Come negli anni passati, con la presente circolare Vi informiamo sul trattamento fiscale degli omaggi natalizi a favore di clienti e collaboratori, nonché delle spese per le cene di Natale. Rispetto allo scorso anno le disposizioni fiscali non hanno subìto particolari variazioni.
1. Omaggi natalizi a clienti da parte dell’impresa
Principio
generale: gli
omaggi natalizi
costituiscono
spese di
rappresentanza
In linea generale gli omaggi natalizi, esclusi quelli a favore dei dipendenti,
rientrano tra le spese di rappresentanza e sono pertanto soggetti alle specifiche
limitazioni previste per tali oneri. Di conseguenza, per poter essere dedotti nei
limiti stabiliti per le spese di rappresentanza, gli omaggi natalizi devono soddisfare
i requisiti dettati per tale tipologia di oneri, ossia devono essere cessioni o
prestazioni a titolo gratuito ed essere effettuate per finalità promozionali o di
pubbliche relazioni ed il loro sostenimento deve rispondere con ragionevolezza
all’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa
ovvero essere coerente con la prassi adottata dal settore di riferimento. Dal punto
di vista formale poi i costi devono essere stati effettivamente sostenuti e
documentati.
Al contrario non possono essere considerate spese di rappresentanze quelle non inerenti l’attività o non detraibili, quali ad esempio quelle sostenute nell’interesse di soci e loro familiari.
1.1. Trattamento ai fini IVA
Principio
generale
Per individuare il trattamento degli omaggi natalizi ai fini dell’IVA è necessario
distinguere tra beni che non sono oggetto dell’attività esercitata dall’impresa, sia essa
commerciale o produttiva, e beni che invece costituiscono oggetto dell’attività
produttiva o commerciale della società.
1.1.1. Beni che non sono oggetto dell’attività d’impresa
Beni non
oggetto
dell’attività
esercitata
Per questi beni valgono le disposizioni IVA di cui all’art. 19-bis 1, lett. h), DPR n.
633/72: l’IVA sugli acquisti è detraibile se il costo unitario del bene non è superiore ad
Euro 50,00.
Fermo restando il rispetto del predetto limite, è dunque possibile detrarre anche l’IVA
relativa a generi alimentari e bevande (spumanti, panettoni ecc.), classificabili come
spese di rappresentanza sulla base dei requisiti precedentemente riportati. Si ricorda
inoltre che in caso di acquisto di cesti natalizi e confezioni analoghe è necessario fare
riferimento al prezzo complessivo del cesto/della confezione e non al prezzo del singolo
articolo ivi contenuto.
La fornitura di omaggi, che non sono beni oggetto dell’attività esercitata, a favore di
clienti ed altri partner commerciali, rientrante nell’ambito delle spese di
rappresentanza, non è rilevante ai fini dell’IVA e pertanto non è necessario emettere
alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, scontino): regola che vale
indipendentemente dal fatto che il costo unitario di acquisto sia superiore o inferiore ai
50,00 Euro. Risulta tuttavia opportuna l’emissione di un documento di trasporto o
documento analogo, oltre che ai fini dell’identificazione del destinatario del bene,
anche allo scopo di dimostrare eventualmente che si tratta di una spesa di
rappresentanza, inerente all’attività aziendale.
1.1.2. Beni oggetto della propria attività d’impresa
Beni oggetto
dell’attività
esercitata
Per i beni oggetto della propria attività d’impresa non rileva, ai fini dell’IVA, il limite dei 50,00 Euro riferito al costo unitario di acquisto del bene stesso. In questo caso, se l’impresa sceglie di detrarre l’IVA relativa all’acquisto del bene, deve assoggettare ad IV A anche la relativa “cessione”, mentre se rinuncia alla detrazione dell’IV A sull’acquisto, anche la relativa fornitura dell’omaggio non rileva ai fini dell’IVA. Si presentano pertanto le seguenti due casistiche:
- L’IVA sull’acquisto viene detratta: in questo caso la successiva cessione gratuita deve essere assoggettata ad IVA. A tal fine sono adottabili tre diverse soluzioni pratiche:
- La società può emettere fattura al beneficiario dell’omaggio applicandovi l’IVA. Generalmente peró la rivalsa IVA nell’ambito degli omaggi non viene operata, anche perché non esplicitamente richiesta dalla legge IVA.
- In alternativa quindi può essere emessa una “autofattura per omaggi” singola, per ciascuna “cessione”, oppure globale, su base periodica.
- Un’altrapossibilitàconsistenell’annotaregiornalmentelecessionigratuiteinun apposito “registro degli omaggi”. Nel caso in cui ci si avvalga dell’autofatturazione è necessaria anche l’emissione dei documenti di trasporto, a meno che non vengano emesse fatture immediate (il giorno stesso della spedizione).
A prescindere dalla soluzione adottata (rivalsa dell’IVA, autofatturazione, registro degli omaggi), l’art 13 del DPR n. 633/72 prevede che, nel caso degli omaggi, la base imponibile IVA non è il valore di mercato del bene, ma il costo di acquisto del bene oggetto dell’omaggio.
- Rinuncia alla detrazione dell’IV A: l’impresa può scegliere di non detrarre l’IV A relativa all’acquisto dei beni oggetto della propria attività e destinati ad essere ceduti a titolo di omaggio, al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita. In questo caso infatti la fornitura dell’omaggio al cliente è irrilevante ai fini IVA e, di conseguenza, non è necessario emettere fattura, né autofattura, né tenere il registro degli omaggi.
1.2. Trattamento ai fini delle imposte dirette
Imposte sui
redditi
Come già accennato, ai sensi dell’art. 108 del TUIR, solitamente gli omaggi rientrano
tra le spese di rappresentanza e sono deducibili secondo quanto previsto dalle relative
disposizioni. Ne consegue che:
- gli omaggi natalizi con un valore unitario non superiore a 50,00 Euro sono integralmente deducibili e non sono considerati ai fini della determinazione dei limiti stabiliti per la deducibilità delle spese di rappresentanza;
- in caso di superamento di tale valore unitario, la deducibilità degli omaggi è ammessa entro i limiti fissati per le spese di rappresentanza. A tale proposito Vi ricordiamo che dal 2016 sono previste delle nuove percentuali di deducibilitá, da applicare alle voci A.1 ed A.5 del conto economico:
- 1,5% (prima era l’1,3%) dei ricavi fino a 10 Mio. Euro;
- 0,6% (prima era lo 0,5%) dei ricavi da 10 a 50 Mio. Euro;
- 0,4% (prima era lo 0,3%) dei ricavi superiori a 50 Mio. Euro.
Si precisa che, ai fini della determinazione del costo unitario dell’omaggio, devono
essere inclusi gli eventuali costi accessori, in particolare l’IVA non detraibile, ma anche
i costi di trasporto ed imballaggio.
Anche nell’ambito delle imposte sui redditi vale il principio generale applicato ai fini
IVA secondo il quale, qualora siano acquistati cesti di Natale o confezioni analoghe,
deve essere considerato il valore dell’omaggio nel suo insieme e non il costo unitario
dei singoli beni che lo compongono (bottiglia di vino, confezione di caffè ecc.).
IRAP
Dal 2008 le spese di rappresentanza sono integralmente deducibili ai fini IRAP,
quantomeno per le società di capitali, in quanto la base imponibile per la determinazione
dell’imposta è costituita dai valori indicati nel Conto Economico, senza considerare le
variazioni fiscali (c.d. “metodo da bilancio”). La medesima regola vale anche per le
società di persone e per le imprese individuali che abbiano optato per detta modalità di
determinazione della base imponibile IRAP . In caso contrario, le spese di
rappresentanza sono integralmente indeducibili.
2. Omaggi natalizi al personale dipendente
Principio
generale
La Circolare n. 34/E/2009 ha confermato che gli omaggi a favore del personale dipendente non costituiscono spese di rappresentanza, ma spese per il personale, da classificare anche nel bilancio nella voce B.9 del Conto Economico. Ne consegue che:
IVA
- Per i beni che non sono oggetto dell’attività d’impresa, l’IVA relativa all’acquisto dei beni è indetraibile, indipendentemente dal valore del bene stesso (ciò vale quindi anche per i generi alimentari di modico valore, come bottiglie di vino, panettoni ecc.).
Al contrario, per i beni che sono oggetto dell’attività d’impresa, l’IVA può essere detratta e, di conseguenza, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad IVA, adottando uno dei tre metodi precedentemente esposti: emissione della fattura con rivalsa dell’IVA, emissione di un’autofattura oppure tenuta del registro degli omaggi. In alternativa, in caso di cessione gratuita di beni oggetto dell’attività esercitata, è possibile rinunciare alla detrazione dell’IVA sui rispettivi acquisti: in tale circostanza la cessione gratuita di beni a favore dei dipendenti è irrilevante ai fini IVA.
A seguito dell’equiparazione dei rapporti di collaborazione ai rapporti di lavoro
dipendente, le regole sopra esposte valgono anche per gli omaggi destinati a soggetti con
i quali l’impresa ha instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra
cui in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione.
Imposte sui redditi
- Le spese sostenute per omaggi destinati ai dipendenti sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Dalla prospettiva del dipendete, gli omaggi costituiscono reddito imponibile in capo allo stesso qualora il loro valore sia superiore a 258,23 Euro annui. In caso di superamento del predetto limite, l’intero importo relativo all’omaggio/agli omaggi costituisce reddito imponibile (non solo la parte eccedente il limite).
Niente denaro contante!
N.B.: il limite è determinato su base annua, pertanto, oltre agli omaggi natalizi, è necessario considerare anche gli altri eventuali omaggi erogati nel corso dell’anno. Si precisa inoltre che, qualora l’omaggio non dovesse consistere in un bene “in natura”, ma nella corresponsione di una somma di denaro, il limite citato non trova più applicazione. In questo caso, infatti, l’importo erogato costituisce sempre reddito imponibile in capo al dipendente.
IRAP
- Gli omaggi a favore dei dipendenti rientrano nei costi del personale e sono quindi indeducibili ai fini IRAP. Tuttavia, con riferimento alle società che determinano la base imponibile IRAP applicando il metodo c.d. “da bilancio”, si pone la questione dell’opportunità di esporre tali oneri, considerata la loro natura, tra i costi del personale. Se, infatti, detti costi venissero classificati, ad esempio, nella voce B.14 del Conto Economico (“Oneri diversi di gestione”), gli stessi risulterebbero deducibili ai fini IRAP .
3. Omaggi natalizi da parte di lavoratori autonomi
Regole per
lavoratori
autonomi
In ambito IVA, per i liberi professionisti valgono, in buona sostanza, le stesse
disposizioni dettate per le imprese, con la precisazione che per i lavoratori autonomi gli
omaggi non costituiscono mai oggetto dell’attività esercitata. Di conseguenza l’IVA è
detraibile solo nel caso in cui il valore unitario dei beni da destinare ad omaggio non sia
superiore a 50,00 Euro.
N.B.: ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge IVA, qualora l’IVA sugli acquisti venga
detratta, la successiva cessione gratuita dei relativi beni deve essere assoggettata ad IVA.
Di conseguenza, il libero professionista è in ogni caso costretto ad emettere una fattura
o un’autofattura oppure a tenere il registro degli omaggi, a meno che non rinunci alla
detrazione dell’IVA in fase di acquisto dei beni.
Dato tale vincolo si consiglia ai liberi professionisti di rinunciare sempre alla detrazione dell’IVA sui beni da destinare ad omaggio, anche se di valore unitario inferiore a 50,00 Euro, onde evitare di dover assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.
Ai fini delle imposte sui redditi, anche nella sfera dei lavoratori autonomi gli omaggi natalizi sono qualificati come spese di rappresentanza. Sussistono tuttavia le seguenti differenze rispetto alle imprese: (i) per i liberi professionisti il limite di deducibilità delle spese di rappresentanza è pari all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; (ii) il principio di cassa vale anche per gli omaggi natalizi, ciò significa che i relativi costi diventano deducibili all’atto del loro pagamento.
Gli eventuali costi sostenuti per l’acquisto di omaggi da destinare ai propri dipendenti, secondo la dottrina prevalente, rientrano tra i costi del personale e sono pertanto integralmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Analogamente a quanto previsto per le imprese, l’IVA sugli omaggi acquistati per i dipendenti è invece integralmente indetraibile.
