Trattamento fiscale degli omaggi natalizi e cene di natale

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi e cene di natale

Di seguito Vi forniamo un riepilogo delle disposizioni fiscali vigenti, riguardanti il trattamento delle spese per omaggi natalizi a clienti e collaboratori, nonché per le cene di Natale.

1. Omaggi natalizi a clienti

Principio: gli omaggi natalizi sono spese di rappresentanza

In linea generale gli omaggi natalizi, esclusi quelli a favore dei dipendenti, rientrano tra le spese di rappresentanza e sono pertanto soggetti alle specifiche limitazioni. Le spese di rappresentanza per essere deducibili nei limiti ammessi per le spese di rappresentanza, devono rispettare determinate caratteristiche: le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi devono essere effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali del settore”
1.1.  Trattamento ai fini IVA

Principio

Per individuare il trattamento degli omaggi ai fini dell’IVA è necessario distinguere tra beni che non sono oggetto dell’attività esercitata, sia essa commerciale o produttiva, e beni che sono oggetto dell’attività  produttiva o commerciale della società.

 

1.1.1.      Beni che non sono oggetto dell’attività d’impresa esercitata

Beni non oggetto dell’attività

Per questi beni valgono le disposizioni IVA di cui all’art. 19-bis 1, lett. h), DPR n. 633/72: l’IVA è detraibile per i beni di costo unitario non superiore ad Euro 50,00.

La suddetta distinzione ai fini IVA si applica anche per alimentari e bevande (vini prosecchi e  spumanti, panettone ecc.): l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 54/E del 19 giugno 2002 ha confermato che l’IVA relativa all’acquisto di cibi e bevande è detraibile se i costi sostenuti si riferiscono a spese di rappresentanza ed il loro costo unitario non è superiore al limite di cui sopra. Ricordiamo che nel caso ad esempio di cesti natalizi, non si deve fare riferimento al prezzo del singolo articolo ivi contenuto, ma al prezzo complessivo del cesto.

La fornitura a titolo di omaggi, di beni di terzi qualificabili come spese di rappresentanza, non è rilevante ai fini dell’IVA, pertanto non è necessario emettere alcun documento fiscale  (fattura, ricevuta, scontino ecc.). E questa regola vale indipendentemente dal costo superiore o inferiore ai 50 Euro. Risulta tuttavia opportuna l’emissione di un documento di trasporto o documento analogo allo scopo di identificare il destinatario e provare l’inerenza della spesa con l’attività aziendale, ai fini della deducibilità della spesa anche ai fini delle imposte dirette.

1.1.2.      Beni oggetto della propria attività d’impresa

Beni oggetto della propria attività d’impresa

Per i beni oggetto della propria attività d’impresa, ai fini dell’IVA è irrilevante che il valore del bene sia superiore o inferiore ai 50,00 Euro. In questo caso se l’impresa sceglie di detrarre l’IVA relativa all’acquisto deve assoggettare ad IVA anche la relativa “cessione”, mentre se rinuncia alla detrazione dell’IVA all’acquisto, anche la relativa consegna dell’omaggio non rileva ai fini dell’IVA. Si presentano pertanto due ipotesi:

1.      L’IVA all’acquisto viene detratta: In questo caso la successiva cessione gratuita è soggetta ad IVA. In pratica sono adottabili tre soluzioni:

a.    La società può emettere fattura al beneficiario dell’omaggio con l’applicazione dell’IVA. Generalmente la rivalsa IVA nell’ambito omaggi non viene operata, anche perché non esplicitamente richiesta dalla legge IVA.

b.    In alternativa può essere emessa una “autofattura per omaggi” singola per ciascuna cessione o una globale su base mensile.

c.    Un’altra possibilità consiste nel annotare le cessioni gratuite giornalmente su apposito “registro degli omaggi”. Nel caso ci si avvalga della fatturazione o autofatturazione differita è necessaria anche l’emissione del documento di trasporto, che non è dovuto invece nel caso di fatturazione immediata.

A prescindere dal tipo di fatturazione, l’art 13, DPR n. 633/72 prevede che nel caso degli omaggi la base imponibile dell’IVA non è individuata nel c.d. valore normale, ma nel costo di acquisto dei beni oggetto dell’omaggio.

2.      Rinuncia alla detrazione dell’IVA: l’impresa può scegliere di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto dei beni oggetto dell’attività e destinati ad essere ceduti come omaggio, al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita. In questo caso la consegna dell’omaggio al cliente è irrilevante ai fini IVA e non è necessario emettere fattura, autofattura o tenere il registro degli omaggi.

Elenco clienti-fornitori: con la Comunicazione del 19 novembre 2013  l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che vanno ricomprese nell’elenco clienti-fornitori anche le cessione gratuite di beni, precisando che:

-          se si rinuncia alla detrazione dell’Iva, nello spesometro va indicata la partita iva del cedente, anziché del beneficiario dell’omaggio;

-          se si emette fattura con rivalsa dell’iva, nello spesometro va indicato come valore imponibile il valore simbolico di 1,00 Euro.

