Ultime novità in materia di IVA

Con questa circolare vi informiamo sulle più rilevanti novità in materia di IVA emanate di recente.

1. Credito IVA Regno Unito

L’Agenzia Entrate ha confermato con un provvedimento del 7 febbraio 2024, che è in vigore un accordo tra l’Italia e il Regno Unito che consente reciprocamente il rimborso dell’IVA dei rispettivi paesi. Dopo l’uscita dall’UE del R.U. si era reso necessario un accordo per risolvere la situazione. La richiesta di rimborso andrà presentata nei termini usuali e cioè entro il 30 settembre dell’anno successivo. La disposizione si applica retroattivamente a partire dal 2021e ciò significa che ora si possono presentare le richieste di rimborso non solo per il 2023, ma, stando alla lettera della norma, anche per il 2021 e 2022, anche se in teoria i termini sarebbero scaduti.

Suggeriamo di presentare quanto prima la eventuali richieste di rimborso per il 2021 e 2022: nel peggiore die casi verranno respinte.

2. Fatture elettroniche per imprese estere

L‘Agenzia Entrate consente alle imprese estere registrate o con rappresentante fiscale in Italia, di emettere ai loro clienti/soggetti IVA in Italia fatture elettroniche per le operazioni rilevanti IVA.

Come noto, per le operazioni B2B l’obbligo IVA è a carico del ricevente la fornitura/il cliente, tramite il meccanismo del reverse charge. Il prestatore/fornitore estero non emette la fattura tramite la sua posizione in Italia, ma dalla sua sede all’estero. Su tale fattura va indicato che l’obbligo IVA si sposta sul cessionario/committente (italiano). Il soggetto estero quindi non può emettere fattura con IVA italiana.

Essendo i clienti italiani ormai abituati a ricevere per ogni operazione una fattura elettronica, l’Agenzia Entrate con Risposta n° 58/2024 propone una soluzione che viene incontro alle esigenze “contabili” del cliente italiano. All’impresa estera viene consentito di emettere fatture elettroniche e di trasmetterle ai clienti B2B italiani tramite la piattaforma SDI, con codice “N2.2” (fuori campo IVA). In questo modo si chiarisce che tale fattura ha solo valenza contabile (e non IVA) e riporterà la dizione dell’inversione degli obblighi a carico del percipiente (reverse charge).

3. Credito IVA e stabile organizzazione di impresa estera

Le imprese estere con stabile organizzazione in Italia possono richiedere il rimborso dell’IVA soltanto tramite le procedure ordinarie previa presentazione della dichiarazione IVA e non tramite istanza di rimborso per soggetti esteri. Questa è la tesi sostenuta dall’Agenzia Entrate con la Risposta 87 dell’8 aprile 2024.

La risposta peraltro non risulta soddisfacente e non è in linea con la precedente prassi (ad es. in occasione dell’Expo 2015 di Milano) perché non distingue tra una stabile organizzazione ai fini delle Imposte Dirette e una stabile organizzazione ai soli fini IVA.

4. Società di comodo e detrazione dell’IVA

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024 (Causa „Feudi di San Gregorio Aziende Agricole Spa“) ha dichiarato illegittimo il divieto per le cd. “società di comodo” all’esercizio della detrazione IVA, in quanto contrario ai principi dell’UE.

Ricordiamo che la norme attuali non consentono:

  1. Nella dichiarazione IVA per l’anno in cui si ricade nella fattispecie, non si può richiedere né il rimborso né la compensazione del credito IVA, ma lo si può soltanto riportare;
  2. Se per tre esercizi successivi non si raggiungono i ricavi come da parametri previsti, il credito non può nemmeno essere riportato: in pratica il credito va perso.

Tale disposizione non è conforme alle direttive dell’UE. Tale sentenza non è immediatamente applicabile in Italia, ma si spera che muova il legislatore a modificare le norme in vigore. Sicuramente nei contenziosi in atto tale sentenza può tornare utile, così come ne casi in cui in passato l’Amministrazione Finanziaria ha negato la detrazione dell’imposta facendo riferimento alle norme di cui sopra.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Distinti saluti

Josef Vieider