UNICO 2013 Persone fisiche non titolari di partita iva – Dichiarazione dei redditi prodotti nel 2012, informazioni e documentazione necessaria Contributo di solidarietà IMU per il 2013

UNICO 2013 Persone fisiche non titolari di partita iva – Dichiarazione dei redditi prodotti nel 2012, informazioni e documentazione necessaria Contributo di solidarietà IMU per il 2013

UNICO 2013 Persone fisiche non titolari di partita iva

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio per la redazione della Vostra dichiarazione dei redditi, Vi preghiamo di farci pervenire la documentazione necessaria, che trovate elencata negli allegati A, B e C, entro mercoledí 8 maggio 2013.

 

Versamenti

I pagamenti del saldo IRPEF per l’anno 2012, della prima rata di acconto IRPEF per l’anno 2013, nonché delle varie addizionali IRPEF, devono essere effettuati entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno cade di domenica), oppure entro il 17 luglio 2013  con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Anche quest’anno è possibile pagare le imposte con versamenti rateali, che devono terminare entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato). La rateazione comporta la maggiorazione delle somme dovute degli interessi, calcolati in misura pari al 4% annuo (equivalente allo 0,33% mensile).

La seconda rata di acconto dell’IRPEF e delle addizionali IRPEF per l’anno 2013 andrà versata entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato).

I crediti IRPEF di importo esiguo, ossia pari o inferiori a 12 Euro (corrispondenti all’importo minimo dovuto), non possono essere né rimborsati, né utilizzati in compensazione.

 

Destinazione del 5‰ e dell’8‰ dell’IRPEF

Anche quest’anno vi è la possibilità di destinare il 5‰ dell’IRPEF a favore di determinate associazioni di volontariato e Onlus, a favore delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, a sostegno della ricerca sanitaria o scientifica e a sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

L’8‰ dell’IRPEF può essere destinato come negli anni passati allo Stato o ad un’istituzione religiosa.

Le scelte possono essere espresse entrambe e non determinano un maggior esborso per il contribuente. Vi chiediamo gentilmente di comunicarci gli eventuali dati (denominazione e codice fiscale) relativi all’organizzazione alla quale intendete destinare il 5‰ e/o l’8‰.

 

Termine per la presentazione della dichiarazione

Il modello UNICO 2013 Persone Fisiche, relativo ai redditi percepiti nell’anno 2012, deve essere trasmesso telematicamente entro il 30 settembre 2013 direttamente dal contribuente, o da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure da un intermediario abilitato (per es. il nostro Studio).

Soltanto in pochissimi casi residuali è ancora possibile consegnare la dichiarazione dei redditi in forma cartacea, tramite un ufficio postale; il termine per la consegna in questo caso è il 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica).

 

Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà, introdotto per il triennio 2011-2013, è dovuto dai soggetti IRPEF titolari nel 2012 di un reddito complessivo superiore ai 300.000€ lordi annui. Questo contributo ammonta per il 2012 al 3% e si applica sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di € 300.000. I redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori pubblici e quelli da pensione già assoggettati al contributo di perequazione, non sono assoggettati al contributo di solidarietà, anche se rilevano ai fini della verifica del superamento della suddetta soglia.

Il contributo di solidarietà va determinato in sede di dichiarazione dei redditi e va versato utilizzando il modello F24 entro il termine per il versamento del saldo Irpef, quindi entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno cade di domenica). Sul contributo non sono dovuti versamenti a titolo di acconto per il 2013. Il contributo può essere compensato con eventuali crediti d’imposta a disposizione del contribuente.

Il contributo di solidarietà per l’anno 2012 che verrà versato a giugno 2013 è deducibile dal reddito prodotto nel 2012 (cioè è deducibile per competenza non per cassa come gli altri oneri).

 

IMU – Imposta Municipale Unica (ex ICI)

Si premette che il nuovo Governo potrebbe intervenire a breve, cioè prima della scadenza prevista per il versamento della prima rata, per modificare per l’ennesima volta le modalità di determinazione dell’IMU. Con la presente circolare Vi informiamo sulla normativa attualmente in vigore e per le modalità di calcolo dell’IMU Vi rimandiamo alla nostra circolare n. 3/2012.

 

  1. Versamenti IMU

A decorrere dal 2013 è stabilita una nuova modalità di ripartizione del gettito IMU tra Stato e Comuni.

È riservato allo Stato il gettito relativo agli immobili produttivi appartenenti alla categoria catastale D, a cui si applica l’aliquota dello 0,76% (i Comuni non hanno piú la facoltà di abbassare tale aliquota, ma solo quella di aumentarla fino allo 0,3%, portandola quindi fino ad un massimo dell’1,06%).

È destinato invece ai Comuni il gettito relativo agli altri immobili, cioé quelli appartenenti alle categorie catastali diverse dalla D. Le aliquote sono deliberate dai singoli Comuni nel rispetto dei limiti posti dalla normativa di Legge in vigore.

Il versamento della prima rata IMU per l’anno 2013 (pari al 50%) va eseguito entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno cade di domenica).

Le aliquote e le detrazioni da applicare per la prima rata del 2013 sono quelle deliberate dai Comuni e pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 16.5.2013; in caso di mancata pubblicazione della delibera entro tale data, il versamento sará determinato in misura pari al 50% dell’IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazioni dell’anno precedente.

Il versamento dell’IMU a saldo, cioè il conguaglio per l’intero anno, andrà effettutato entro il 16 dicembre 2013 ed andrá calcolato applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni e pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 16.11.2013. In caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote pubblicate entro il 16.05.2013 oppure in mancanza, quelle adottate per l’anno precedente.

Per i versamenti dell’IMU 2013 è stata eliminata la facoltà di rateizzare il pagamento dell’imposta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Il versamento puó essere fatto con bollettino postale o con modello F24.

 

  1. Dichiarazione IMU

Con il D.L. 35/2013 è stato modificato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, che ora viene individuato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta

Pertanto è stato abolito il precedente termine mobile di 90 giorni e per tutte le variazioni intervenute nel 2012 vi è ora tempo fino al 30 giugno 2013 per presentare la dichiarazione IMU. Per le variazioni che interverranno nel corso del 2013 la dichiarazione si potrá presentare entro il 30 giugno 2014.

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rimaniamo a Vostra disposizione.

Distinti saluti

Dott.ssa. Margareth Dejori

Dott.ssa Elena Gattolin

scarica qui la circolare C-15-30.04.13 - Unico PF

 

Allegati

Allegato A:            elenco della documentazione necessaria per la redazione della dichiarazione dei redditi

Allegato B:            altri redditi

Allegato C:           oneri deducibili e detraibili

 

Allegato A

DOCUMENTAZIONE PER IL MODELLO UNICO 2013 -  PERSONE FISICHE

Informazioni generali:

  • comunicazione di eventuali variazioni di indirizzo e data di tale variazione; di codice fiscale e di altri dati anagrafici del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico; eventuale sentenza di separazione o di divorzio;
  • copia delle attestazioni dei versamenti degli acconti IRPEF delle addizionali e dei contributi (prima e seconda rata 2012) e copia di altri eventuali F24, anche se a saldo zero, contenenti compensazioni IRPEF;

Documentazione necessaria:

tipo di reddito quadro documenti
v Redditi dei terreni

 

 

 

 

 

 

A ·    elenco dei terreni e relativa localizzazione

·    in caso di variazione delle dimensioni o della classificazione dei terreni, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: foglio di possesso fondiario aggiornato

·    contratti di acquisto e/o di cessione di terreni stipulati nell’anno 2012 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’anno 2013)

Novitá 2013: niente Irpef sul reddito dominicale per i terreni non affittati

L'imposta municipale unica (IMU) entrata a regime nel 2012, sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali, sui redditi fondiari relativi a beni non locati. La conseguenza principale di questa novità è che a partire dal 2012 non sono più dovute l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati. Le imposte restano invece dovute per il terreni esenti da Imu, anche se non affittati.

v Redditi dei

fabbricati

B ·    elenco di tutti i fabbricati con indicazione dell’indirizzo e del tipo di utilizzo (es. abitazione principale, residenza secondaria, unità immobiliare locata ecc.);

·    elenco dei fabbricati locati (inclusi gli immobili storico-artistici) indicando i relativi conduttori, il canone lordo annuo, copia del contratto di locazione registrato e copia del modello di comunicazione dell’eventuale opzione per la cd. cedolare secca

·    in caso di variazione delle dimensioni o della classificazione, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: certificato catastale aggiornato

·    contratti di acquisto e/o di cessione di fabbricati stipulati nel 2012 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’2013)

Novitá 2013: niente Irpef sul reddito dei fabbricati non locati

L'imposta municipale unica (IMU) entrata a regime nel 2012, sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali, sui redditi fondiari relativi a beni non locati. La conseguenza principale di questa novità è che a partire dal 2012 non sono più dovute l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito fondiario dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato gratuito e quelli utilizzati ad uso promiscuo dal professionista. Le imposte restano invece dovute per il fabbricati esenti da Imu, anche se non locati.

Cedolare secca sugli affitti di abitazioni

Le persone fisiche che danno in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, già dal 2011 potevano optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, la cosiddetta cedolare secca del 21% o del 19%. L’eventuale opzione per l’imposta sostitutiva va ad incidere sulla determinazione dell’imposta per l’anno 2012 e degli acconti di imposta da versare per l’anno 2013, pertanto siete pregati di comunicarci per quali contratti avete optato o avete intenzione di optare, per la suindicata cedolare secca.

Regime fiscale per gli immobili storico-artistici

A decorrere dal 2012 i redditi dei fabbricati storico-artistici locati sono pari al maggiore tra la rendita catastale rivalutata, ridotta del 50% ed il canone di locazione ridotto del 35%. Anche per tali immobili ci dovrete pertanto fornire l’elenco dei conduttori, il canone lordo annuo, copia del contratto di locazione registrato e copia del modello di comunicazione dell’eventuale opzione per la cd. cedolare secca.

v Redditi di lavoro dipendente/pensione C-Sez.I

 

 

 

C-Sez. II

·    certificato del datore di lavoro o dell‘INPS – Modello CUD

·    Modello CUD relativo ai compensi percepiti in qualità amministratori, sindaci, collaboratori coordinati e continuativi

·    Documentazione attestante i redditi transfrontalieri

·    attestazioni relative ad assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, borse di studio, compensi ed indennità percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni (per es. Consigliere Comunale), attestazioni relative a rendite vitalizie o limitate nel tempo

NOVITÀ 2013: con la Legge di stabilità 2013 è stato previsto che per il 2012 i redditi dei lavoratori transfrontalieri sono esentati da  IRPEF fino all’importo di 6.700 Euro.

Inoltre, per favorire il rientro in Italia dei “cervelli”, sono state introdotte delle agevolazioni per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero e per i docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all’estero che ora svolgono la loro attività in Italia e sono fiscalmente residenti nello Stato.

v Redditi di lavoro autonomo E ·    documenti contabili e certificazioni delle ritenute subite

 

v Redditi di partecipazione in società di persone o in società di capitali in caso di tassazione per trasparenza H ·    certificazione delle società di persone o delle società di capitali (in caso di opzione per la trasparenza fiscale)
v Redditi di capitale L – sez. I ·    certificazione delle società di capitali o delle banche
v Altri redditi L – sez. II ·    elenco degli altri redditi: si veda l’allegato B

·    certificazione di tali redditi e delle relative ritenute

·    valore di mercato e corrispettivo pattuito per i beni dell’impresa (auto e fabbricati) concessi in godimento al socio

NOVITÁ 2013: beni in godimento ai soci/familiari dell’impresa o della societá

Il D.L. 138/2011 ha previsto una nuova tipologia di reddito diverso da dichiarare nei casi in cui la concessione in godimento a titolo personale di beni dell’impresa ai soci o ai loro familiari senza corrispettivo oppure ad un prezzo inferiore a quello di mercato, comporti la tassazione in capo alla persona fisica beneficiaria di un reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato del bene ed il corrispettivo pattuito per la concessione del bene.

v Oneri deducibili e detraibili P ·    elenco degli oneri deducibili e detraibili: si veda l’allegato C

·    certificazione relativa a tali oneri

v Trasferimenti di denaro e capitali da e per l’estero W ·    attestati relativi ai trasferimenti di denaro e capitali da, verso e sull’’estero
v Investimenti all’estero W ·    proprietà possedute all’estero (per es. immobili, attività finanziarie, ecc.)
v Rimborso per oneri dedotti in anni precedenti M ·    contributi previdenziali, spese mediche, imposte ecc.
v Rivalutazione di partecipazioni e terreni  

M e T

·    Le persone fisiche che nel 2011 hanno rivalutato il costo dei terreni o delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2011, devono indicare nel modello Unico per il 2012 i valori rivalutati, e l’imposta sostitutiva del 2% o del 4% versata in unica rata lo scorso 30 giugno 2012 oppure da versarsi in 3 rate annuali.

Documentazione necessaria: perizia di stima; calcolo dell’imposta dovuta e copia dei versamenti eventualmente già effettuati relativi all’imposta sostitutiva.

Eventuali rivalutazioni del costo dei terreni e dei fabbricati alla data del 01.01.2013, determinano l’obbligo di asseverare la perizia e di versare l’imposta sostitutiva del 2% o del 4% entro il prossimo 1.07.2013, ma andranno indicate nel modello Unico del 2014 per il 2013.

v Imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero  

M

·    Le persone fisiche residenti in Italia, proprietarie o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero devono versare per il 2012 l’imposta dello 0,76% del valore dell’immobile, in misura proporzionale alla quota ed ai mesi di possesso.

·    Le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all’estero devono versare per il 2012 l’imposta dell’1% del valore dell’attività finanziaria.

·    Documentazione necessaria: per gli immobili il valore imponibile é il valore catastale dell’immobile come determinato e rivalutato all’estero o in mancanza copia dell’atto di acquisto o in mancanza valore di mercato del luogo in cui è situato l’immobile. Per le attività finanziarie il valore imponibile è il valore di mercato al 31.12.2012 o in mancanza il valore nominale o di rimborso. Eventuali imposte patrimoniali o reddituali pagate nello stato in cui si trova l’immobile o l’attività finanziaria, per il riconoscimento eventuale di un credito di imposta.

NOVITÁ 2013: Differimento dal 2011 al 2012 dell’imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie all’estero

Con la legge di stabilità per il 2013 l’imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia è stata differita al 2012, pertanto i versamenti effettuati nel 2012 per il 2011 sono da considerarsi quali acconti per il 2012, anziché imposte dovute per il 2011. Inoltre l’imposta sulle attivitá finanziarie estere è dovuta nell’ammontare fisso di €34,20 per tutti i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero in tutti i Paesi aderenti allo Spazio Economico Comunitario. Per i dettagli rimandiamo alla ns. circolare n. 1/2013.

v Plusvalenze di natura finanziaria T ·    Redditi (e relative ritenute) derivanti dalle cessioni di partecipazioni non azionarie qualificate, di partecipazioni qualificate, di partecipazioni a fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, di obbligazioni e di altri strumenti che generano plusvalenze.

 

ALLEGATO B

REDDITI DIVERSI

incassati nell’anno 2012

Tra i redditi diversi vanno dichiarati:

  • i corrispettivi derivanti dalla rivendita di terreni e fabbricati e relative spese;
  • i corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o edifici a seguito della lottizzazione di terreni e dell’esecuzione di opere per rendere i terreni edificabili e relative spese;
  • i proventi dalla concessione in usufrutto di beni immobili;
  • i corrispettivi percepiti ed relative spese di sublocazione di beni immobili.
  • gli utili derivanti da partecipazioni in società o enti soggetti ad ires o in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
  • i corrispettivi derivanti dall’affitto o dalla cessione (totale o parziale) dell’azienda;
  • i redditi di terreni, non determinabili catastalmente, e gli affitti di terreni per usi non agricoli;
  • i redditi di terreni e di fabbricati situati all’estero (reddito netto);
  • gli altri redditi percepiti all’estero, anche quelli sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, come per es. le vincite conseguite all’estero;
  • i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti e di processi industriali;
  • i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (occasionali);
  • i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (occasionali);
  • le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
  • la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento (a titolo personale) di beni dell’impresa o della societá al socio o suo familiare.

 

ALLEGATO C

Oneri deducibili e detraibili - pagati nel 2012

parte I:           Principali oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%
RP1-RP2- RP6 - spese mediche e spese per prestazioni chirurgiche

- spese per l’acquisto di occhiali, protesi sanitarie e per analisi e terapie

- spese per medicinali: per la detrazione è richiesta la relativa fattura o il cd. “scontrino fiscale parlante” in cui deve essere indicato il codice fiscale del destinatario

- documentazione di eventuali rimborsi delle suindicate spese

RP3 – RP25 spese sanitarie per mezzi per disabili, nonché spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili
RP4 spese peri veicoli per disabili
RP5 spese per l’acquisto e il mantenimento di cani guida per non vedenti
Da RP7 a RP11 Interessi, spese notarili, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ed a prestiti e mutui agrari
RP12 assicurazioni contro gli infortuni e sulla vita, stipulate e rinnovate fino al 31.12.2000 ed assicurazioni stipulate dopo il 01.01.01, che hanno per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%
RP13 tasse scolastiche e universitarie
RP14 spese funebri sostenute per la morte di familiari o soggetti affiliati o affidati per un importo non superiore a € 1.549,37
RP15 spese relative all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti  fino a € 2.100,00
RP16 spese per attività sportive praticate da ragazzi tra 5 e 18 anni, fino ad € 210,00 per ciascun figlio
RP17-18-19 compensi pagati per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale, fino a € 1.000,00: serve la fattura rilasciata dall’intermediario, accompagnata da un’autocertificazione del contribuente che le spese si riferiscono all’acquisto della abitazione principale, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
  canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede (l’università deve trovarsi in una provincia diversa da quella di residenza e deve distare almeno 100 Km); l’importo massimo è € 2.633,00
  erogazioni liberali a favore di:

-          partiti politici con almeno un deputato eletto in Camera dei Deputati o Senato della Repubblica (da 51,65 a 103.291,38 Euro);

-          ONLUS (fino ad € 2.065,83) - alternatività tra detrazione del 19% dall’imposta o deduzione dal reddito (RP26);

-          società ed associazioni sportive dilettantistiche (fino a € 1.500,00);

-          società di mutuo soccorso (fino a € 1.291,14);

-          associazioni di promozione sociale (fino a € 2.605,83);

-          “Biennale di Venezia” (fino al 30% del reddito complessivo);

-          enti operanti nello spettacolo, di fondazioni operanti nel settore musicale, per scopi artistici e culturali;

-          istituti scolastici di ogni ordine e grado per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa.

  spese per la manutenzione straordinaria di edifici sottoposti alla tutela delle belle arti.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 36% o del 50% per le spese di ristrutturazione, ma viene ridotta della metà.

  spese veterinarie (fino all’importo di Euro 387,34, per la parte che eccede € 129,11)
  spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
  contributi versati per il riscatto del corso di laurea di un familiari a carico
  Spese per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli (fino ad un importo massimo di € 632,00 per ciascun figlio)
 parte II:          Oneri deducibili dal reddito complessivo
RP21 attestazioni di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, quali quelli versati alla Cassa Commercianti, alla Cassa Artigiani, i contributi obbligatori dei liberi professionisti (soggettivo e maternità), il contributo INPS alla gestione separata, l’Assicurazione obbligatoria degli Agricoltori, nonché l’Inail per gli infortuni domestici. Tali oneri possono riguardare i titolari di azienda, i lavoratori autonomi, i collaboratori familiari ed i soci ed anche i familiari fiscalmente a carico.

Contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria, senza limiti di importo.

NOVITÀ 2013: i contributi sanitari obbligatori SSN (servizio sanitario nazionale) versati con il premio assicurativo di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito solo per la parte eccedente i 40€.

RP22 ricevute relative ad assegni periodici corrisposti al coniuge separato.
RP23 attestazione di versamento concernente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby sitter e badanti), anche relativi a prestazioni di tipo accessorio (“buoni lavoro” o “voucher”), fino ad  € 1.549,37.
RP24 ricevute di erogazioni liberali per il sostentamento del clero o ad altre istituzioni religiose (fino ad € 1.032,91)
RP25 ricevute di spese mediche e di assistenza specifica per i disabili
RP26 ricevute di:

-          contributi versati a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (fino ad € 3.615,20);

-          erogazioni liberali a favore di ONG riconosciute per i paesi in via di sviluppo;

-          erogazioni liberali a favore di ONLUS ed associazioni di promozione sociale - alternatività tra detrazione del 19% dall’imposta o deduzione dal reddito (RP17-19);

-          erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica, quelli vigilati e degli enti parco nazionali e provinciali;

attestazione di rendite vitalizie pagate in forza di testamento o donazione;

canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili;

indennità pagate per la perdita dell’avviamento;

50% delle spese sostenute per adozioni internazionali;

50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adizione di minori stranieri.

da RP27 a RP31 attestazione di contributi previdenziali ed assistenziali versati a forme pensionistiche complementari ed individuali, anche versati per familiari fiscalmente a carico.
parte III:     Detrazione d’imposta del 36%, del 41% e/o del 50% per lavori relativi ad abitazioni

Per poter beneficiare della detrazione per opere di ristrutturazione e di recupero non è più necessario aver inviato tramite raccomandata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, se i lavori sono iniziati dopo il 14 maggio 2011. Per poter usufruire della detrazione però i dati catastali identificativi dell’immobile e gli estremi di registrazione dell’eventuale contratto di affitto vanno ora indicati nella dichiarazione dei redditi, pertanto dovrete fornirci tutta la documentazione necessaria. Anche l’obbligo di indicare in fattura in maniera distinta l’obbligo della manodopera è stato soppresso dal 14 maggio 2011. I relativi pagamenti devono sempre essere effettuati tramite bonifico bancario o postale con espressa indicazione della causale di versamento (fino al 2011 L. 449/97, e dal 2012  Art. 16-bis DPR 917/86), codice fiscale di chi effettua il versamento e codice fiscale o partita iva del beneficiario. La detrazione vale anche per le spese relative alle parti comuni condominiali, ripartite tra i proprietari  in base ai millesimi.

La detrazione di imposta in vigore è pari al:

  • 36% per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2005, per quelle sostenute nel 2006 e documentate con fatture emesse in data anteriore al 01.01.2006 oppure dal 01.10.2006, ed infine per le spese sostenute negli anni dal 2007 al 25 giugno 2012;
  • 41% per le spese sostenute nel 2006, documentate con fatture emesse nel periodo 01.01 – 30.09.2006;
  • 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012.

Il limite di spesa a cui applicare la percentuale suindicata è per ogni unitá abitativa ristrutturata di:

  • € 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 25 giugno 2012
  • € 96.000.00 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2012 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo spettante.

La detrazione avviene dall’imposta netta dovuta per l’anno 2012 e deve essere ripartita in 10 rate annue di pari importo. NOVITÀ 2013: i soggetti di età non inferiore a 75 o 80 anni NON possono più ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012.

Le detrazioni suindicate spettano anche nel caso di acquisto o assegnazione di unitá immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro o risanamento conservativo eseguito da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. L’acquisto o l’assegnazione devono avvenire entro 6 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione e la detrazione spetta forfettariamente per il 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione con i limiti di spesa suindicati per le spese di ristrutturazione.

Per eventuali approfondimenti potete consultare anche le circolari nn. 41/2011, 29/2012 e 30/2012 e 13/2013 elaborate dal nostro Studio.

parte IV:     Detrazione d’imposta del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio

Le spese sostenute nel 2012 per le quali è possibile beneficiare della detrazione del 55% sono le seguenti:

  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse Euro 181.818,00, detrazione d’imposta massima Euro 100.000,00)
  • Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse Euro 109.091,00, detrazione d’imposta massima Euro 60.000,00)
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (limite massimo delle spese ammesse Euro 109.091,00, detrazione d’imposta massima Euro 60.000,00)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (limite massimo agevolabile Euro 54.545,00, detrazione massima Euro 30.000,00)

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito alla singola unità immobiliare e pertanto va ripartito tra i soggetti possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto.

Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’ammontare massimo della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ad eccezione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica che si riferiscono all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari.

La detrazione spettante per le spese sostenute nel 2011 e 2012 deve essere suddivisa obbligatoriamente in 10 rate di uguale importo.

Per poter usufruire della detrazione del 55% i pagamenti devono essere stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, con l’indicazione della relativa legge agevolativa ( L. 296/2006), del numero di partita iva del percipiente e del codice fiscale del beneficiario della detrazione. Inoltre entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere trasmessa telematicamente all’ufficio competente ENEA, una apposita comunicazione contenente i dati relativi agli interventi realizzati. Se i lavori inerenti la detrazione del 55% proseguono oltre un singolo periodo di imposta, va anche presentata all’Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione. Infine per determinati interventi è necessario acquisire e conservare una asseverazione di un tecnico abilitato, che certifichi che l’intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici previsti dalla Legge.

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 non è più possibile cumulare i contributi della Comunità Europea, delle Regioni, Provincie ed altri Enti con la detrazione del 55% per  interventi finalizzati al risparmio energetico. Quindi, chi percepisce contributi dalla Provincia per interventi per il risparmio energetico non può beneficiare anche della detrazione del 55%.

Per eventuali approfondimenti potete consultare anche le circolari nn. 41/2011, 29/2012 e 30/2012 elaborate dal nostro Studio.

parte V:      Detrazioni per canoni di locazione

Gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale possono usufruire di determinate detrazioni forfetarie di importo variabile a seconda del reddito dichiarato dal contribuente nel 2012:

  • se il loro reddito complessivo non supera € 30.987,41 ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che in regime di canone convenzionale);
  • se il loro reddito complessivo non supera € 15.493,71 ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che convenzionato) da giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni. La detrazione spetta solo per i primi 3 anni;
  • se il loro reddito complessivo non supera € 30.987,41 ed il contratto è stipulato da un lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro a non meno di 100Km di distanza dal precedente. La detrazione spetta per tre anni dal trasferimento della residenza.
parte VI:     Crediti di imposta

Nella dichiarazione dei redditi vanno evidenziati anche i dati relativi ad eventuali crediti di imposta, quali ad esempio quelli maturati nel 2012 per:

  • redditi prodotti all’estero;
  • riacquisto della prima casa;
  • canoni di locazione non percepiti in caso di provvedimento di sfratto;
  • incremento dell’occupazione;
  • immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • reintegro delle anticipazioni ricevute dai fondi pensione;
  • mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali.