Circolare Nr. 35/2019
Bolzano, 22 novembre 2019
A partire dal 1° gennaio 2020 dovranno inviare giornalmente all’Agenzia Entrate il riepilogo degli incassi giornalieri tramite il proprio registratore di cassa telematico anche i commercianti al dettaglio, bar e ristoranti e tutti gli esercizi al pubblico che registrano corrispettivi ai sensi dell’art. 22 della legge IVA e che nell’anno 2018 non avevano superato la soglia dei 400.000 Euro (e che pertanto erano stati esonerati alla prima applicazione della norma). Rientrano nell’obbligo anche le imprese che realizzano soltanto incassi occasionali – fino all’1% del fatturato. Restano esonerati coloro che lo sono in via permanente (si veda la ns. circolare n° 21/2019), come ad esempio le mense aziendali.
L’Agenzia Entrate ha di recente chiarito alcuni dubbi con le due risposte 419 e 420 del 23 ottobre. Con la stessa data ha inoltre pubblicato una guida al nuovo scontrino elettronico, che alleghiamo alla presente circolare.
Infine con provvedimento del 31 ottobre 2019 sono state pubblicate le disposizioni attuative per la “lotteria degli scontrini”. A tale proposito invitiamo tutti a verificare che il proprio/i propri registratori di cassa siano conformi a quanto richiesto per potere partecipare alla anzidetta lotteria.
Registratore telematico
Nella guida allegata viene illustrata la possibilità per i prestatori di servizi a domicilio (in primis artigiani, quali ad esempio idraulici, elettricisti, pavimentisti, che prestano servizi al domicilio dei loro clienti) di memorizzare il corrispettivo su un supporto informatico denominato “Registratore Telematico (RT), anziché emettere la fattura elettronica, e poi di scaricare tale dato, una volta in ufficio o presso la propria sede, sul proprio registratore di cassa oppure di inviare i dati direttamente online all’Agenzia Entrate. Per ulteriori dettagli rinviamo alla guida allegata.
Documenti commerciali e buoni pasto (risposte 394 e 419)
In caso di somministrazione di pasti e bevande pagati con i buoni pasto, deve essere emesso subito il documento commerciale, nonostante ai fini IVA l’operazione si intende effettuata soltanto al momento del pagamento del controvalore del ticket da parte della società emittente ovvero quando viene emessa una fattura a quest’ultima. Il documento commerciale andrà emesso con l’annotazione “corrispettivo non riscosso”. Il corrispettivo viene registrato nel giorno dell’emissione del documento commerciale e comunicato all’Agenzia Entrate, seppure ai fini della liquidazione IVA tale corrispettivo non verrà conteggiato. La relativa IVA verrà liquidata soltanto nel momento dell’emissione della fattura alla società emittente.
Commercio al dettaglio e ventilazione (risposta 420)
I commercianti al dettaglio che sugli incassi con aliquote IVA diverse non annotano sugli scontrini le aliquote e che liquidano l’IVA con il sistema cd. della “ventilazione”, possono indicare sullo scontrino stesso l’operazione come di categoria “AL – Altro con IVA”.
Lotteria scontrini – aggiornamento del registratore di cassa
Per sollecitare e stimolare l’interesse dei consumatori a richiedere lo scontrino fiscale è stata introdotta a partire dal 1° di gennaio 2020 una lotteria (attenzione: per i soggetti obbligati all’emissione dello scontrino telematico soltanto a partire dal 1° gennaio 2020, tale nuovo obbligo scatta dal 1° luglio 2020). In pratica per ogni Euro di spesa vengono attribuite possibilità di essere sorteggiati una volta al mese: i premi mensili ammontano a 10.000 Euro, mentre l’estrazione annuale prevede un premio di un milione di Euro.
Con provvedimento del 31 ottobre scorso l’Agenzia Entrate ha emanato le istruzioni per rendere i registratori di cassa compatibili con tale lotteria oltre a dare altre indicazioni.
Potranno partecipare alla lotteria soltanto persone fisiche maggiorenni. Il cliente deve comuni- care all’esercente la propria volontà di partecipare alla lotteria. Per questioni di privacy non dovrà comunicare il proprio codice fiscale ma bensì un apposito “codice lotteria” da acquisire dalla home page dell’Agenzia Entrate. L’esercente/il commerciante dovrà essere in grado di leggere – anche tramite lettore ottico – ed inserire tale codice. Per tale motivo i possessori di registratori di cassa devono attivarsi entro il 31 dicembre per rendere gli apparecchi conformi alle norme tecniche della lotteria in questione. Con l’invio giornaliero dei dati sui corrispettivi incassati dovrà essere inviato anche un secondo file XML contenente esclusivamente i dati degli scontrini riportanti il codice lotteria. Come già precisato con la ns. precedente circolare, sono previste sanzioni amministrative da 100 a 500 Euro per gli esercenti che impediscono ai propri clienti la partecipazione alla lotteria. Tali sanzioni non sono da sottovalutare perché verranno comminate per ogni caso di impedimento alla partecipazione alla lotteria, senza potere usufruire del cumulo giuridico delle sanzioni.
Provvisoriamente fino al 30 giugno 2020 non sarà consentita la partecipazione alla lotteria ai clienti di farmacie obbligate alla comunicazione dei dati al STS.
Ricordiamo infine che le vincite alla lotteria degli scontrini sono esentasse.
Per ottenere il “codice lotteria” l’Agenzia Entrate intende istituire entro la fine dell’anno un “Portale della lotteria”, sul quale ogni cittadino potrà generare il proprio codice.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.
Cordiali saluti
Josef Vieider