 

1.2.  Trattamento ai fini delle imposte dirette

Imposte dirette

Gli omaggi in generale sono considerati ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR spese di rappresentanza e sono deducibili entro determinati limiti. Pertanto:

- gli omaggi natalizi con un valore non superiore a 50 Euro sono integralmente deducibili e non vengono presi in considerazione per il calcolo del limite fissato per la deducibilitá delle spese di rappresentanza;

- se invece il limite del prezzo unitario viene superato, la deducibilità è ammessa soltanto nei limiti generali delle spese di rappresentanza (1,3% per ricavi fino a 10 milioni di Euro, 0,5% per ricavi da 10 fino a 50 milioni di Euro, 0,1% per ricavi superiore a 50 milioni di Euro). Il costo è determinato includendo eventuali costi accessori, in particolare l’IVA non detraibile, come anche i costi di trasporto e di imballaggio.

Nel caso dei c.d. cesti di Natale non si considera il costo dei singoli beni (bottiglia di vino, pacchetto di caffè ecc.) ma il costo totale del cesto.

IRAP

 

Le spese di rappresentanza dal 2008, perlomeno per le società di capitali, sono interamente deducibili ai fini IRAP, in quanto viene preso a riferimento il conto economico, senza considerare le variazioni fiscali (c.d. “metodo di bilancio”). Per le società di persone e le imprese individuali vige lo stesso criterio se è stata fatta l’opzione per questa modalità di calcolo ai fini IRAP. Altrimenti le spese sono totalmente indeducibili.

2.Regali di Natale ai dipendenti

Principio

La Circolare n. 34/E del 2009 ha confermato che quando la cessione gratuita di un bene o servizio è effettuata a favore di dipendenti la stessa non è una spesa di rappresentanza.

IVA

Di conseguenza per i beni che non sono oggetto dell’attività, l’IVA sull’acquisto dei beni è da considerare indetraibile indipendentemente dall’importo (ciò vale quindi anche per beni alimentari di minor valore, come bottiglie di vino ecc.).

Al contrario, per i beni che sono oggetto dell’attività d’impresa, l’IVA può essere detratta e di conseguenza la cessione gratuita deve essere assoggettata ad IVA, utilizzando uno dei tre metodi indicati in precedenza: emissione di fattura con rivalsa dell’iva, emissione di un’autofattura singola o riepilogativa oppure tenuta del registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno.

In alternativa, nel caso di cessione gratuita di beni che sono oggetto dell’attività, si può rinunciare alla detrazione dell’IVA sui rispettivi acquisti ed in questo caso la cessione gratuita ai dipendenti è irrilevante ai fini IVA.

Con l’equipollenza dei rapporti di collaborazione ai rapporti di lavoro dipendente, la suesposta regola vale anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quindi tipicamente per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Imposte sui redditi

Ai fini delle imposte dirette gli omaggi ai dipendenti sono deducibili dal reddito di impresa; essi costituiscono reddito imponibile in capo al dipendente solo se sono superiori ad Euro 258,23 nel periodo d’ imposta. Se il limite di Euro 258,23 viene superato, l’intero importo dell’omaggio va tassato (e non solo la parte che eccede tale limite). Attenzione: si tratta di una soglia annuale, pertanto si devono considerare oltre agli omaggi natalizi, anche altri eventuali omaggi erogati durante l’anno. Inoltre l’esenzione vale solo per beni in natura. Se ai dipendenti viene corrisposta una somma in denaro, questa costituisce sempre un reddito da tassare in capo al dipendente, indipendentemente dall’importo erogato.
 

 

IRAP

 

Gli omaggi a dipendenti rientrano nel costo del personale e sono quindi indeducibili ai fini IRAP. Per le società che determinano l’IRAP con il metodo di bilancio non è peró chiaro, se dette spese, classificate in base alla loro natura, vadano indicate tra i costi del personale. Se questi costi vengono classificati per esempio nella voce B.14 del conto economico (oneri diversi di gestione), essi sono deducibili.

 

 

 

3.Lavoratori autonomi

Regole per lavoratori autonomi

Per i liberi professionisti valgono le stesse disposizioni IVA elencate per le imprese, con la precisazione che gli omaggi non sono mai oggetto della propria attività. Perciò l’IVA è detraibile se il prezzo dei beni da dare in omaggio non è superiore a 50,00 Euro.

Per i liberi professionisti si consiglia di non detrarre mai l’IVA sugli omaggi, nemmeno sui beni di costo unitario non superiore a 50,00 Euro, al fine di non dover assoggettare ad IVA la successiva cessione.

Ai fini delle imposte dirette anche per i lavoratori autonomi gli omaggi natalizi sono qualificati come spese di rappresentanza; vi sono alcune differenze rispetto ai limiti di deducibilità delle imprese: il limite di deducibilità delle spese di rappresentanza è pari all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; inoltre per i lavoratori autonomi rimane la deducibilità dei costi in base al principio di cassa, quindi i costi sono deducibili solo all’atto del pagamento.

I costi sostenuti per omaggi ai propri dipendenti, secondo la dottrina prevalente sono classificabili come costi di personale e quindi del tutto deducibili ai fini delle imposte dirette; l’IVA invece è del tutto indetraibile, cosí come per le imprese.

4.Cene di Natale

Principio

Innanzitutto dobbiamo considerare che le cene di Natale non costituiscono una cessione gratuita di beni, ma una prestazione gratuita di servizi. Il trattamento fiscale di queste spese è differente a seconda che alla cena di Natale siano presenti esclusivamente dipendenti oppure anche terzi.

Cena di Natale con i SOLI dipendenti

4.1 In merito la Circolare n. 34/E del 2009 ha precisato che le cene di Natale organizzate dal datore di lavoro esclusivamente per i propri dipendenti non sono da considerare spese di rappresentanza. Di conseguenza:

- ai fini delle imposte dirette la spesa è deducibile nel limite del 75% e nel limite del 0,5% dell’ammontare delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 TUIR),

- ai fini IVA, per l’Amministrazione Finanziaria il costo non possiede il requisito dell’inerenza e pertanto l’Iva è totalmente indetraibile;

- ai fini IRAP il costo è deducibile per coloro che determinano l’imponibile in base ai valori di bilancio.

Cena di Natale con soggetti terzi

Se alla cena di Natale sono presenti, non solo i dipendenti, ma anche soggetti terzi rispetto all’impresa, come per esempio potenziali clienti, la spesa rientra nelle spese di rappresentanza con la conseguenza che

- la relativa IVA è indetraibile

- per le imposte sui redditi il costo è deducibile nella misura del 75% e poi nel limite dell’ammontare massimo posto per le spese di rappresentanza (1,3%-0,5%-0,1%).

 

5. Buoni omaggio
Nel fare i regali di Natale si fa sempre più spesso ricorso al dono di buoni omaggio/buoni spesa, per esempio per l’acquisto di articoli sportivi o soggiorni in alberghi ecc..

 

Tratta-mento IVA

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione Nr. 21/E del 22 febbraio 2011, ha stabilito che questi buoni non possono essere considerati alla stregua di titoli rappresentativi di beni o prestazioni. Ne consegue che l’emissione di questi buoni non dá luogo ad un anticipo del momento di effettuazione dell’operazione. La vendita del buono omaggio ed il successivo dono al dipendente, cliente o fornitore, è dunque fuori campo IVA ex. Art. 2, comma 3 lettera a) DPR 633/1972.

Effetti per le imposte sui redditi

La dottrina ritiene che il trattamento particolare di cui sopra sia limitato al solo ambito IVA; in ambito delle imposte sui redditi restano infatti valide le norme generali, così come esposte nelle pagine precedenti. Ne deriva che anche i buoni omaggi ai dipendenti sono deducibili dal reddito di impresa e costituiscono reddito imponibile in capo al dipendente solo se di valore superiore a Euro 258,23.
Da notare come il dettato della risoluzione Nr. 21/E dell’Agenzia si applichi anche ai fornitori di tali buoni: all’emissione dei buoni omaggio non deve quindi essere emessa alcuna fattura con IVA. Il ricavo si realizza infatti solo al momento dell’utilizzo del buono. 

 

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi

Tipologia Imposte dirette IVA
Acquisto Cessione
1. Omaggi a clienti e fornitori da parte di imprese
1.1   Beni acquistati da terzi (non oggetto dell’attività propria dell’azienda)
Beni di valore unitario (Iva inclusa) fino a Euro 50,00 Spese si rappresentanza interamente deducibili detraibile Fuori campo iva
Beni di valore unitario (Iva inclusa) superiore a Euro 50,00 spese si rappresentanza deducibili entro i limiti (1,3%-0,5%-0,1% dei ricavi) indetraibile
1.2   Beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa
detraibile Rivalsa con emissione di fattura. Senza rivalsa con autofattura o tenuta del registro degli omaggi.

Fuori campo IVA, se non viene detratta l’IVA all’acquisto.

Beni di valore unitario (Iva esclusa) fino a Euro 50,00 spese si rappresentanza interamente deducibili
Beni di valore unitario (Iva esclusa) superiore a Euro 50,00 spese di rappresentanza deducibili entro i limiti (1,3%-0,5%-0,1% dei ricavi)
2. Omaggi ai dipendenti
Beni non rientranti nell’attività dell’impresa indipendentemente dal valore unitario Deducibili come spese per il personale, ma costituiscono compensi in natura per il dipendente se viene superato il limite di 258,23 Euro per anno indetraibile Non soggetta ad iva, si consiglia di scrivere sul documento di trasporto “cessione gratuita”
Beni che rientrano nella propria attività indipendentemente dal valore unitario detraibile Soggetta ad IVA con fattura, oppure con autofattura o tenuta del registro omaggi.

Fuori campo IVA, se all’acquisto si rinuncia alla detrazione dell’IVA.

3. Omaggi da parte di professionisti
Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta Fuori campo Iva
Beni di valore unitario (Iva inclusa) fino a Euro 50,00 Indetraibile *
Beni di valore unitario (Iva inclusa) superiore a Euro 50,00 indetraibile
* salvo la scelta di detrarre l’IVA all’acquisto e assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-49-07.12.2015 Omaggi e cene di Natale