Territorialità delle prestazioni di servizi in relazione alle manifestazioni – novità dal 1° gennaio 2011

Territorialità delle prestazioni di servizi in relazione alle manifestazioni – novità dal 1° gennaio 2011

Come noto dal 1° gennaio 2010 è stata aggiornata la normativa IVA in recepimento della direttiva 2008/8/CE, modificando così i termini della territorialità IVA, con le conseguenti difficoltà interpretative ed applicative che tutti ancora ci ricordiamo.

In queste nuove norme era contenuta una disposizione transitoria relativa alle “manifestazioni” (culturali, artistiche, fieristiche ecc.) che con la fine dell’anno 2010 ha cessato di essere efficace. Ricordiamo che in base a detta norma transitoria tutti i servizi prestati in relazione a dette manifestazioni erano imponibili nel paese dove erano stati effettuati. Ciò indipendentemente dallo stato del percipiente le prestazioni (imprenditore o privato).

Si considerano servizi relativi a manifestazioni: servizi prestati in relazione ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (ad es. spettacoli, convegni, lezioni,), ivi comprese fiere ed esposizioni e le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività e delle prestazioni di servizi accessorie (per esempio illuminazione e acustica).

Con il 1° gennaio 2011, come detto, questa norma transitoria non è più in vigore e vale anche in questi casi il principio generale dell’art. 7-ter della legge IVA, in base al quale il luogo di di esecuzione della prestazione si determina in base al paese di residenza di chi riceve la prestazione, se questo è un imprenditore soggetto IVA.

Di seguito sono riassunte le novità in materia.

 

Prestazioni rese a committenti non soggetti passivi

Per le operazioni rese a committenti non soggetti passivi anche in futuro sarà rilevante il luogo di esecuzione della prestazione. Ciò vale in particolare per i seguenti tipi di prestazioni:

  1. le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni;
  2. le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività;
  3. le prestazioni di servizi accessorie indispensabili per dette manifestazioni;
  4. i servizi riguardanti l’accesso alle suddette manifestazioni.

 

Prestazioni rese a committenti soggetti passivi

Se il committente è un imprenditore soggetto IVA, l’imponibilità della prestazione si sposta nel paese di residenza del committente per quanto riguarda le prestazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3). In pratica vale il principio generale stabilito all’art. 7-ter legge IVA, con le conseguenze di seguito descritte:

  • Se il prestatore è un impresa italiana, verrà emessa al committente una fattura „fuori campo IVA art. 7-ter DPR 633/72.
  • Se il committente è un impresa italiana, questi deve integrare la fattura ricevuta oppure emettere autofattura ai sensi dell’art. 17 legge IVA, e assoggettare ad imposta la prestazione.
  • Sia le prestazioni attive che quelle passive sono da inserire a partire dal 1° gennaio 2011 nelle dichiarazioni Intrastat; ricordiamo che fino al 31.12.2010 tali prestazioni non venivano inserite negli INTRA in quanto regolate dall’art. 7-quinquies e non dall’art. 7-ter.

 

Resta rilevante il luogo di esecuzione della prestazione per quanto riguarda i servizi descritti al punto 4) di cui sopra relativi all’accesso alle suddette manifestazioni ed alle prestazioni accessorie. Per la concessione del diritto all’accesso alle manifestazioni ed alle prestazioni accessorie vale lo stesso principio del luogi di esecuzione anche tra soggetti IVA (art. 7-quinquies, 1° comma, DPR 633/72). Ciò vale ad esempio per gli ingressi a mostre, concerti, manifestazioni sportive, ma anche per il servizio di guardaroba o per la guida in un museo (prestazioni accessorie alla manifestazioni). Detti servizi sono quindi imponibili nel luogo di esecuzione a partire dal 1° gennaio 2011 anche nei confronti di imprenditori soggetti IVA, e non andranno indicate nei modelli INTRA.

 

Conseguenze pratiche:

- La quota di iscrizione ad un corso di aggiornamento a Monaco in Germania, pagata da un imprenditore

Italiano, a partire dal 1° gennaio 2011 non sarà più soggetta ad imposta tedesca, ma sarà il soggetto italiano a dovere emettere autofattura con IVA italiana e ad inserire la prestazione in INTRASTAT.

- Allo stesso modo le prestazioni effettuate ad un soggetto IVA italiano in relazione alla partecipazione ad una fiera in un altro paese UE, non saranno più soggette all’imposta locale ma all’IVA in Italia. In questi casi si avranno le semplificazioni più rilevanti. Infatti fino alla fine del 2010 tali prestazioni (ad es. le prestazioni relative al montaggio di uno stand in fiera) soggiacevano all’imposta nel luogo di esecuzione. Un allestitore italiano di fiere, che su incarico di committenti italiani montava stands in varie fiere in paesi UE diversi, doveva registrarsi ai fini IVA in ognuno di questi paesi e fatturare ai suoi clienti (italiani) ogni prestazione con l’imposta del paese in cui effettuava la prestazione: dal 1° gennaio 2011 fatturerà dette prestazioni con IVA italiana. Non è invece ancora chiaro, come deve essere definito e/o delimitato il diritto all’accesso alla manifestazione, in relazione a fiere ed esposizioni, e per quali prestazioni in futuro si dovrà fare riferimento al luogo di esecuzione. Sulla base di alcune indicazioni fornite dalla commissione IVA dell’Unione Europea si ritiene che come tale si dovrebbe intendere solamente l’ingresso alla manifestazione. In altre parole soltanto l’acquisto del biglietto di ingresso alla fiera ricade sempre nella vecchia regola.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-1 -territorialità delle prestazioni di servizi in relazione alle manifestazioni