Tremonti-ter – scadenza del 30 giugno 2010

Tremonti-ter – scadenza del 30 giugno 2010

Come è noto l’art. 5 del D.L. 78/2009 contiene una nuova versione dell’agevolazione sugli investimenti effettuati, meglio nota come “Tremonti-ter”, in base alla quale spetta una riduzione della base imponibile (IRPEF e IRES) pari al 50% degli investimenti effettuati (costo di acquisto o costo di produzione) nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Dell’agevolazione possono usufruire società di capitali e di persone, enti commerciali ed imprese individuali; sono esclusi i professionisti. L’agevolazione non rileva ai fini IRAP. Per le società di capitali l’agevolazione si traduce in un risparmio di imposta par al 13,75% del costo dell’investimento. Un aspetto critico della norma è la limitata applicabilità agli investimenti relativi a macchinari, impianti, apparecchi ed attrezzature compresi nel gruppo 28 dei codici attività “ATECO 2007”; la relativa lista la abbiamo allegata nella ns. circolare n° 21/2009.

L’agevolazione spetta nell’esercizio fiscale, nel quale detti beni sono acquisiti e, come evidenziato più sopra, scadrà con il 30 giugno prossimo, salvo proroga richiesta da più parti, me che al momento non sembra probabile. E’ quindi necessario intraprendere le iniziative giuste per potere usufruire dei vantaggi fiscali. Di seguito riassumiamo le regole più importanti da osservare ai fini del rispetto dei parametri temporali per l’attribuzione dell’investimento all’esercizio che interessa.

  • Per quanto riguarda “l’effettuazione dell’investimento” è rilevante l’acquisizione del bene (di norma la consegna); non è invece rilevante – a differenza di quanto previsto per l’ammortamento – che il bene venga anche utilizzato.
  • Per i beni mobili rileva quindi la consegna, che solitamente si evince dal documento di trasporto oppure da un verbale di consegna o documento analogo, oppure – se spostato nel tempo rispetto alla consegna – nel momento del passaggio di proprietà.
  • Per le prestazioni di servizi si fa riferimento al momento dell’avvenuta esecuzione della prestazione; ciò vale in particolare per le prestazioni accessorie.
  • Per beni o impianti/opere, che vengono realizzati in base a contratti di appalto rileva normalmente il collaudo o l’accettazione. Se ai sensi dell’art. 1666 C.C. sono stati previsti contrattualmente gli stati di avanzamento lavori, si può fare riferimento ai SAL liquidati. A tale proposito ASSONIME ha confermato con la propria circolare n° 7/2010 che può essere agevolato il costo che risulta dalla liquidazione del SAL, che sia stata verificata ed accettata dal committente nel periodo di validità dell’agevolazione, quindi anche con il diritto dell’appaltatore a richiedere il pagamento in proporzione dell’opera eseguita. E’ interessante a tale proposito la possibilità di integrare a posteriori il contratto in tale senso, nel caso lo stesso non prevedesse fin dall’origine la liquidazione dei SAL. In altre parole, se il contratto originario non prevedeva la determinazione degli stati di avanzamento lavori, lo si può integrare in tale senso affinchè si possa determinare un SAL cumulativo nel mese di giugno 2010. Per motivi pratici è sconsigliabile liquidare un SAL con data 30 giugno 2010, perché risulta poco credibile, soprattutto per opere complesse, che il 30 giugno venga determinato il SAL e che venga anche accettato lo stesso giorno.
  • In caso di locazione finanziaria (leasing) rileva il momento di consegna dell’opera alla società di leasing, indipendentemente dal pagamento di rate o dalla sottoscrizione del contratto di leasing stesso.
  • Per costruzioni in economia rilevano i costi sostenuti e rilevati per competenza fino al 30 giugno 2010; fanno fede i costi rilevati analiticamente in contabilità.

Infine una indicazione generale: non è necessario che le forniture di beni e/o servizi siano anche pagate entro il 30 giugno.

 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-18-15.06.10 Tremonti-ter