagliata ai mesi dell’anno nei quali il contribuente ha vantato il diritto di proprietà/reale sull’immobile. La titolarità di tali diritti per almeno 15 giorni nel mese rendono l’imposta dovuta per l’intero mese.

L’imposta non è dovuta nel caso in cui essa non superi i 200 Euro. Tale valore non vale quale soglia di detrazione e dunque nel caso di un’imposta leggermente maggiore ai 200 Euro, sarà dovuto l’intero importo e non solo la parte eccedente tale soglia. Ciò premesso, l’imposta sarà quindi dovuta a partire da una base imponibile almeno pari a 26.316 Euro.

 

Nel calcolo dell’imposta dovuta possono essere dedotte le eventuali imposte patrimoniali dovute all’estero fino ad un importo pari all’imposta stessa. Per le proprietà immobiliari situate in Paesi membri UE nonché Paesi SEE invece, oltre alle imposte patrimoniali sulla proprietà, possono essere dedotte anche le eventuali imposte sui redditi sull’immobile purché non già computate ai fini IRPEF.

 

Consiglio pratico: nel caso dovesse essere proprietario di immobili all’estero, La preghiamo di:

- per immobili situati fuori dall’UE nonché dallo SEE, farci avere il contratto di acquisto;

- per immobili situati in altri Paesi membri UE ovvero SEE, farci avere il valore catastale;

- in aggiunta, in entrambi i casi, di farci avere i dati riguardanti le imposte patrimoniali estere a carico degli immobili, nonché nel caso di immobili in UE/SEE, anche i dati relativi alle relative imposte sui redditi. La preghiamo di approfondire la cosa anche con il suo consulente estero.

 

  1. Tassa patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero:

L’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero riguarda titoli, pronti contro termine ed altri strumenti finanziari, assicurazioni sulla vita, nonché azioni e partecipazioni in società estere; non imponibili sono invece le attività finanziarie intestate a società fiduciarie.

L’aliquota di imposta dell’IVAFE è pari allo 0,1% per gli anni 2011 e 2012; mentre dal 2013 dovrebbe salire allo 0,15%. Base imponibile dell’imposta è il valore di mercato dell’attività finanziaria al 31 dicembre 2011 secondo quanto risultante dalla documentazione ottenibile dagli intermediari finanziari esteri del caso. Nell’eventualità però in cui il valore di mercato a tal data non fosse ottenibile, la base imponibile diventa il valore nominale dell’attività finanziaria, ovvero il valore di rimborso a termine della stessa.

Anche in questo caso eventuali altre imposte estere sulle attività in questione potranno essere dedotte per un importo pari al valore dell’imposta dovuta in Italia.

Per depositi su conti correnti e libretti di risparmio in altri Paesi membri EU/SEE, il D.L. 16/2012 ha previsto un’imposta di importo fisso pari a Euro 34,20 così come previsto per conti e libretti detenuti in Italia.

 

Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e del calcolo delle imposte patrimoniali, La preghiamo di fornirci la seguente documentazione:

- per conti correnti e libretti di deposito:  estratto conto bancario al 31 dicembre 2011;

- per altre attività finanziarie all’estero: comunicazione del valore di mercato al 31.12.2011 certificata dall’intermediario finanziario estero;

- ricevute delle eventuali imposte patrimoniali versate all’estero;

 

Il calcolo delle imposte su immobili o attività finanziarie estere va indicato in dichiarazione dei redditi, nel relativo modello RM. A tal proposito è bene ricordare come nel modello RW della dichiarazione fossero da dichiarare i soli valori/costi originari di tali attività, per cui nella norma non saranno utilizzabili per tale nuovo adempimento.

 

Per ulteriori informazioni restiamo sempre a Vostra completa disposizione,

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-27-30.05.2012 Immobili all'estero