4. Cene di Natale
Principio
generale
Innanzitutto si evidenzia che le cene di Natale non costituiscono una cessione gratuita di
beni, bensì una prestazione gratuita di servizi. Il trattamento fiscale di tali spese è
differente a seconda che alla cena di Natale siano presenti esclusivamente i dipendenti
oppure anche soggetti terzi.
Cena di
Natale con i
soli
dipendenti
4.1 Ai sensi della Circolare n. 34/E/2009, le cene di Natale organizzate esclusivamente
per il personale dipendente non sono classificabili come spese di rappresentanza. Di
conseguenza:
- Imposte sui redditi: tali spese sono innanzitutto deducibili nella misura del 75%, cui si aggiunge un tetto massimo, stabilito dall’art. 100 TUIR, il quale limita la deducibilità degli oneri in questione allo 0,5% dell’ammontare totale dei costi del personale.
- IVA: l’IV A risulta integralmente indetraibile, in quanto, secondo l’Amministrazione Finanziaria, tali oneri non soddisfano il requisito dell’inerenza.
- IRAP: il costo è deducibile qualora la base imponibile sia determinata facendo riferimento ai valori di bilancio (“metodo da bilancio”).
Cena di
Natale
anche con
soggetti terzi
4.2 Nel caso in cui alla cena di Natale siano presenti, oltre ai dipendenti, anche soggetti terzi rispetto all’impresa (in particolare potenziali clienti), il relativo costo rientra tra le spese di rappresentanza, con la conseguenza che:
- permane l’indetraibilità dell’IVA;
- ai fini delle imposte sui redditi, l’onere in questione è deducibile nella misura del 75%, cui si aggiunge l’ulteriore tetto massimo dato dai limiti di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza (1,5% - 0,6% - 0,4%). Vale dunque la pena conservare una “prova” del fatto che alla cena di Natale, oltre ai collaboratori, erano presenti anche soggetti esterni all’impresa (es. partner commerciali).
5. Buoni regalo
Negli ultimi anni si è diffusa l’usanza di donare per Natale buoni regalo, ad esempio per l’acquisto di
articoli sportivi oppure per un fine settimana in un centro benessere. Per tale casistica è stato disposto
quanto segue:
Effetti ai fini
IVA
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 21/E del 22 febbraio 2011, ha stabilito che tali buoni non possono essere considerati alla stregua di titoli rappresentativi di beni o servizi. Ne consegue che l’emissione dei buoni regalo non dà luogo ad un anticipo del momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto la vendita del buono regalo, così come il successivo dono al collaboratore o al cliente/fornitore, risulta essere fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/1972. Ai fini Iva l’assoggettamento ad iva si ha quando il buono viene effettivamente utilizzato in negozio.
Effetti ai fini
delle
imposte sui
redditi
La dottrina prevalente ritiene che il trattamento particolare dei buoni regalo sopra
esposto sia limitato al solo ambito IVA. Ai fini delle imposte sui redditi, dunque, si
applicano le norme generali, così come chiarite nelle pagine precedenti. Supponendo
che i buoni regalo destinati ai dipendenti costituiscano beni “in natura”, dovrebbe
essere applicabile anche in questo caso il limite di 258,23 Euro. Purtroppo
l’Amministrazione Finanziaria non si è ancora espressa in merito.
Modifiche di
legge 2019
In relazione ai suddetti buoni regalo vogliamo mettere in risalto che a partire dal 2019 la normativa IVA al riguardo subirà consistenti modifiche. Riguarderanno comunque i buoni regalo emessi dal 2019 in poi e non quelli emessi nel 2018 (anche se utilizzati nel 2019). Vi informeremo con una prossima circolare.
Si noti come il dettato della Risoluzione n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate produca degli effetti sostanziali anche con riferimento ai fornitori dei buoni regalo: in fase di emissione del buono non deve infatti essere emessa alcuna fattura con IVA. Il ricavo si realizza solo al momento dell’utilizzo del buono da parte del beneficiario dello stesso.
Tabella riepilogativa del trattamento fiscale degli omaggi natalizi:
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider