Termini di prescrizione in ambito fiscale – 31 dicembre 2016
Con la fine dell’anno di imposta 2016 si applicano per la prima volta i nuovi termini di prescrizione ai fini IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, così come previsti dal D.Lgs. 128/2015 e dalla legge 208/2015. Ricordiamo che:
- L’Agenzia delle Entrate per i periodi di imposta fino al 2015, ha tempo fino al quarto anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Tale termine è prolungato di un anno in caso di omessa presentazione della stessa. Inoltre, per i periodi di imposta fino al 2015, detti termini sono raddoppiati, in presenza di reati fiscali penali.
- A partire dall’anno di imposta 2016 invece, valgono i nuovi termini di prescrizione, che comunque non influiscono sulla prescrizione dei periodi precedenti. In particolare l’Amministrazione Finanziaria rinuncia al raddoppio dei termini in presenza di reati fiscali penali. In compenso però i termini di prescrizione generali vengono allungati di un anno (da quattro a cinque anni ), e quelli in caso di omessa dichiarazione di due (da cinque a sette anni).
Di conseguenza il quadro dei termini di prescrizione a fine 2016 si presenta come segue:
Termini in caso di presentazione della dichiarazione:
Periodo di imposta | Anno di presenta-zione della dichiarazione | Termine di prescrizione | In presenza di reato |
2011 | 2012 | 31.12.2016 | 31.12.2020 |
2012 | 2013 | 31.12.2017 | 31.12.2021 |
2013 | 2014 | 31.12.2018 | 31.12.2022 |
2014 | 2015 | 31.12.2019 | 31.12.2023 |
2015 | 2016 | 31.12.2020 | 31.12.2024 |
2016 | 2017 | 31.12.2022 | - |
Quindi nel caso sia stato commesso un reato di carattere fiscale, al 31 dicembre 2016 si prescrive l’anno di imposta 2007, restando accertabili i periodi di imposta dal 2007 in poi.
Termini in caso di omessa dichiarazione:
Periodo di imposta | Anno di scadenza della dichiarazione | Termine di prescrizione | In presenza di reato |
2010 | 2011 | 31.12.2016 | 31.12.2021 |
2011 | 2012 | 31.12.2017 | 31.12.2022 |
2012 | 2013 | 31.12.2018 | 31.12.2023 |
2013 | 2014 | 31.12.2019 | 31.12.2024 |
2014 | 2015 | 31.12.2020 | 31.12.2025 |
2015 | 2016 | 31.12.2021 | 31.12.2026 |
2016 | 2017 | 31.12.2024 | - |
In questo caso, nell’ipotesi venga commesso un reato di carattere fiscale, al 31 dicembre 2016 si prescrive l’anno di imposta 2005 e restano accertabili i periodi di imposta dal 2006 in poi.
Con la legge di stabilità 2015 è stato poi introdotto un ulteriore prolungamento dei termini di accertamento in relazione al ravvedimento operoso: onde evitare comportamenti elusivi (ad es. la correzione di una dichiarazione poco prime dello spirare dei termini per l’accertamento) è stato stabilito che per gli elementi dichiarati successivamente (maggiori ricavi, minori costi) i termini di prescrizione decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa. Quindi, se un contribuente si ravvede nel 2016 per la dichiarazione del 2014, il termine di prescrizione scade nel 2020 e non nel 2019. Detti termini di prescrizione ai applicano, ai sensi delle ultime disposizioni di cui al D.L. 193/2016, anche per le dichiarazioni a favore del contribuente.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica circolare C-48-28.12.2016 - Termini di prescrizione