Circolare n° 23/2019
Bolzano, 19 giugno 2019
Puntualmente come (quasi) ogni anno si ripropone il dilemma delle scadenze per il versamento delle imposte, tra ritardi nella messa a disposizione dei programmi specifici, proteste delle associazioni di categoria e dei professionisti, difficolta delle software-house e annunci da parte dell’Amministrazione Finanziaria di proroghe dei termini, spesso all’ultimo momento.
Il termine ordinario per quest’anno scade come noto il lunedì 1° luglio 2019. A causa dei ritardi nella realizzazione dei software per l’elaborazione dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) la scadenza per il versamento dei contribuenti assoggettati agli anzidetti ISA dovrà essere prorogato, pare fino al 22 luglio 2019. Sembra che con un emendamento al Decreto Crescita in via di conversione ne venga disposto lo spostamento addirittura al 30 settembre 2019. Si è in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del MEF o dell’Agenzia Entrate. Usufruiranno della proroga i seguenti soggetti
- Imprese individuali, società di persone e anche società di capitali, oltreché i professionisti, per i quali sono stati pubblicati gli ISA e che rientrano nei limiti die 5.164.569 Euro di ricavi (sono gli “ex-10 miliardi di Lire”), e ciò indipendentemente dal fatto che sussistano cause di non applicabilità degli ISA (ad esempio primo o ultimo
esercizio di attività). - La proroga riguarda anche i contribuenti che adottano regimi forfettari, nonostante
questi non siano soggetti agli ISA. - La proroga riguarda infine anche i partecipanti o soci dei suddetti soggetti imprese,
professionisti e societá, ai quali in base al principio della trasparenza fiscale viene attribuita una quota di reddito (ad esempio snc, sas, srl trasparenti, associazioni professionali, imprese familiari).
La proroga si applica a tutte le imposte sul reddito (quindi IRPEF, IRES e IRAP ma anche IVAFE e IVIE) e per tutte le imposte ed i tributi, collegati con la dichiarazione dei redditi (ad esempio la cedolare secca sugli affitti), così come per i contributi previdenziali INPS ed il diritto annuale delle CCIAA.
In teoria tale termine del 22 luglio 2019 – se rimarrá tale – potrà essere ulteriormente rinviato al 21 agosto 2019 con il pagamento con una sovrattassa dello 0,4% (tutto ciò sempre in attesa di conferme, anche in relazione alla proroga al 30 settembre 2019).
Attenzione: la proroga non si applica nei seguenti casi:
- persone fisiche, che non svolgono attività imprenditoriale o professionale e/o che non partecipano ad imprese o societá che attribuiscono pro quota il reddito, e
- imprese, società e professionisti con ricavi annui superiori a 5.164.569 Euro, che quindi non sono soggetti agli ISA.
Nei suindicati casi la scadenza resta il 1° luglio 2019, con la soprattassa dello 0,4% rinviabile di 30 giorni, quindi al 31 luglio 2019.
Attenzione: la suddetta proroga non riguarda l’imposta sostitutiva del 10% o 11% sulle rivalutazioni di quote societarie o terreni, perché in questo caso il termine di versamento non è legato alla dichiarazione dei redditi. Quindi, chi ha effettuato nel 2019 una rivalutazione deve versare l’imposta entro il 1° luglio 2019, così come chi deve versare una rata dell’imposta relativa a rivalutazioni effettuate nel 2017 o 2018.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Josef Vieider