Trattamento fiscale degli omaggi natalizi e cene di natale

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi e cene di natale

Nei prossimi giorni verranno registrati i costi per i regali ed omaggi natalizi, oltre alle cene di Natale e agli oneri similari. Rispetto all’anno scorso il trattamento fiscale di queste spese è variato (con il D.Lgs. 175/2014), a partire dal 13 dicembre 2014, soltanto in relazione alla soglia di indetraibilità ai fini IVA degli acquisti effettuati: detta soglia è stata elevata da 25,82 Euro a 50,00 Euro, equiparandola a quella stabilita ai fini IRPEF/IRES. Segue un riassunto della normativa vigente.

1. Omaggi natalizi a clienti
Principio: gli omaggi natalizi sono spese di rappresentanza In linea generale gli omaggi natalizi, esclusi quelli concessi a dipendenti, rientrano tra le spese di rappresentanza e sono soggetti a specifiche limitazioni. Le spese di rappresentanza per essere deducibili devono rispettare determinate caratteristiche: le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi devono essere effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali del settore”
1.1.  Trattamento ai fini IVA
Principio Per individuare il trattamento degli omaggi ai fini dell’IVA è necessario distinguere tra beni che non sono oggetto dell’attività esercitata, che sia essa commerciale o produttiva, e beni che sono oggetto dell’attività  produttiva o commerciale della società.
1.1.1.      Beni non oggetto dell’attività
 

 

Beni non oggetto dell’attività

 

Per questi beni valgono le disposizioni IVA di cui all’art. 19-bis 1, lett. h), DPR n. 633/72:

-          l’IVA è detraibile per i beni di costo unitario non superiore a Euro 25,82, fino al 12 dicembre 2014; dal 13 dicembre 2014 il limite è stato elevato ad Euro 50,00.

-          l’IVA è indetraibile per i beni di costo unitario superiore a Euro 25,82 o rispettivamente a Euro 50,00 per acquisti effettuati a partire dal 13 dicembre 2014.

Per stabilire se un bene è stato acquistato prima o dopo il 13 dicembre non è sufficiente fare riferimento alla data della fattura, ma si deve rilevare la data del ddt o documento similare, che documenta l’acquisto/il passaggio di proprietà dei beni.

La suddetta distinzione ai fini IVA si applica anche per alimentari e bevande (vini prosecchi e  spumanti, panettone ecc.): l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 54/E del 19 giugno 2002 ha confermato che l’IVA relativa all’acquisto di cibi e bevande è detraibile se i costi sostenuti si riferiscono a spese di rappresentanza ed il loro costo unitario non è superiore al limite di cui sopra. Ricordiamo che nel caso ad esempio di cesti natalizi, non si deve fare riferimento al prezzo del singolo articolo ivi contenuto, ma al prezzo complessivo del cesto.

La fornitura a titolo di omaggi di beni di terzi qualificabili come spese di rappresentanza non è rilevante ai fini dell’IVA, pertanto non è necessario emettere alcun documento fiscale  (fattura, ricevuta ecc.). Risulta tuttavia opportuna l’emissione di un documento di trasporto o documento analogo allo scopo di identificare il destinatario e provare l’inerenza della spesa con l’attività aziendale ai fini della deducibilità anche per le imposte sui redditi.

1.1.2.      Beni oggetto della propria attività d’impresa

Beni oggetto della propria attività d’impresa

Per i beni oggetto della propria attività d’impresa, ai fini dell’IVA è irrilevante che il valore del bene sia superiore o inferiore a 25,82 o 50,00 Euro. In questo caso se l’impresa sceglie di detrarre l’IVA relativa all’acquisto deve assoggettare ad IVA anche la “cessione”, oppure rinunciare alla detrazione dell’IVA all’acquisto. In questo caso la consegna dell’omaggio non rileva ai fini dell’IVA. Seguono due casi:

1.      L’IVA all’acquisto viene detratta: In questo caso la successiva cessione gratuita è soggetta ad IVA. In pratica sono adottabili tre soluzioni:

a.    La società può emettere fattura al beneficiario dell’omaggio con l’applicazione dell’IVA. Generalmente la rivalsa IVA nell’ambito omaggi non viene operata anche perché non esplicitamente richiesta dalla legge IVA.

b.    In alternativa può essere emessa una “autofattura per omaggi” singola per ciascuna cessione o una globale su base mensile.

c.    Un’altra possibilità consiste nel annotare le cessioni gratuite giornalmente su apposito “registro degli omaggi”. Nel caso ci si avvalga della fatturazione o autofatturazione differita è necessaria anche l’emissione del documento di trasporto, che non è dovuto invece nel caso di fatturazione immediata.

A prescindere dal tipo di fatturazione, l’art 13, DPR n. 633/72 prevede che nel caso degli omaggi la base imponibile dell’IVA non è individuata nel c.d. valore normale ma nel costo di acquisto dei beni oggetto dell’omaggio.

2.      Rinuncia alla detrazione dell’IVA: l’impresa può scegliere di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto dei beni oggetto dell’attività e destinati ad essere ceduti come omaggio, al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita. In questo caso la consegna dell’omaggio al cliente è irrilevante ai fini IVA e non è necessario emettere fattura, autofattura o tenere il registro degli omaggi.

