UNICO 2010 Persone fisiche – Dichiarazione dei redditi prodotti nel 2009 dalle persone fisiche (non titolari di partita IVA) – Informazioni e documentazione necessaria ICI per il 2010

UNICO 2010 Persone fisiche – Dichiarazione dei redditi prodotti nel 2009 dalle persone fisiche (non titolari di partita IVA) – Informazioni e documentazione necessaria ICI per il 2010

 

Documentazione

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio per la redazione della Vostra dichiarazione dei redditi, Vi preghiamo di farci pervenire la documentazione necessaria, che trovate elencata negli allegati A, B e C, entro venerdì 14 maggio 2010.

 

Versamenti

Il pagamento del saldo IRPEF per l’anno 2009, della prima rata di acconto IRPEF per l’anno 2010, nonché delle varie addizionali IRPEF, devono essere effettuati entro il 16 giugno 2010, oppure entro il 16 luglio 2010, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Anche quest’anno è possibile pagare le imposte con versamenti rateali (al massimo sei rate), che devono terminare entro il mese di novembre 2010. La rateazione comporta la maggiorazione delle somme dovute, a titolo di interessi calcolati in misura del 4% su base annua (equivale allo 0,33% per mese).

I crediti IRPEF di importo esiguo, ossia pari o inferiori a 12 Euro (corrispondenti all’importo minimo dovuto), non possono essere né rimborsati, né utilizzati in compensazione.

 

Destinazione del 5‰ e dell’8‰ dell’IRPEF

Anche quest’anno vi è la possibilità di destinare il 5‰ dell’IRPEF a favore di determinate attività di interesse sociale e l’8‰ dell’IRPEF allo Stato o ad un’istituzione religiosa. Le scelte possono essere espresse entrambe e non determinano un maggior esborso. Vi chiediamo gentilmente di comunicarci gli eventuali dati (denominazione e codice fiscale) relativi all’organizzazione alla quale intendete destinare il 5‰ e/o l’8‰.

 

 

Termine per la presentazione del modello UNICO 2010 Persone Fisiche

Il modello UNICO 2010 Persone Fisiche, relativo ai redditi percepiti nell’anno 2009, deve essere trasmesso telematicamente entro il 30 settembre 2010 direttamente dal contribuente, da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure da un intermediario abilitato (per es. il nostro Studio).

Soltanto in pochissimi casi residuali è ancora possibile consegnare la dichiarazione dei redditi in forma cartacea, tramite  uno degli uffici postali; il termine per la consegna in questo caso é il 30 giugno 2010.

 

Imposta comunale sugli Immobili ICI

  1. Dichiarazione ICI

La dichiarazione ICI va redatta solo in caso di eventuali variazioni verificatesi nel corso del 2009, rispetto alla situazione esistente nell’anno precedente (per es. appartamenti che sono divenuti abitazione principale, variazioni della quota di possesso, area fabbricabile divenuta fabbricato). Si evidenzia che la Finanziaria 2008 ha soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, ma di fatto essa resta obbligatoria fino all’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.

Pertanto, fino a che che non verrà emanato l’apposito Provvedimento dell’Agenzia del Territorio, nei casi di variazione della proprietà dell’immobile ovvero di modifica alla struttura o alla destinazione dello stesso, che si riflettono nella determinazione dell’imposta, il soggetto interessato dovrà presentare la dichiarazione ICI entro il termine previsto per il mod. UNICO relativo all’anno in cui dette modifiche si sono verificate e cioè, per le variazioni intervenute nel 2009, entro il 30 giugno 2010 oppure entro il 30 settembre 2010, a seconda che il modello UNICO venga presentato in forma cartacea o inviato telematicamente.

 

  1. Versamenti ICI

Per quanto riguarda l’ICI il termine per il pagamento della prima rata dovuta per l’anno 2010 (che ammonta al 50% dell’imposta dovuta per l’anno precedente) è il 16 giugno 2010, mentre quello per il versamento del saldo per il 2010 (ovvero del conguaglio secondo aliquote, detrazioni e immobili posseduti nel 2009) è il 16 dicembre 2010. Ricordiamo che l’ICI può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi ed il relativo versamento può essere effettuato anche utilizzando il mod. F24, oltre che tramite il bollettino postale. Il contribuente ha inoltre la facoltà di utilizzare eventuali crediti di imposta per compensare l’ICI dovuta, tramite espressa indicazione nel modello F24.

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rimaniamo a Vostra disposizione.

Distinti saluti

Dott.ssa. Margareth Dejori

Dott. Emilio Lorenzon

scarica qui la circolare C-17-07.05.10 Unico PF

 

 

Allegati

Allegato A:            elenco della documentazione necessaria per la redazione della dichiarazione dei redditi

Allegato B:            altri redditi

Allegato C:           oneri deducibili e detraibili

 

Allegato A

DOCUMENTAZIONE PER UNICO 2010 PERSONE FISICHE

Informazioni generali:

  • comunicazione di eventuali variazioni di indirizzo e data di tale variazione; di codice fiscale e di altri dati anagrafici del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico;
  • copia delle attestazioni dei versamenti degli acconti IRPEF e IRAP (prima e seconda rata 2009);

 

Documentazione necessaria:

 

tipo di reddito quadro documenti
v Redditi dei terreni A ·    elenco dei terreni e relativa localizzazione

·    in caso di variazione delle dimensioni o della classificazione dei terreni, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: foglio di possesso fondiario aggiornato

·    contratti di acquisto e/o di cessione di terreni stipulati nell’anno 2008 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’anno 2009)

v Redditi dei

fabbricati

B ·    elenco di tutti i fabbricati con indicazione dell’indirizzo e del tipo di utilizzo (es. abitazione principale, residenza secondaria, unità immobiliare locata ecc.); in caso di locazione indicare l’ammontare del canone annuo (anche se non percepito) ed il nome dell’inquilino

·    in caso di variazione delle dimensioni o della classificazione, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: certificato catastale aggiornato

·    contratti di acquisto e/o di cessione di fabbricati stipulati nell’2008 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’2009)

v Redditi di lavoro dipendente C-Sez.I

 

 

C-Sez. II

·    certificato del datore di lavoro o dell‘INPS – Modello CUD (ex Mod. 101 per i lavoratori dipendenti, ex Mod. 201 per i pensionati)

·    Modello CUD relativo ai compensi percepiti in qualità amministratori, sindaci, collaboratori coordinati e continuativi

·    attestazioni relative ad assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, borse di studio, compensi ed indennità percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni (per es. Consigliere Comunale), attestazioni relative a rendite vitalizie o limitate nel tempo

v Redditi di lavoro autonomo E ·    documenti contabili e certificazioni delle ritenute subite

 

v Redditi di partecipazione in società di persone o in società di capitali in caso di tassazione per trasparenza H ·    certificazione delle società di persone
v Redditi di capitale L – sez. I ·    certificazione delle società di capitali o delle banche
v Altri redditi L – sez. II ·    elenco degli altri redditi: si veda l’allegato B

·    certificazione di tali redditi e delle relative ritenute

v Oneri deducibili e detraibili P ·    elenco degli oneri deducibili e detraibili: si veda l’allegato C

·    certificazione relativa a tali oneri

v Trasferimenti di denaro e capitali da e per l’estero W ·    attestati relativi ai trasferimenti di denaro e capitali da e per l’estero, nonché agli investimenti già esistenti all’estero
v Investimenti all’estero W ·    proprietà possedute all’estero (immobili, attività finanziarie ecc.)
v Rimborso per oneri dedotti in anni precedenti M ·    contributi previdenziali, spese mediche, ecc.

 

ALLEGATO B

REDDITI DIVERSI

 

incassati nell’anno 2009

 

Tra i redditi diversi vanno dichiarati:

  • i corrispettivi derivanti dalla vendita di terreni e fabbricati;
  • i corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o edifici a seguito della lottizzazione di terreni e dell’esecuzione di opere per rendere i terreni edificabili;
  • le indennità di esproprio;
  • i proventi da usufrutto (concessione a terzi da parte dell’usufruttuario) di beni immobili;
  • i corrispettivi percepiti ed i relativi costi di sublocazione di beni immobili.
  • I corrispettivi percepiti per la cessione di partecipazioni;
  • i corrispettivi derivanti dall’affitto o dalla cessione (totale o parziale) dell’azienda;
  • i redditi di terreni, non determinabili catastalmente, e gli affitti di terreni per usi non agricoli;
  • i redditi di terreni e di fabbricati situati all’estero;
  • gli altri redditi percepiti all’estero;
  • i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti e di processi industriali;
  • i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
  • i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilet

 

 

 

 

 

ALLEGATO C

Oneri deducibili e detraibili - pagati nel 2009

 

parte I:           Principali oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19%

 

RP1 RP2

RP6

- spese mediche e spese per prestazioni chirurgiche

- spese per l’acquisto di occhiali, protesi sanitarie e per analisi e terapie

- spese per medicinali: per la detrazione è richiesta la relativa fattura o il cd. “scontrino fiscale parlante” in cui deve essere indicato il codice fiscale del destinatario

- documentazione di eventuali rimborsi delle suindicate spese

RP3 spese sanitarie per disabili
RP4 spese relative ai veicoli per disabili
RP5 spese per l’acquisto e il mantenimento di cani guida per non vedenti
RP7-RP11 Interessi, spese notarili ed oneri accessori relativi a mutui ipotecari ed a prestiti e mutui agrari
RP12 assicurazioni contro gli infortuni e sulla vita, stipulate e rinnovate fino al 31.12.00 ed assicurazioni stipulate

dopo il 01.01.01, che hanno per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%

RP13 tasse scolastiche e universitarie
RP14 spese funebri sostenute per la morte di familiari per un importo non superiore a € 1.549,37
RP15 spese relative all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti  fino a € 2.100,00
RP16 spese per attività sportive praticate da ragazzi tra 5 e 18 anni, fino ad € 210,00 per figlio
RP17 compensi pagati per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale: serve la fattura rilasciata dall’intermediario, accompagnata da un autocertificazione del contribuente che le spese si riferiscono all’acquisto della abitazione principale, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
RP18 canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede (l’università deve trovarsi in una provincia diversa da quella di residenza e deve distare almeno 100 Km); l’importo massimo é € 2.633,00
RP19/

19,20,21

23,27,28

erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici, delle organizzazioni sociali (ONLUS), di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale, di enti operanti nello spettacolo, di fondazioni operanti nel settore musicale, per scopi artistici e culturali, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari (anche se avvenuti in altri Stati)
RP19/25 spese per la manutenzione straordinaria di edifici sottoposti alla tutela delle belle arti
RP19/29 spese veterinarie (fino all’importo di Euro 387,34, per la parte che eccede € 129,11)
RP19/30 spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
RP19/31 erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici
RP19/32 spese sostenute dai docenti di ogni ordine e grado per l’autoaggiornamento e la formazione fino a € 500,00
RP19/33 costi per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico fino ad un importo massimo di € 250,00
RP19/34 contributi versati per familiari a carico per il riscatto degli anni di laurea
RP19/35 costi per asili nido (fino ad un importo massimo di € 632,00 per ciascun figlio)
parte II:          Oneri deducibili dal reddito complessivo
RP23 attestazione di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (Cassa Commercianti, Cassa Artigiani, contributi obbligatori dei liberi professionisti, contributo INPS alla gestione separata, Assicurazioni degli Agricoltori, ecc.) relativi a titolari di azienda, lavoratori autonomi, collaboratori familiari e soci (anche se sono stati versati per familiari a carico)
RP23 contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria, senza limiti di importo
RP24 ricevute relative ad assegni periodici corrisposti al coniuge separato
RP25 attestazione di versamento concernente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby sitter ecc..)
RP26 ricevute di erogazioni liberali per il sostentamento del clero o ad altre istituzioni religiose
RP26 ricevute di erogazioni liberali a favore di paesi in via di sviluppo
RP28/5 attestazione di rendite vitalizie spettanti in forza di testamento o donazione
RP28/5 indennità pagate per la perdita dell’avviamento
RP28/5 canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
RP28/5 50% delle spese sostenute per adozioni internazionali
RP29 attestazione di contributi previdenziali ed assistenziali versati a forme pensionistiche complementari
RP30 attestazione dei contributi previdenziali ed assistenziali versati al cd. “fondo casalinghe”

 

parte III:     Detrazione d’imposta del 41% e/o del 36% per lavori relativi ad abitazioni

Per poter beneficiare della detrazione per opere di ristrutturazione e di recupero è necessario inviare una comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara (prima cioè  dell’ inizio dei lavori). Inoltre i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, con indicazione della relativa legge agevolativa. La detrazione vale anche per le spese relative alle parti comuni condominiali, ripartite tra i proprietari  in base ai millesimi.

La detrazione di imposta prevista è pari al:

  • 36% per le spese sostenute negli anni dal 2000 al 2005,  per quelle  sostenute nel 2006 e documentate da fatture emesse in data anteriore al 01/01/2006 oppure dal 01/10/2006, ed infine per le spese sostenute negli anni 2007 e 2008;
  • 41% per le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 documentate con fatture emesse dal 01/01/2006 al 30/09/2006.

Il limite di spesa a cui applicare la percentuale suindicata è di:

  • € 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
  • € 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2008.

Tale limite va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unitá immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi. Dal 01/10/2006, l'importo massimo di spesa (€ 48.000,00) su cui è applicare la percentuale, va invece riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi. Di conseguenza, in caso di piú soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie comproprietari) il limite di spesa di € 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2008 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di € 48.000,00.

La detrazione avviene dall’imposta netta dovuta e deve essere ripartita in 10 rate annue di pari importo. I soggetti di età non inferiore a 75 o 80 anni alla data del 31.12.08 possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali di pari importo.

 

parte IV:              Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%
  • spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (compresi i costi di trasporto e smaltimento purché documentati);
  • spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (compresi tra 5 e 90 KW – DM 9.4.2008), anche in sostituzione di motori esistenti e per l’acquisto di variatori di velocità (inverter);
  • spese sostenute nel periodo 07.02.2009–31.12.2009 per l’acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, per mobili, TV e PC, a condizione che siano stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dall’1.7.2008 per i quali il contribuente beneficia della detrazione del 36%.
parte V:      Detrazione d’imposta del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio

Le spese sostenute nel 2008 per le quali è possibile beneficiare della detrazione del 55% sono le seguenti:

  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse Euro 181.818,18, detrazione d’imposta massima Euro 100.000,00)
  • Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse Euro 109.090,90, detrazione d’imposta massima Euro 60.000,00)
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (limite massimo delle spese ammesse Euro 109.090,90, detrazione d’imposta massima Euro 60.000,00)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (limite massimo agevolabile Euro 54.545,45, detrazione massima Euro 30.000,00)

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito alla singola unità immobiliare e pertanto va ripartito tra i soggetti possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto.

Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’ammontare massimo della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ad eccezione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica che si riferiscono all’intero edificio e non a parti di esso.

La detrazione spettante deve essere suddivisa in 3 rate di uguale importo per le spese sostenute nel 2007, a scelta in un numero da 3 a 10 rate di uguale importo per le spese sostenute nel 2008, ed in 5 rate di uguale importo per le spese sostenute nel 2009.

Per poter usufruire della detrazione i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, con l’indicazione della relativa legge agevolativa. Inoltre entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere trasmessa telematicamente all’ufficio competente ENEA, una apposita comunicazione contenente i dati relativi agli interventi realizzati. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 non è più possibile cumulare i contributi della Comunità Europea, delle Regioni, Provincie ed altri Enti con la detrazione del 55% per  interventi finalizzati al risparmio energetico. Quindi, chi percepisce contributi dalla Provincia per interventi per il risparmio energetico non può beneficiare della detrazione del 55%.

parte VI:     Detrazioni per canoni di locazione

Gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale possono usufruire di determinate detrazioni forfetarie di importo variabile:

  • se il loro reddito complessivo non supera € 30.987,41 ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98;
  • se il loro reddito complessivo non supera € 15.493,71 ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 da giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni;

se il loro reddito complessivo non supera € 30.987,41 ed il contratto è stipulato da un lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro a non meno di 100Km di distanza dal precedente. La detrazione spetta per tre anni dal trasferimento della residenza.