Transfer pricing – Documentazione da produrre entro il 28 dicembre 2010

Transfer pricing – Documentazione da produrre entro il 28 dicembre 2010

 

 

Normativa

Ricordiamo che con l’art 26 della manovra estiva D.L. n. 78/2010 è stato dato il via all´ adeguamento della normativa nazionale alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento. Con provvedimento del 29 settembre 2010 sono state pubblicate le relative norme di attuazione.
   
Novità: tutela contro le sanzioni amministrative L’art. 110, co. 7 del TUIR stabilisce che i prezzi di trasferimento di beni e servizi applicati tra parti correlate residenti in stati diversi, devono rispettare il valore normale ovvero il prezzo di mercato, quindi il prezzo che si sarebbe applicato anche ad un terzo indipendente rispetto alla controparte.

 

La novità consiste in quanto segue:

-          Se in occasione di un controllo dell´impresa viene presentata idonea documentazione relativa all´adeguatezza dei prezzi di trasferimento applicati, l’organo di controllo dell’Amministrazione  Finanzia potrà comunque svolgere i propri accertamenti e potrà eventualmente richiedere maggiori imposte, ma non potrà irrogare sanzioni in relazione alla materia di cui in oggetto.

-          Secondo la dottrina prevalente viene inoltre capovolto l’onere della prova: sarà l’Amministrazione Finanziaria infatti che dovrà provare che i prezzi di trasferimenti adottati non sono adeguati.

Le novità sono quindi state introdotte a tutela dei contribuenti: società nazionali con società figlie estere o viceversa, società nazionali controllate da società estere, infatti non subiranno sanzioni amministrative per redditi dichiarati parzialmente se le società hanno elaborato idonea documentazione sui prezzi di trasferimento adottati e consegnano questa all’Amministrazione Finanziaria in caso di controllo.

N.B.: non sussiste alcun obbligo di redigere la documentazione sui prezzi di trasferimento adottati. Semplicemente se non viene predisposta, in sede di controllo possono venire applicate le sanzioni amministrative in vigore, quindi dal 100% al 200%  delle imposte aggiuntive e l’onere della prova resta a carico del contribuente.

   
 

Chi é interessato?

Sono soggetti alla predisposizione della documentazione le società holding, le sub-holding, le società controllate e le stabili organizzazioni in Italia di imprese estere. Il provvedimento purtroppo non contiene una definizione chiara del concetto di controllo. Per motivi di prudenza, non si dovrebbe considerare solo il concetto di controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C., ma anche il controllo economico, come traspare dalla circolare n. 32/1980.
   
 

Composizione della documentazione

La normativa sulla documentazione, conforme alle direttive OCSE (nella versione del 22 luglio 2010) e delle norme di comportamento del 27 giugno 2006, prevede due tipi di documentazione:

1. Masterfile: questo documento riguarda i gruppi multinazionali e documenta l‘attività e le politiche di prezzi di trasferimento attuate dal gruppo. Il master file deve essere redatto dai gruppi residenti in Italia ovvero dalle holding nazionali e dalle sub-holding.

2. Countryfile: questo documento riporta la situazione nel singolo stato (country); in Italia il documento  deve essere redatto essenzialmente dalla controllata e dalla stabile organizzazione con sede in Italia, ma anche dalle società holding e sub-holding nazionali.

Il tipo di documentazione da redigere è quindi diverso a seconda che si tratti di una holding, una sub-holding, una società controllata o una stabile organizzazione di una società estera.

- le holding e sub-holding devono redigere un Masterfile,

- per società italiane controllate e stabili organizzazioni italiane è invece sufficiente il Countryfile.

   
 

Contenuto dei documenti

La parte più importante della documentazione è rappresentata dall’analisi dei raffronti possibili e dalle motivazioni che giustificano la scelta di un metodo nella determinazione dei prezzi di trasferimento; questi punti devono essere sviluppati singolarmente per ogni tipo di operazione infragruppo (n. 5 Contryfile). In sostanza, sono da indicare caratteristica, proprietà e contenuto delle forniture e prestazioni, le clausole contrattuali nonché il relativo prezzo. I singoli processi devono essere visualizzati con diagrammi di flusso. Sono da allegare gli accordi infragruppo vigenti che, se non esistenti, devono essere elaborati in tempi brevi.

Va inoltre descritto il metodo di determinazione del prezzo adottato. Come già noto, le direttive OCSE prevedono quattro metodi, di cui tre “metodi transazionali tradizionali”:

-          metodo del confronto del prezzo,

-          metodo del prezzo di rivendita,

-          metodo dell’aumento dei costi e

-          il metodo transazionale reddituale (comunemente adottato negli Stati Uniti).

Se viene adottato il “metodo transazionale reddituale”  (ammesso dalle nuove linee guida OCSE solo in specifici casi) è da motivare il perché esso sia più idoneo rispetto ad un metodo transazionale tradizionale. Tra i tre “metodi transazionali tradizionali” occorrerà invece dare conto delle motivazioni per le quali è stato eventualmente escluso il metodo del confronto del prezzo, che rappresenta il metodo “base”.

Attenzione: la normativa che esclude l´irrogazione di sanzioni amministrative non trova applicazione, nel caso in cui la documentazione non adempia al contenuto minimo prescritto o se i dati in essa contenuti non sono veritieri.

   
 

Contenuti Masterfile

Di seguito iportiamo un riassunto sui contenuti dei due tipi di documentazione:

Contenuto Masterfile:

1.    descrizione generale del gruppo multinazionale: storia, evoluzione recente, settori di operatività  e lineamenti generali dei mercati di riferimento;

2.    struttura del gruppo e quote partecipative

3.    strategie generali perseguite dal gruppo e mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente;

4.    flussi delle operazioni con descrizione dei beni materiali e immateriali, dei flussi finanziari e della fatturazione;

5.    operazioni infragruppo con analisi di confronto e indicazione e motivazione del metodo adottato;

6.    funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti;

7.    proprietà di beni immateriali ed eventuali costi di licenze a livello di gruppo;

8.    politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo e motivazione del metodo adottato;

9.    convenzioni con le amministrazioni fiscali degli altri Paesi in materia di prezzi di trasferimento.

   
 

Contenuto Countryfile

Contenuto del Countryfile:

1.    descrizione generale della società;

2.    settori in cui opera la società;

3.    struttura operativa della società;

4.    strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente;

5.    operazioni infragruppo (forniture di beni materiali e immateriali, prestazioni di servizi e operazioni finanziarie) con analisi di confronto e indicazione e motivazione del metodo adottato;

6.    accordi per la ripartizione dei costi a cui partecipa l’impresa.

   
Firma La documentazione deve essere firmata dal rappresentante legale della società su ogni pagina.
   
 

Lingua

I due tipi di documentazione sono da redigere in italiano; comunque in Alto Adige dovrebbe essere possibile anche la redazione in lingua tedesca. Il Masterfile può essere redatto anche in inglese.
   
 

Archiviazione elettronica

La documentazione deve essere prodotta in formato elettronico e può essere presentata anche in forma cartacea, senza che ciò faccia venir meno l’agevolazione in materia di sanzioni. Su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, la documentazione deve però essere inoltrata anche in formato elettronico entro un termine adeguato.
   
 

Comunicazione all’Amministrazione Finanziaria

Per poter beneficiare della novità, ovvero dell´esonero dalle sanzioni, deve essere comunicato all’Amministrazione Finanziaria il possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento. Per i futuri periodi d’imposta questo viene comunicato a posteriori nella dichiarazione dei redditi. Transitoriamente per il periodo 2009 e i periodi precedenti (per i periodi precedenti a quello in corso al 31 maggio 2010) è stato stabilito, che il possesso della documentazione deve essere comunicato telematicamente all’Amministrazione Finanziaria entro il 28 dicembre 2010 (90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento). Questa comunicazione può essere inviata anche successivamente a questa data, sempreché l’Amministrazione Finanziaria non abbia nel frattempo iniziato attività amministrative di accertamento nei confronti del soggetto.

Consiglio: se tecnicamente possibile e per evitare rischi inutili è consigliabile inviare la comunicazione entro la predetta scadenza.

   
 

Termine per la presentazione in caso di controlli

In caso di controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la documentazione sui prezzi di trasferimento deve essere presentata entro 10 giorni dalla relativa richiesta. Se si dovessero rendere necessarie alcune integrazioni alla documentazione, queste devono essere consegnate entro 7 giorni, sempreché non vengano concesse proroghe per la necessaria elaborazione dei dati. Se non viene rispettata questa scadenza, l’esclusione dalle sanzioni amministrative viene meno.
   
 

Aggiornamento annuale

La documentazione é da redigere ed aggiornare annualmente. Una semplificazione é prevista solo per le piccole e medie imprese, alle quali viene concesso l´aggiornamento con scadenza triennale, se non sono intervenute variazioni significative. Ai sensi del provvedimento del 29 settembre 2010 sono considerate piccole e medie imprese le imprese con un volume d’affare inferiore ai 50 milioni di Euro.
   
 

Predisposizione della documentazione

Il nostro Studio La supporta volentieri nella redazione della documentazione menzionata; per una informazione completa in merito a questo adempimento, è opportuno attendere la pubblicazione delle relative istruzioni ministeriali. Nel frattempo possono essere predisposti raccoglitori con la documentazione riguardante la composizione del gruppo e i rapporti intercompany esistenti. Va soprattutto verificato che i servizi infragruppo siano regolati tramite contratti o convenzioni chiare e trasparenti.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriore documentazione.

Cordiali saluti

dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-35 - transfer pricing