 

1.2.  Trattamento ai fini delle imposte dirette
Imposte dirette Gli omaggi in genere sono considerati ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR spese di rappresentanza e sono deducibili entro determinati limiti.

- Pertanto, gli omaggi natalizi con un valore non superiore a 50 Euro sono integralmente deducibili e non vengono presi in considerazione per il calcolo del limite posto per le spese di rappresentanza.

- Se il limite del prezzo unitario viene superato, la deducibilità è ammessa soltanto nei limiti generali delle spese di rappresentanza (1,3% per ricavi fino a 10 milioni di Euro, 0,5% per ricavi da 10 fino a 50 milioni di Euro, 0,1% per ricavi superiore a 50 milioni di Euro). Il costo è determinato includendo eventuali costi accessori, in particolare l’IVA non detraibile, come anche costi di trasporto e imballaggio.

Nel caso dei c.d. cesti di Natale non si considera il costo dei singoli beni (bottiglia di vino, pacchetto di caffè ecc.) ma il costo totale del cesto.

IRAP Le spese di rappresentanza dal 2008, perlomeno per le società di capitali, sono interamente deducibili ai fini IRAP, in quanto viene preso a riferimento il conto economico, senza considerare le variazioni fiscali (c.d. “metodo di bilancio”). Per le società di persone e le imprese individuali vige lo stesso criterio se è stata fatta l’opzione per questa modalità di calcolo ai fini IRAP. Altrimenti le spese sono totalmente indeducibili.
2.        Regali di Natale a dipendenti
Principio La Circolare n. 34/E del 2009 ha confermato che quando la cessione gratuita di un bene o servizio è effettuata a favore di dipendenti la stessa non può essere considerata spesa di rappresentanza.
IVA Di conseguenza per i beni che non sono oggetto dell’attività, l’IVA sull’acquisto dei beni è da considerare indetraibile indipendentemente dall’importo (ciò vale quindi anche per beni di minor valore, come bottiglie di vino ecc.).

Per i beni che sono oggetto dell’attività l’IVA può essere detratta e di conseguenza la cessione gratuita va assoggettata ad IVA. In questo caso può essere emessa un’autofattura singola o una globale oppure si può tenere un registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno.

In alternativa, in caso di cessione gratuita di beni che sono oggetto dell’attività, si può omettere di detrarre l’IVA dei rispettivi acquisti, in questo caso la cessione gratuita ai dipendenti è irrilevante ai fini IVA.

Con l’equipollenza dei rapporti di collaborazione ai rapporti di lavoro dipendente la suesposta regola vale anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quindi tipicamente per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Imposte sui redditi Ai fini delle imposte dirette gli omaggi a dipendenti sono deducibili dal reddito di impresa e costituiscono reddito imponibile in capo al dipendente se superiore a Euro 258,23 nel periodo d’ imposta. Se il limite di Euro 258,23 viene superato l’intero importo è da tassare (e non solo la parte che eccede il limite). Attenzione: l’esenzione vale solo per beni in natura. Se ai dipendenti viene corrisposto una somma in denaro, questo costituisce un reddito da tassare indipendentemente dall’importo.
IRAP Gli omaggi a dipendenti rientrano nel costo del personale e sono quindi indeducibili ai fini IRAP. Per le società che determinano l’IRAP con il metodo di bilancio non è chiaro se le spese possono essere classificate come costi di personale. Se questi costi vengono classificati sotto la voce B.14 del conto economico (oneri diversi di gestione) sono deducibili.  

 

3.        Lavoratori autonomi
Regole per lavoratori autonomi Per i liberi professionisti valgono le stesse disposizioni IVA delle imprese con la precisazione che gli omaggi non sono mai oggetto della propria attività. Perciò l’IVA è detraibile se il prezzo dei beni in omaggio acquistati entro il 12 dicembre 2014 non è superiore a  25,82 Euro ovvero a 50,00 Euro se acquistati successivamente.

Di conseguenza si consiglia di non detrarre l’IVA anche sui beni di costo unitario non superiore a 25,82 o 50,00 Euro al fine di non dover assoggettare ad IVA la successiva cessione.

Ai fini delle imposte dirette anche per i lavoratori autonomi gli omaggi natalizi sono qualificati come spese di rappresentanza; vi sono alcune differenze rispetto ai limiti di deducibilità delle imprese: il limite di deducibilità delle spese di rappresentanza è pari all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; inoltre per i lavoratori autonomi rimane la deducibilità dei costi in base al principio di cassa, quindi i costi sono deducibili solo all’atto del pagamento.

I costi sostenuti per regali ai dipendenti sono ai fini delle imposte dirette e come da dottrina prevalente classificabili come costi di personale e quindi del tutto deducibili; l’IVA invece è come per le imprese del tutto indetraibile.

4.        Cene di Natale
Principio Innanzitutto dobbiamo considerare che in questo caso non si tratta di cessione gratuita di beni ma siamo nell’ambito delle prestazioni gratuite di servizi. Il trattamento fiscale di queste spese è differente a seconda che alla cena di Natale siano presenti esclusivamente dipendenti o anche terzi.
Cena di Natale con i dipendenti In merito la Circolare n. 34/E del 2009 ha precisato che le cene di Natale organizzate dal datore di lavoro esclusivamente per i propri dipendenti non sono da considerare spese di rappresentanza. Di conseguenza:

- ai fini delle imposte dirette la spesa è deducibile nel limite del 75% e nel limite del 0,5% dell’ammontare delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 TUIR),

- ai fini IVA il costo non possiede il requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa e pertanto è indetraibile;

- ai fini IRAP il costo è deducibile solo per coloro che determinano l’imponibile in base ai valori di bilancio.

Cena di Natale con soggetti terzi Se alla cena di Natale sono presenti anche soggetti terzi rispetto all’impresa, e soprattutto potenziali clienti, la stessa rientra nelle spese di rappresentanza con la conseguenza che

- la relativa IVA è indetraibile

- per le imposte sui redditi il costo è deducibile nella misura del 75% e nel limite dell’ammontare massimo posto per le spese di rappresentanza (1,3%-0,5%-0,1%).

5. Buoni omaggio
Nel fare i regali di natale si fa sempre più spesso ricorso al dono di buoni omaggio/spesa per esempio per l’acquisto di articoli sportivi o soggiorni in alberghi ecc..

 

Tratta-mento IVA L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione Nr. 21/E del 22 febbraio 2011, ha chiarito che questi buoni non possono essere considerati alla stregua di titoli rappresentativi di beni o prestazioni. Ne consegue che l’emissione di questi buoni non da luogo ad un anticipo del momento di effettuazione dell’operazione. La vendita del buono omaggio ed il successivo dono al dipendente, cliente o fornitore, è dunque fuori campo IVA ex. Art. 2, comma 3 lettera a) DPR 633/1972.
Effetti per le imposte sui redditi La dottrina ritiene che il trattamento particolare di cui sopra sia limitato al solo ambito IVA; in ambito delle imposte sui redditi restano infatti valide le norme generali, così come esposte nelle pagine precedenti. Ne deriva che anche i buoni omaggi ai dipendenti sono deducibili dal reddito di impresa e costituiscono reddito imponibile in capo al dipendente se di valore superiore a Euro 258,23.
Da notare come la risoluzione Nr. 21/E dell’Agenzia si applichi anche ai fornitori di tali buoni: all’emissione dei buoni omaggio non deve essere emessa alcuna fattura con IVA. Il ricavo si realizza infatti solo al momento dell’utilizzo del buono.

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi

Tipologia Imposte dirette IVA
Acquisto Cessione
1.         Omaggi a clienti e fornitori
1.1  Beni acquistati da terzi (non oggetto dell’attività propria dell’azienda)
Beni di valore unitario (Iva esclusa) inferiore a Euro 25,82 Spese si rappresentanza interamente deducibili detraibile (fino al 12.12.2014) Fuori campo IVA
Beni di valore unitario (Iva inclusa) fino a Euro 50,00 Spese si rappresentanza interamente deducibili detraibile (dal 13.12.2014)
Beni di valore unitario (Iva inclusa) superiore a Euro 50,00 spese si rappresentanza deducibili entro i limiti (1,3%-0,5%-0,1% dei ricavi) indetraibile
1.2  Beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa
Beni di valore unitario (Iva esclusa) inferiore a Euro 25,82 spese si rappresentanza interamente deducibili detraibile Rivalsa con emissione di fattura. Senza rivalsa con autofattura o tenuta del registro degli omaggi.

Non soggetto ad IVA se non viene detratta l’IVA all’acquisto.

Beni di valore unitario (Iva esclusa) fino a Euro 50,00 spese si rappresentanza interamente deducibili
Beni di valore unitario (Iva esclusa) superiore a Euro 50,00 spese di rappresentanza deducibili entro i limiti (1,3%-0,5%-0,1% dei ricavi)
2.         Omaggi ai dipendenti
Beni non rientranti nell’attività dell’impresa indipendentemente dal valore unitario Deducibili come spese per il personale, ma costituiscono compensi in natura per il dipendente se viene superato il limite di 258,23 Euro per anno indetraibile Non soggetto, si consiglia di scrivere sul documento di trasporto “cessione gratuita”
Beni che rientrano nella propria attività indipendentemente dal valore unitario detraibile Soggetta a IVA con fattura, oppure con autofattura o tenuta del registro omaggi. Non soggetto ad IVA se non viene detratta l’IVA dell’acquisto.
3.         Omaggi da parte di professionisti
Beni di valore unitario (Iva esclusa) inferiore a Euro 25,82 (fino al 12.12.2014) Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta indetraibile * Fuori campo Iva
Beni di valore unitario (Iva inclusa) fino a Euro 50,00 (dal 13.12.2014) Indetraibile *
Beni di valore unitario (Iva inclusa) superiore a Euro 50,00 indetraibile
* salvo la scelta di detrarre l’IVA all’acquisto e assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-48-31.12.2014 Omaggi e cene di Natale