UNICO 2012 Persone fisiche non titolari di partita iva – Dichiarazione dei redditi prodotti nel 2011, informazioni e documentazione necessaria Contributo di solidarietà IMU per il 2012

UNICO 2012 Persone fisiche non titolari di partita iva – Dichiarazione dei redditi prodotti nel 2011, informazioni e documentazione necessaria Contributo di solidarietà  IMU per il 2012

UNICO 2012 Persone fisiche non titolari di partita iva

 

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio per la redazione della Vostra dichiarazione dei redditi, Vi preghiamo di farci pervenire la documentazione necessaria, che trovate elencata negli allegati A, B e C, entro venerdì 18 maggio 2012.

 

Versamenti

I pagamenti del saldo IRPEF per l’anno 2011, della prima rata di acconto IRPEF per l’anno 2011, nonché delle varie addizionali IRPEF, devono essere effettuati entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno cade di sabato), oppure entro il 18 luglio 2012  con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Anche quest’anno è possibile pagare le imposte con versamenti rateali (al massimo sei rate), che devono terminare entro il mese di novembre 2012. La rateazione comporta la maggiorazione delle somme dovute degli interessi, calcolati in misura pari al 4% annuo (equivalente allo 0,33% mensile).

La seconda rata di acconto dell’IRPEF e delle addizionali IRPEF per l’anno 2012 andrà versata entro il 30 novembre 2012.

I crediti IRPEF di importo esiguo, ossia pari o inferiori a 12 Euro (corrispondenti all’importo minimo dovuto), non possono essere né rimborsati, né utilizzati in compensazione.

 

Destinazione del 5‰ e dell’8‰ dell’IRPEF

Anche quest’anno vi è la possibilità di destinare il 5‰ dell’IRPEF a favore di determinate associazioni di volontariato e Onlus, a favore delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, a sostegno della ricerca sanitaria o scientifica o, novità per il 2011, anche a sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

L’8‰ dell’IRPEF può essere destinato come negli anni passati allo Stato o ad un’istituzione religiosa.

Le scelte possono essere espresse entrambe e non determinano un maggior esborso per il contribuente. Vi chiediamo gentilmente di comunicarci gli eventuali dati (denominazione e codice fiscale) relativi all’organizzazione alla quale intendete destinare il 5‰ e/o l’8‰.

 

Termine per la presentazione della dichiarazione

Il modello UNICO 2012 Persone Fisiche, relativo ai redditi percepiti nell’anno 2011, deve essere trasmesso telematicamente entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica) direttamente dal contribuente, o da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure da un intermediario abilitato (per es. il nostro Studio).

Soltanto in pochissimi casi residuali è ancora possibile consegnare la dichiarazione dei redditi in forma cartacea, tramite  un ufficio postale; il termine per la consegna in questo caso é il 2 luglio 2012 (il 30 giugno cade di sabato).

 

Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà è dovuto per la prima volta dai soggetti IRPEF titolari nel 2011 di un reddito complessivo superiore ai 300.000€ lordi annui. Questo contributo, introdotto per il triennio 2011-2013, ammonta per il 2011 al 3% e si applica sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di € 300.000. I redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori pubblici e quelli da pensione già assoggettati al contributo di perequazione, non sono assoggettati al contributo di solidarietà, anche se rilevano ai fini della verifica del superamento della suddetta soglia.

Il contributo di solidarietà va determinato in sede di dichiarazione dei redditi e va versato utilizzando il modello F24 entro il termine per il versamento del saldo Irpef, quindi entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno cade di sabato). Sul contributo non sono dovuti versamenti a titolo di acconto per il 2012. Il contributo può essere compensato con eventuali crediti d’imposta a disposizione del contribuente.

Il contributo di solidarietà per l’anno 2011 che verrà versato a giugno 2012 è deducibile dal reddito prodotto nel 2011 (cioè è deducibile per competenza non per cassa come gli altri oneri).

 

IMU – Imposta Municipale Unica (ex ICI)

 

  1. Versamenti IMU

Come Vi abbiamo già informato con la nostra circolare n. 3/2012, l’ICI a partire dal 2012 viene sostituita dalla nuova IMU che colpisce oltre ai terreni agricoli, i terreni edificabili e gli immobili in genere, anche l’abitazione principale con le relative pertinenze, gli immobili rurali e gli immobili detenuti dagli enti non commerciali destinati ad attività non esclusivamente istituzionale. Sempre con la circolare n. 3/2012 Vi abbiamo anche illustrato sommariamente la determinazione della base imponibile IMU, nonché le modalità di calcolo.

Premesso che l’aliquota ordinaria IMU è dello 0,76% e quella ridotta applicabile all’abitazione principale ed alle pertinenze è pari allo 0,4%, e che i singoli Comuni, con propria deliberazione, possono aumentare o diminuire entro determinati limiti ed in particolari casi le suddette aliquote, oltre che introdurre specifiche esenzioni, ad oggi le suddette delibere comunali non sono ancora intervenute, pertanto non è ancora possibile calcolare l’ammontare esatto dell’IMU dovuta per l’anno 2012.

Per questo motivo è stabilito che la prima rata di acconto della nuova IMU per l’anno 2012 (pari al 50%) andrà versata entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno cade di sabato) ed andrà calcolata applicando le aliquote di base (0,76% e 0,4%) e la detrazione prevista per l’abitazione principale. Il versamento dell’IMU a saldo, cioè il conguaglio calcolato secondo le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni, andrà versato entro il 17 dicembre 2012 (il 16 dicembre cade di domenica).

È inoltre prevista la facoltà di versare l’IMU per l’abitazione principale e le relative pertinenze in 3 rate (18.06 – 17.09 e 17.12), ma la modalità di rateazione attualmente prevista sembra essere ben poco conveniente rispetto al versamento in 2 sole rate al 18.06 ed al 17.12.

Solo per il versamento del saldo si potrà utilizzare un apposito bollettino postale, mentre per la prima rata il versamento si dovrà fare utilizzando il modello F24. Resta ferma la possibilità di compensare l’IMU dovuta con i crediti di imposta a disposizione del contribuente tramite esplicita indicazione nel modello F24.

È possibile che alcuni Comuni provvedano entro il termine per la prima scadenza, a comunicare direttamente ai contribuenti quanto da essi dovuto a titolo di IMU, così come prima facevano con l’ICI, ma trattandosi di una prima applicazione dell’imposta, é opportuno verificare la correttezza dei dati forniti.

 

  1. Dichiarazione IMU

È stata introdotta la dichiarazione IMU, da presentare entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’IMU stessa, utilizzando un apposito modello di prossima approvazione. Restano comunque valide le dichiarazioni ICI presentate ai fini ici, in quanto compatibili, e per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la relativa dichiarazione andrà presentata entro il 30.09.2012. Pertanto si attendono nel frattempo ulteriori istruzioni.

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rimaniamo a Vostra disposizione.

Distinti saluti

Dott.ssa. Margareth Dejori

Dott.ssa Elena Gattolin

scarica qui la circolare C-24 - 07 05 12 Unico PF

 

Allegati

Allegato A:            elenco della documentazione necessaria per la redazione della dichiarazione dei redditi

Allegato B:            altri redditi

Allegato C:           oneri deducibili e detraibili

 

Allegato A

DOCUMENTAZIONE PER IL MODELLO UNICO 2012 -  PERSONE FISICHE

Informazioni generali:

  • comunicazione di eventuali variazioni di indirizzo e data di tale variazione; di codice fiscale e di altri dati anagrafici del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico;
  • copia delle attestazioni dei versamenti degli acconti IRPEF (prima e seconda rata 2011);

Documentazione necessaria:

 

tipo di reddito quadro documenti
v Redditi dei terreni A ·    elenco dei terreni e relativa localizzazione

·    in caso di variazione delle dimensioni o della classificazione dei terreni, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: foglio di possesso fondiario aggiornato

·    contratti di acquisto e/o di cessione di terreni stipulati nell’anno 2011 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’anno 2012)

v Redditi dei

fabbricati

B ·    elenco di tutti i fabbricati con indicazione dell’indirizzo e del tipo di utilizzo (es. abitazione principale, residenza secondaria, unità immobiliare locata ecc.);

·    elenco dei fabbricati locati indicando i relativi conduttori, il canone lordo annuo, copia del contratto di locazione registrato e copia del modello di comunicazione dell’eventuale opzione per la cd. cedolare secca

·    in caso di variazione delle dimensioni o della classificazione, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: certificato catastale aggiornato

·    contratti di acquisto e/o di cessione di fabbricati stipulati nel 2011 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’2012)

Cedolare secca sugli affitti di abitazioni

Le persone fisiche che danno in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, giá dal 2011 potevano optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, la cosiddetta cedolare secca del 21% o del 19%. L’eventuale opzione per l’imposta sostitutiva va ad incidere sulla determinazione dell’imposta e degli acconti di imposta da versare per l’anno 2012, pertanto siete pregati di comunicarci per quali contratti avete optato o avete intenzione di optare, per la suindicata cedolare secca.

NOVITÀ 2012: regime fiscale per gli immobili storico-artistici

A decorrere dal 2012 i redditi dei fabbricati storico-artistici locati, saranno pari al canone di locazione ridotto del 35%, se superiore al reddito determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo. Poiché già nel modello Unico per l’anno 2011 è richiesta l’indicazione dei canoni percepiti per questi fabbricati e poiché se ne dovrà tenere conto anche nella determinazione degli acconti per l’anno 2012, dovrete comunicarci anche per gli immobili storico-artistici, l’ammontare del canone percepito nel 2011 ed eventualmente valutare l’opzione per l’applicazione della cedolare secca.

 

v Redditi di lavoro dipendente/pensione C-Sez.I

 

 

 

C-Sez. II

·    certificato del datore di lavoro o dell‘INPS – Modello CUD

·    Modello CUD relativo ai compensi percepiti in qualità amministratori, sindaci, collaboratori coordinati e continuativi

·    attestazioni relative ad assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, borse di studio, compensi ed indennità percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni (per es. Consigliere Comunale), attestazioni relative a rendite vitalizie o limitate nel tempo

v Redditi di lavoro autonomo E ·    documenti contabili e certificazioni delle ritenute subite

 

v Redditi di partecipazione in società di persone o in società di capitali in caso di tassazione per trasparenza H ·    certificazione delle società di persone o delle società di capitali (in caso di opzione per la trasparenza fiscale)
v Redditi di capitale L – sez. I ·    certificazione delle società di capitali o delle banche
v Altri redditi L – sez. II ·    elenco degli altri redditi: si veda l’allegato B

·    certificazione di tali redditi e delle relative ritenute

v Oneri deducibili e detraibili P ·    elenco degli oneri deducibili e detraibili: si veda l’allegato C

·    certificazione relativa a tali oneri

v Trasferimenti di denaro e capitali da e per l’estero W ·    attestati relativi ai trasferimenti di denaro e capitali da, verso e sull’’estero
v Investimenti all’estero W ·    proprietà possedute all’estero (per es. immobili, attività finanziarie, ecc.)
v Rimborso per oneri dedotti in anni precedenti M ·    contributi previdenziali, spese mediche, imposte ecc.
v Rivalutazione di partecipazioni e terreni  

M e T

·    Le persone fisiche che nel 2011 hanno rivalutato il costo dei terreni o delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2011, devono indicarlo nel modello Unico e l’imposta sostitutiva del 2% o del 4% deve essere versata entro il 30 giugno 2012. Documentazione necessaria: perizia di stima; calcolo dell’imposta dovuta e copia dei versamenti eventualmente già effettuati relativi all’imposta sostitutiva.
v NOVITÀ 2012

Imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero

 

M

·    Le persone fisiche residenti in Italia, proprietarie o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero devono versare per il 2011 l’imposta dello 0,76% del valore dell’immobile, in misura proporzionale alla quota ed ai mesi di possesso.

·    Le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all’estero devono versare per il 2011 l’imposta dell’1% del valore dell’attività finanziaria.

·    Documentazione necessaria: per gli immobili il valore imponibile é il valore catastale dell’immobile come determinato e rivalutato all’estero o in mancanza copia dell’atto di acquisto o in mancanza valore di mercato del luogo in cui è situato l’immobile. Per le attività finanziarie il valore imponibile è il valore di mercato al 31.12.2011 o in mancanza il valore nominale o di rimborso. Eventuali imposte patrimoniali o reddituali pagate nello stato in cui si trova l’immobile o l’attività finanziaria, per il riconoscimento eventuale di un credito di imposta.

v Plusvalenze di natura finanziaria T ·    Redditi (e relative ritenute) derivanti dalle cessioni di partecipazioni non azionarie qualificate, di partecipazioni qualificate, di partecipazioni a fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, di obbligazioni e di altri strumenti che generano plusvalenze.

 

 

ALLEGATO B

REDDITI DIVERSI

incassati nell’anno 2011

Tra i redditi diversi vanno dichiarati:

  • i corrispettivi derivanti dalla rivendita di terreni e fabbricati e relative spese;
  • i corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o edifici a seguito della lottizzazione di terreni e dell’esecuzione di opere per rendere i terreni edificabili e relative spese;
  • i proventi dalla concessione in usufrutto di beni immobili;
  • i corrispettivi percepiti ed relative spese di sublocazione di beni immobili.
  • gli utili derivanti da partecipazioni in società o enti soggetti ad ires o in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
  • i corrispettivi derivanti dall’affitto o dalla cessione (totale o parziale) dell’azienda;
  • i redditi di terreni, non determinabili catastalmente, e gli affitti di terreni per usi non agricoli;
  • i redditi di terreni e di fabbricati situati all’estero (reddito netto);
  • gli altri redditi percepiti all’estero, anche quelli sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, come per es. le vincite conseguite all’estero;
  • i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti e di processi industriali;
  • i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (occasionali);
  • i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (occasionali);
  • le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilet

 

 

ALLEGATO C

Oneri deducibili e detraibili - pagati nel 2011

 

parte I:           Principali oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%
RP1-RP2- RP6 - spese mediche e spese per prestazioni chirurgiche

- spese per l’acquisto di occhiali, protesi sanitarie e per analisi e terapie

- spese per medicinali: per la detrazione è richiesta la relativa fattura o il cd. “scontrino fiscale parlante” in cui deve essere indicato il codice fiscale del destinatario

- documentazione di eventuali rimborsi delle suindicate spese

RP3-RP27 spese sanitarie per mezzi per disabili, nonché spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili
RP4 spese peri veicoli per disabili
RP5 spese per l’acquisto e il mantenimento di cani guida per non vedenti
Da RP7 a RP11 Interessi, spese notarili, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ed a prestiti e mutui agrari
RP12 assicurazioni contro gli infortuni e sulla vita, stipulate e rinnovate fino al 31.12.2000 ed assicurazioni stipulate dopo il 01.01.01, che hanno per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%
RP13 tasse scolastiche e universitarie
RP14 spese funebri sostenute per la morte di familiari o soggetti affiliati o affidati per un importo non superiore a € 1.549,37
RP15 spese relative all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti  fino a € 2.100,00
RP16 spese per attività sportive praticate da ragazzi tra 5 e 18 anni, fino ad € 210,00 per ciascun figlio
RP17 – RP18 –RP19

 

erogazioni liberali a favore di partiti politici, a favore delle ONLUS (fino ad € 2.065,83), di società di mutuo soccorso (fino a € 1.291,14), di associazioni di promozione sociale (fino a € 2.605,83), della “Biennale di Venezia”, di enti operanti nello spettacolo, di fondazioni operanti nel settore musicale, per scopi artistici e culturali, ed a favore alle associazioni sportive dilettantistiche (fino a € 1.500,00).
  compensi pagati per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale, fino a € 1.000,00: serve la fattura rilasciata dall’intermediario, accompagnata da un’autocertificazione del contribuente che le spese si riferiscono all’acquisto della abitazione principale, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
  canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede (l’università deve trovarsi in una provincia diversa da quella di residenza e deve distare almeno 100 Km); l’importo massimo é € 2.633,00
  spese per la manutenzione straordinaria di edifici sottoposti alla tutela delle belle arti
  spese veterinarie (fino all’importo di Euro 387,34, per la parte che eccede € 129,11)
  spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
  erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
  contributi versati per il riscatto del corso di laurea di un familiari a carico
  Spese per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli (fino ad un importo massimo di € 632,00 per ciascun figlio)
parte II:          Oneri deducibili dal reddito complessivo
RP21 attestazioni di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, quali quelli versati alla Cassa Commercianti, alla Cassa Artigiani, i contributi obbligatori dei liberi professionisti (soggettivo e maternità), il  contributo INPS alla gestione separata,  l’Assicurazione obbligatoria degli Agricoltori, nonché l’Inail per gli infortuni domestici. Tali oneri possono riguardare i titolari di azienda, i lavoratori autonomi, i collaboratori familiari ed i soci ed anche i familiari fiscalmente a carico.

Contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria, senza limiti di importo

RP22 ricevute relative ad assegni periodici corrisposti al coniuge separato
RP23 attestazione di versamento concernente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby sitter ecc..) fino ad  € 1.549,37.
RP24 ricevute di erogazioni liberali per il sostentamento del clero o ad altre istituzioni religiose (fino ad € 1.032,91)
RP25 Spese medica e di assistenza specifica per i disabili
RP26 ricevute di erogazioni liberali a favore di ONG per i paesi in via di sviluppo
  Erogazioni liberali a favore di ONLUS ed associazioni di promozione sociale (alternatività dal 2011 tra detrazione del 19% dall’imposta o deduzione dal reddito)
  attestazione di rendite vitalizie pagate in forza di testamento o donazione
  indennità pagate per la perdita dell’avviamento
  canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
  50% delle spese sostenute per adozioni internazionali
da RP27 a RP31 attestazione di contributi previdenziali ed assistenziali versati a forme pensionistiche complementari ed individuali, anche versati per familiari fiscalmente a carico.

 

parte III:     Detrazione d’imposta del 41% e/o del 36% per lavori relativi ad abitazioni

Per poter beneficiare della detrazione per opere di ristrutturazione e di recupero non è più necessario aver inviato tramite raccomandata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, se i lavori sono iniziati dopo il 14 maggio 2011. Per poter usufruire della detrazione però i dati catastali identificativi dell’immobile e gli estremi di registrazione dell’eventuale contratto di affitto vanno ora indicati nella dichiarazione dei redditi, pertanto dovrete fornirci tutta la documentazione necessaria. Anche l’obbligo di indicare in fattura in maniera distinta l’obbligo della manodopera è stato soppresso dal 14 maggio 2011. I relativi pagamenti devono sempre essere effettuati tramite bonifico bancario o postale. La detrazione vale anche per le spese relative alle parti comuni condominiali, ripartite tra i proprietari  in base ai millesimi.

La detrazione di imposta in vigore è pari al:

  • 36% per le spese sostenute negli anni dal 2002 al 2005, per quelle sostenute nel 2006 e documentate con fatture emesse in data anteriore al 01.01.2006 oppure dal 01.10.2006, ed infine per le spese sostenute negli anni dal 2007 al 2010;
  • 41% per le spese sostenute nel 2006, documentate con fatture emesse nel periodo 01.01 – 30.09.2006.

Il limite di spesa a cui applicare la percentuale suindicata è di:

  • € 77.469,00 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
  • € 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2011.

Tale limite va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi. Dal 01/10/2006, l'importo massimo di spesa (€ 48.000,00) a cui applicare la percentuale, va invece riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi. Di conseguenza, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie comproprietari) il limite di spesa di € 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2011 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di € 48.000,00.

La detrazione avviene dall’imposta netta dovuta per l’anno 2011 e deve essere ripartita in 10 rate annue di pari importo. I soggetti di età non inferiore a 75 o 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali di pari importo.

 

parte IV:     Detrazione d’imposta del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio

Le spese sostenute nel 2011 per le quali è possibile beneficiare della detrazione del 55% sono le seguenti:

  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse Euro 181.818,00, detrazione d’imposta massima Euro 100.000,00)
  • Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse Euro 109.091,00, detrazione d’imposta massima Euro 60.000,00)
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (limite massimo delle spese ammesse Euro 109.091,00, detrazione d’imposta massima Euro 60.000,00)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (limite massimo agevolabile Euro 54.545,00, detrazione massima Euro 30.000,00)

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito alla singola unità immobiliare e pertanto va ripartito tra i soggetti possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto.

Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’ammontare massimo della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ad eccezione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica che si riferiscono all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari.

La detrazione spettante per le spese sostenute nel 2011 deve essere suddivisa obbligatoriamente in 10 rate di uguale importo.

Per poter usufruire della detrazione del 55% i pagamenti devono essere stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, con l’indicazione della relativa legge agevolativa, del numero di partita iva del percipiente e del codice fiscale del beneficiario della detrazione. Inoltre entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere trasmessa telematicamente all’ufficio competente ENEA, una apposita comunicazione contenente i dati relativi agli interventi realizzati. Se i lavori inerenti la detrazione del 55% proseguono oltre un singolo periodo di imposta, va anche presentata all’Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione. Infine per determinati interventi è necessario acquisire e conservare una asseverazione di un tecnico abilitato, che certifichi che l’intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici previsti dalla Legge.

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 non è più possibile cumulare i contributi della Comunità Europea, delle Regioni, Provincie ed altri Enti con la detrazione del 55% per  interventi finalizzati al risparmio energetico. Quindi, chi percepisce contributi dalla Provincia per interventi per il risparmio energetico non può beneficiare anche della detrazione del 55%.

parte V:      Detrazioni per canoni di locazione

Gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale possono usufruire di determinate detrazioni forfetarie di importo variabile a seconda del reddito dichiarato dal contribuente nel 2011:

  • se il loro reddito complessivo non supera € 30.987,41 ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che in regime di canone convenzionale);
  • se il loro reddito complessivo non supera € 15.493,71 ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che convenzionato) da giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni. La detrazione spetta solo per i primi 3 anni;
  • se il loro reddito complessivo non supera € 30.987,41 ed il contratto è stipulato da un lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro a non meno di 100Km di distanza dal precedente. La detrazione spetta per tre anni dal trasferimento della residenza.
parte VI:     Crediti di imposta

Nella dichiarazione dei redditi vanno evidenziati anche i dati relativi ad eventuali crediti di imposta, quali ad esempio quelli maturati nel 2011 per:

  • redditi prodotti all’estero;
  • riacquisto della prima casa;
  • canoni di locazione non percepiti in caso di provvedimento di sfratto;
  • incremento dell’occupazione;
  • immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • reintegro delle anticipazioni ricevute dai fondi pensione;
  • mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali.