“Tregua fiscale” – definizione e rottamazione di cartelle di pagamento

La legge finanziaria 2023 (legge 197/2022) ha previsto due alternative per le cartelle di pagamento in sospeso:

  1. In primis l’art. 1 ai commi 231 – 251 prevede la possibilità, per i ruoli affidati all’Agenzia Riscossioni tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, di una definizione agevolata consistente nel pagamento per intero dell’imposta/del contributo dovuto, ma senza il pagamento di sanzioni ed interessi, nonché dell’aggio di riscossione. Si tratta di una definizione notevolmente più conveniente di quelle in passato.
  2. Inoltre i commi 222 – 230 dell’art. 1 prevedono l’annullamento per i carichi affidati all’Agente delle riscossione nel periodo 2000 – 2015 e di importo residuo all’1.1.2023 non superiore a 1.000 Euro (comprensivo di capitale, interessi, sanzioni).

La definizione agevolata può essere richiesta tramite apposita istanza entro il 30 aprile 2023 (2 maggio per via della festività), mentre la rottamazione delle cartelle fino a 1.000 Euro dovrebbe avvenire in automatico.

Di seguito alcuni dettagli alla luce di vari chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate.

1. Definizione cartelle di pagamento

La definizione di cui sopra prevista, ribadiamo, per i soli ruoli affidati all’Agenzia Riscossioni entro il 30 giugno 2022, riguarda le cartelle per imposte, ma anche per i contributi, ad es. INPS o INAIL. Per altri tipi di contributi, quali ad es. ENASARCO o casse privatizzate di singole categorie, si deve verificare se hanno aderito entro il 31 gennaio scorso alla “tregua fiscale”.

Sono esplicitamente escluse dalla possibilità di definizione agevolata:

  • i diritti doganali;
  • l’IVA dovuta all’importazione;
  • le somme dovute per recupero aiuti di Stato;
  • gli importi dovuti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali.

Per quanto riguarda le cartelle di pagamento di contravvenzioni stradali, le multe dovranno essere pagate integralmente, mentre interessi e aggi di riscossione saranno cancellati su istanza.

Attenzione: ai fini della definizione non rileva la notifica della cartella al contribuente ma l’affidamento del ruolo all’Agenzia Riscossioni (tale dato si può evincere dalla cartella se è già stata notificata). Nel caso di dubbi il contribuente può richiedere informazioni presso l’Agente per sapere se ci sono ruoli affidati allo stesso Agente della riscossione (entro il 30 giugno 2022) che magari non sono stati ancora notificati al debitore.

Istanza: per poter fruire della definizione agevolata è necessario presentare entro il 30 aprile 2023 un’apposita istanza. L’Agenzia Entrate ha predisposto allo scopo un apposito portale al seguente indirizzo internet:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/

Sulla homepage si può scegliere tra due modalità di accesso alternative:

- Contribuenti che giá possiedono una tra SPID, CIE o CNS possono accedere tramite il portale loro riservato ed indicare la cartella che intendono definire;

- contribuenti che non possiedono l’identità digitale accedono tramite il portale pubblico dell’Agenzia e presentano l’istanza: si veda a tale proposito l’allegato modello – allegato A.

Importante: la presentazione di un’istanza cartacea non è consentita! A differenza che in passato non è quindi ammessa la presentazione di un modello cartaceo tramite PEC o raccomandata.

Chi presenta l’istanza tramite accesso riservato riceverà una mail di presa in carico con la ricevuta di presentazione.

Chi invece accede tramite il portale pubblico riceverà in prima battuta una mail di risposta con un link da convalidare; tale convalida dovrá essere effettuata entro 72 ore. Attenzione: se non viene convalidata, l’istanza sarà automaticamente annullata. A questa prima e-mail ne seguiranno altre due, una di presa in carico e successivamente una di conferma con la ricevuta di presentazione.

Effetti della presentazione dell’istanza: giá con la presentazione dell’istanza vengono bloccate tutte le esecuzioni forzate. Inoltre il contribuente potrá pretendere di nuovo di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e risulterá regolare ai fine dell’emissione del DURC.

Nell’istanza andrà indicato se si intende pagare in unica soluzione o in rate (fino a 18 rate) con gli interessi al 2% annuo.

Accettazione dell’istanza:
l’Agenzia delle Entrate deciderá entro il 30 giugno 2023 sull’accettazione
dell’istanza e comunicherà di seguito gli importi dovuti e le scadenze.

Pagamento: il versamento del dovuto potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in rate, fino ad un massimo di 18, le prime due ognuna pari al 10% entro il 31 luglio e 30 novembre 2023, le altre trimestrali di uguale importo a partire dal 28 febbraio 2024.

Si possono presentare più istanze di definizione a date diverse se si è debitori di più cartelle.

2. Rottamazione cartelle di pagamento fino a 1.000 Euro

Un capitolo a parte è rappresentato dalla “rottamazione” delle cartelle fino a 1.000 Euro, tenendo presente che tale importo limite è da intendersi comprensivo di capitale, sanzioni, interessi e aggi di riscossione. Singoli carichi per cartelle affidati all’Agente della riscossione nel periodo che va dal 1° dicembre 2000 ed il 31 dicembre 2015 che non superano il suddetto limite, verranno automaticamente stralciate entro il 31 marzo 2023. Fino a tale scadenza verranno sospese le procedure per l’incasso dei suddetti importi.

Importante: l’annullamento delle suddette cartelle avverrà in automatico e quindi non è necessario presentare alcuna istanza!

La rottamazione vale in generale per imposte e contributi. Peraltro i vari Enti creditori avevano tempo fino al 31 gennaio 2023 per aderire a tale “tregua fiscale” con i loro carichi. Dalla stampa si sono avute notizie sui vari riscontri e sulle adesioni o non adesioni: ad esempio la Provincia Autonoma di Bolzano non ha aderito all’azione.

Sono naturalmente escluse dalla rottamazione le somme dovute per recupero aiuti di Stato, gli importi dovuti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali, l’IVA sulle importazioni.

Nell’applicazione pratica si potranno verificare dei casi-limite in cui l’annullamento della cartella non è certo: in tale eventualità conviene attendere il 31 marzo per verificare se la cartella è stata annullata. In caso contrario si potrà sempre presentare l’istanza per la definizione agevolata entro il successivo 30 aprile 2023.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

Allegato: Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata