UNICO 2016 Persone fisiche non titolari di partita IVA – Dichiarazione dei redditi prodotti nel 2015, informazioni e documentazione necessaria
UNICO 2016 Persone fisiche non titolari di partita IVA
Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio per la redazione della Vostra dichiarazione dei redditi, Vi chiediamo di farci pervenire la documentazione necessaria, che trovate elencata negli allegati A, B e C, entro mercoledì 25 maggio 2016.
Versamenti
I pagamenti del saldo IRPEF per l’anno 2015, della prima rata di acconto IRPEF per l’anno 2016, nonché delle varie addizionali IRPEF, devono essere effettuati entro il 16 giugno 2016, oppure entro il 18 luglio 2016 con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Anche quest’anno è possibile pagare le imposte con versamenti rateali, che devono terminare entro il 30 novembre 2016. La rateazione comporta la maggiorazione delle somme dovute degli interessi, calcolati in misura pari al 4% annuo (equivalente allo 0,33% mensile).
La seconda rata di acconto dell’IRPEF e delle addizionali IRPEF per l’anno 2016 andrà versata come di consueto entro il 30 novembre.
I crediti e debiti IRPEF di importo esiguo, ossia pari o inferiori a 12 Euro (corrispondenti all’importo minimo dovuto), non devono essere pagati e non possono essere né rimborsati, né utilizzati in compensazione.
Ricordiamo che giá dal 1° ottobre 2014 le persone fisiche non titolari di partita IVA non possono più pagare i modelli F24 direttamente in banca presso gli sportelli, se l’importo a debito supera i 1.000 Euro. Inoltre per tutti i contribuenti non è più possibile inviare tramite home-banking i modelli F24 che presentano un saldo pari a zero in seguito a compensazioni, ma vi è l’obbligo di utilizzare il canale telematico. Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra circolare n. 37/2014.
Destinazione del 5‰, dell’8‰ e del 2‰ dell’IRPEF
Anche quest’anno vi è la possibilità di destinare il 5‰ dell’IRPEF a favore di determinate associazioni di volontariato e Onlus, a favore delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, a sostegno della ricerca sanitaria o scientifica e a sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
L’8‰ dell’IRPEF può essere destinato come negli anni passati allo Stato o ad un’istituzione religiosa. Il 2‰ infine può essere destinato a favore di un partito politico o (NOVITÀ 2015) ad un’associazione culturale iscritta in apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le scelte possono essere espresse liberamente e non determinano un maggior esborso per il contribuente. Vi chiediamo gentilmente di comunicarci gli eventuali dati (denominazione e codice fiscale) relativi all’organizzazione alla quale intendete destinare il 5‰, l’8‰ e il 2‰,.
Termine per la presentazione della dichiarazione
Il modello UNICO 2016 Persone Fisiche, deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate telematicamente entro il 30 settembre 2016 direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato (per es. il nostro Studio).
Soltanto in pochissimi casi è ancora possibile consegnare la dichiarazione dei redditi in forma cartacea, tramite un ufficio postale; il termine per la consegna in questo caso è il 30 giugno 2016.
Visto di conformitá
I contribuenti che vantano crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori ad € 15.000 e che intendono utilizzarli in compensazione con altri tributi (cd. compensazione orrizzontale), sono obbligati a richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà, confermato per il triennio 2014-2016, è dovuto dai soggetti IRPEF titolari nell’anno di un reddito complessivo superiore ai 300.000 € lordi annui. Questo contributo ammonta al 3% e si applica sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di € 300.000. Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati il contributo è determinato dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il contributo di solidarietà determinato in sede di dichiarazione dei redditi va versato con le stesse modalitá ed entro gli stessi termini previsti per l’Irpef.
Il contributo di solidarietà per l’anno 2015 che verrà versato a giugno 2016 è deducibile dal reddito complessivo prodotto nel 2015 (cioè a differenza di tutti gli altri oneri è deducibile per competenza e non per cassa).
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Distinti saluti
Dott.ssa Elena Gattolin Dott. Mattia Prevedello
scarica circolare C-25-18.05.2016 - Unico 2016 PF
Allegati
Allegato A: elenco della documentazione necessaria per la redazione della dichiarazione dei redditi
Allegato B: altri redditi
Allegato C: oneri deducibili e detraibili
Allegato A
DOCUMENTAZIONE PER IL MODELLO UNICO 2016 - PERSONE FISICHE
Informazioni generali:
- comunicazione di eventuali variazioni di indirizzo e data di tale variazione; di codice fiscale e di altri dati anagrafici del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico; eventuale sentenza di separazione o di divorzio;
- copia delle attestazioni dei versamenti degli acconti IRPEF, della cedolare secca, delle addizionali e dei contributi (prima e seconda rata per il 2015) e copia di altri eventuali F24, anche se a saldo zero, contenenti compensazioni IRPEF.
Documentazione necessaria:
tipo di reddito | quadro | documenti |
Redditi dei terreni
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A | · elenco dei terreni e relativa localizzazione
· in caso di variazione delle dimensioni o della classificazione dei terreni, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: foglio di possesso fondiario aggiornato · contratti di acquisto e/o di cessione di terreni stipulati nell’anno 2015 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’anno 2016). |
Effetto sostitutivo imposte comunali su gli immobili (IMI-IMU) - IRPEF
Nel caso di terreni non affittati, le imposte comunali su gli immobili (IMI-IMU) sostituiscono l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’IMU che l’Irpef.
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Redditi dei
fabbricati |
B | · elenco di tutti i fabbricati con indicazione dell’indirizzo e del tipo di utilizzo (es. abitazione principale, residenza secondaria, unità immobiliare locata ecc.);
· elenco dei fabbricati locati (inclusi gli immobili storico-artistici) indicando i relativi conduttori, il canone lordo annuo, copia del contratto di locazione registrato e copia del modello di comunicazione/revoca dell’eventuale opzione per la cd. cedolare secca · in caso di variazione delle dimensioni o della classificazione, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: certificato catastale aggiornato · contratti di acquisto e/o di cessione di fabbricati stipulati nel 2015 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’anno 2016) |
Effetto sostitutivo imposte comunali su gli immobili (IMI-IMU) - IRPEF
Poiché IMU-IMI sostituiscono l’IRPEF e le relative addizionali sui redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli in comodato d’uso gratuito, per l’anno 2015 non sono dovute né IRPEF, né addizionali, sul reddito dei fabbricati non locati che hanno scontato l’IMU-IMI. Poiché in generale le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze non hanno scontato l’IMU-IMI, i relativi redditi concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF, tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari alle rendite dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Immobili abitativi non locati nel Comune dell’abitazione principale Anche per il 2015 il reddito degli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, sono tassati ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 50%, nonostante abbiano scontato anche l’IMU-IMI. Deduzione forfettaria ridotta sui canoni di locazione La deduzione forfettaria applicabile ai canoni di locazione da assoggettare ad Irpef ed alle relative addizionali, è confermata al 5%. Cedolare secca sugli affitti di abitazioni Le persone fisiche che danno in locazione unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze, già dal 2011 possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali, dell’imposta di registro e di bollo: la cd. cedolare secca. La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica l’aliquota del 21%. In alternativa, per i cd. contratti di locazione a canone concordato (ex L. 431/98) relativi ad immobili situati in Comuni ad alta intensitá abitativa è possibile applicare l’ aliquota ridotta pari al 10%. Ai fini del calcolo delle imposte a saldo ed in acconto siete pregati di comunicarci per quali contratti avete optato o avete intenzione di optare, per la suindicata cedolare secca.
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Redditi di lavoro dipendente/pensione | C-Sez.I
C-Sez. II |
· certificato del datore di lavoro o dell‘INPS – Modello CU (ex CUD)
· Modello CU (ex CUD) relativo ai compensi percepiti in qualità amministratori, sindaci, collaboratori coordinati e continuativi · Documentazione attestante i redditi transfrontalieri · attestazioni relative ad assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, borse di studio, compensi ed indennità percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni (per es. Consigliere Comunale), attestazioni relative a rendite vitalizie o limitate nel tempo |
Redditi di lavoro autonomo | E | · documenti contabili e certificazioni delle ritenute subite (modello CU)
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Redditi di partecipazione in società di persone o in società di capitali in caso di tassazione per trasparenza | H | · certificazione delle società di persone o delle società di capitali (in caso di opzione per la trasparenza fiscale) |
Redditi di capitale | L – sez. I | · certificazione delle società di capitali e/o delle banche |
Altri redditi | L – sez. II e III | · elenco degli altri redditi: si veda l’allegato B
· certificazione di tali redditi e delle relative ritenute · valore di mercato e corrispettivo pattuito per i beni dell’impresa (auto e fabbricati) concessi in godimento al socio |
Rimborso per oneri dedotti in anni precedenti | M | · contributi previdenziali, spese sanitarie ecc. |
Redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva | M | · plusvalenze da exit tax
· indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia · plusvalenze da cessione di azienda |
Rivalutazione di partecipazioni e terreni |
M / T |
· Le persone fisiche che nel 2015 hanno rivalutato il costo dei terreni o delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2015 non in regime d’impresa, devono indicarlo nel modello Unico per il 2015.
Documentazione necessaria: perizia di stima asseverata; calcolo dell’imposta dovuta e copia dei versamenti già effettuati relativi all’imposta sostitutiva. |
Noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto | M | · Le persone fisiche titolari di imbarcazioni e navi da diporto e gli utilizzatori a titolo di leasing delle stesse, devono dichiarare i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale (non superiore a 42 giorni) di dette imbarcazioni, con la possibilitá di assoggettare ad imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da detta attivitá occasionale. |
Plusvalenze di natura finanziaria | T | · Redditi (e relative ritenute) derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e non qualificate, di partecipazioni a fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, di obbligazioni e di altri strumenti che generano plusvalenze. |
Monitoraggio fiscale - IVIE-IVAFE | W | · Beni patrimoniali detenuti all’estero, quali ad esempio:
- Immobili e diritti reali (proprietà, usufrutto, nuda proprietà o altro) su immobili situati all’estero o su quote di essi (comproprietá e multiproprietá) a prescindere che questi producano redditi imponibili; - Oggetti preziosi e opere d’arte che si trovano all’estero; - Imbarcazioni, navi da diporto o altri beni mobili iscritti nei pubblici registri esteri · Attivitá estere di natura finanziaria, quali ad esempio: - conti correnti e libretti di risparmio (se il valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta è superiore a 15.000 Euro). Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro qualora sia dovuta l’IVAFE ; - partecipazioni in societá non residenti; - obbligazioni estere e titoli similari; - metalli preziosi detenuti all’estero; - forme di previdenza gestite da soggetti esteri |
Monitoraggio fiscale
Ricordiamo che il quadro RW va compilato ai fini del monitoraggio fiscale dalle persone fisische residenti in Italia che detengono investimenti all’estero o attivitá estere di natura finanziaria, che al fine di determinare l’IVIE e l’IVAFE dovute. Per la determinazione dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) e dell’IVAFE (imposta sul valore delle attivitá finanziarie all’estero) e la compilazione dei relativi quadri non vale il limite di 15.000 Euro. Il quadro RW non va peró compilato per quelle attivitá finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attivitá e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Non vanno inoltre piú comunicati i trasferimenti da, verso e sull’estero di tali attivitá, ma la consistenza degli investimenti esteri e delle attività detenute all’estero nel corso del periodo di imposta, quindi la comunicazione va fatta anche se nel corso del 2015 é stato tutto disinvestito. I dati contenuti in questo quadro vengono utilizzati per il calcolo delle imposte IVIE e IVAFE. |
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IVIE | · Le persone fisiche residenti in Italia, proprietarie o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero devono versare per il 2015 l’imposta dello 0,76% del valore dell’immobile, in misura proporzionale alla quota ed ai mesi di possesso.
· L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’immobile e le pertinenze adibite ad abitazione principale. · Documentazione necessaria: per gli immobili situati in paesi UE, il valore imponibile è il valore catastale dell’immobile come determinato e rivalutato all’estero o in mancanza copia dell’atto di acquisto o, in mancanza, valore di mercato del luogo in cui è situato l’immobile. · Documentazione necessaria: ammontare degli acconti IVIE versati per l’anno 2015 con il mod. F24; ammontare dell’imposta patrimoniale eventualmente versato nello Stato in cui si trova l’immobile. |
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IVAFE | · Le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all’estero devono versare per il 2015 l’imposta dello 0,20% del valore delle attività finanziarie diverse da conti correnti e libretti di risparmio, in misura proporzionale alla quota ed al periodo di possesso.
· Per i conti correnti ed i libretti di risparmio, l’imposta è fissa e pari a 34,20 € rapportati sempre alla quota ed al periodo di possesso. · Documentazione necessaria: per le attività finanziarie il valore imponibile è il valore di mercato al 31.12.2015 o al termine del periodo di detenzione, o in mancanza il valore nominale o di rimborso. · Documentazione necessaria: ammontare degli acconti IVAFE versati per l’anno 2015 con il mod. F24; ammontare dell’imposta patrimoniale eventualmente versato nello Stato in cui si trova l’attività finanziaria. |
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Contribuenti minimi | LM | · documenti contabili per i contribuenti a cui si applica il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98. |
Contribuenti forfettari | LM | · NOVITA’: documenti contabili per i contribuenti a cui si applica il nuovo regime forfettario, introdotto a partire dall’anno 2015, ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014. |
Trasferimento della residenza all’estero | TR | · A seguito di trasferimento della residenza all’estero, il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione e valore normale del complesso aziendale non fatto confluire in una stabile organizzazione in Italia. |
Trasferimento della residenza all’estero dei soggetti esercenti imprese commerciali (cd. exit tax)
Gli esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza in uno Stato UE o in altro Stato con il quale sussistono accordi di reciproca assistenza alla riscossione dei crediti tributari, devono tassare una plusvalenza pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ed il valore normale dei beni aziendali, salvo che questi non confluiscano in una stabile organizzazione in Italia. Il contribuente in determinati casi può optare per sospendere il versamento dell’imposta, negli altri casi l’Irpef va versata ratealmente oppure in un'unica soluzione sull’intera plusvalenza. |
ALLEGATO B
REDDITI DIVERSI
incassati nell’anno 2015
Tra i redditi diversi vanno dichiarati:
- i corrispettivi derivanti dalla rivendita entro 5 anni di terreni e fabbricati e relative spese;
- i corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o edifici a seguito della lottizzazione di terreni e dell’esecuzione di opere per rendere i terreni edificabili e relative spese;
- i proventi dalla concessione in usufrutto di beni immobili;
- i corrispettivi percepiti e relative spese di sublocazione di beni immobili.
- gli utili derivanti da partecipazioni in società o enti soggetti ad IRES o in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
- i corrispettivi derivanti dall’affitto o dalla cessione (totale o parziale) dell’azienda;
- i redditi di terreni, non determinabili catastalmente, e gli affitti di terreni per usi non agricoli;
- i redditi di terreni e di fabbricati situati all’estero (reddito netto);
- gli altri redditi percepiti all’estero, anche quelli sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, come per es. le vincite conseguite all’estero;
- i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti e di processi industriali;
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (occasionali);
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (occasionali);
- le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi, eccedenti la soglia di € 7.500, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica e filodrammatiche, da direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni non professionali rese in favore di cori e bande musicali, nonché le somme percepite per prestazioni non professionali di carattere amministrativo-gestionale a favore di associazioni e federazioni sportive;
- la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento (a titolo personale) di beni dell’impresa o della società al socio o suo familiare;
- i corrispettivi derivanti dall’assicurazione di obblighi di fare, non fare e permetttere;
- i redditi che derivano da contratti di associazione in partecipazione se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
Effetto sostitutivo IVIE-IRPEF
I redditi degli immobili detenuti all’estero ed adibiti ad abitazione principale, oppure non locati, per i quali è dovuta l’IVIE, non sono assoggettati ad IRPEF, pertanto non vanno dichiarati in questo quadro, ma solo nel quadro RW.
ALLEGATO C
Oneri deducibili e detraibili - pagati nel 2015 e crediti d’imposta
parte I: Principali oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%
RP1-RP2- RP6 | - spese mediche e spese per prestazioni chirurgiche
- spese per l’acquisto di occhiali, protesi sanitarie e per analisi e terapie - spese per medicinali: per la detrazione è richiesta la relativa fattura o il cd. “scontrino fiscale parlante” in cui deve essere indicato il codice fiscale del destinatario - documentazione di eventuali rimborsi delle suindicate spese |
RP3 – RP25 | spese sanitarie per mezzi per disabili, nonché spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili |
RP4 | spese peri veicoli per disabili |
RP5 | spese per l’acquisto e il mantenimento di cani guida per non vedenti |
RP7 – RP8 | Interessi, spese notarili, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ed a prestiti e mutui agrari |
da RP 8 a RP14 | assicurazioni contro gli infortuni e sulla vita, stipulate e rinnovate fino al 31.12.2000 ed assicurazioni stipulate dopo il 01.01.01, che hanno per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%. Premio massimo detraibile pari a 530 Euro. |
da RP 8 a RP14 | assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Premio massimo detraibile pari a 1.291,14 (al netto dei premi corrisposti per assicurazioni per morte o invalidità). |
da RP 8 a RP14 | Spese per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli (fino ad un importo massimo di € 632,00 per ciascun figlio) |
da RP 8 a RP14 | Spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria (comprese le spese per la mensa) fino ad € 400,00 per studente (NOVITÀ) e spese per tasse scolastiche ed universitarie |
da RP 8 a RP14 | spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per un importo non superiore a € 1.550,00. |
da RP 8 a RP14 | spese relative all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti fino a € 2.100,00 |
da RP 8 a RP14 | spese per attività sportive praticate da ragazzi tra 5 e 18 anni, fino ad € 210,00 per ciascun figlio |
da RP 8 a RP14 | compensi pagati per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale, fino a € 1.000,00: serve la fattura rilasciata dall’intermediario, accompagnata da un’autocertificazione del contribuente che le spese si riferiscono all’acquisto della abitazione principale, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
da RP 8 a RP14 | canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede (l’università deve trovarsi in una provincia diversa da quella di residenza e deve distare almeno 100 Km); l’importo massimo è € 2.633,00 |
da RP 8 a RP14 | erogazioni liberali a favore di:
- popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (fino a 2.065,83); - società ed associazioni sportive dilettantistiche (fino a € 1.500,00); - società di mutuo soccorso (fino a € 1.291,14); - associazioni di promozione sociale (fino a € 2.605,83); - “Biennale di Venezia” (fino al 30% del reddito complessivo); - Stato, regioni, enti territoriali per attività culturali ed artistiche; - enti operanti nello spettacolo, di fondazioni operanti nel settore musicale, per scopi artistici e culturali; - istituti scolastici di ogni ordine e grado per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa; - fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato istituito presso la Banca d’Italia. |
da RP 8 a RP14 | spese per la manutenzione straordinaria di edifici sottoposti alla tutela delle belle arti.
Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. |
da RP 8 a RP14 | spese veterinarie (fino all’importo di Euro 387,34, per la parte che eccede € 129,11) |
da RP 8 a RP14 | spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti |
da RP 8 a RP14 | contributi versati per il riscatto del corso di laurea di un familiari a carico |
Oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 26%
da RP 8 a RP14 | erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS - alternatività tra detrazione del 26% dall’imposta o deduzione dal reddito |
da RP 8 a RP14 | erogazioni liberali in denaro a favore di partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 Dl 149/2013 o che vi saranno iscritti entro la fine del 2016 (da 30,00 a 30.000,00 Euro) |
parte II: Oneri deducibili dal reddito complessivo
RP21 | attestazioni di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, quali quelli versati alla Cassa Commercianti, alla Cassa Artigiani, i contributi obbligatori dei liberi professionisti (soggettivo e maternità), il contributo INPS alla gestione separata, l’Assicurazione obbligatoria degli Agricoltori, nonché l’Inail per gli infortuni domestici. Tali oneri possono riguardare i titolari di azienda, i lavoratori autonomi, i collaboratori familiari ed i soci ed anche i familiari fiscalmente a carico.
Contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria, senza limiti di importo. Non sono più deducibili i contributi sanitari obbligatori SSN (servizio sanitario nazionale) versati con il premio assicurativo di responsabilità civile per i veicoli. |
RP22 | ricevute relative ad assegni periodici corrisposti al coniuge separato. |
RP23 | attestazione di versamento concernente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby sitter e badanti), anche relativi a prestazioni di tipo accessorio (“buoni lavoro” o “voucher”), fino ad € 1.549,37. |
RP24 | ricevute di erogazioni liberali per il sostentamento del clero o ad altre istituzioni religiose (fino ad € 1.032,91) |
RP25 | ricevute di spese mediche e di assistenza specifica per i disabili |
RP26 | ricevute di:
- contributi versati a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (fino ad € 3.615,20); - erogazioni liberali a favore di ONG riconosciute per i paesi in via di sviluppo; - erogazioni liberali a favore di ONLUS ed associazioni di promozione sociale - alternatività tra detrazione del 26% dall’imposta o deduzione dal reddito; - erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica, quelli vigilati e degli enti parco nazionali e provinciali; attestazione di rendite vitalizie pagate in forza di testamento o donazione; canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili; indennità pagate per la perdita dell’avviamento; 50% delle spese sostenute per adozioni internazionali;
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da RP27 a RP31 | attestazione di contributi previdenziali ed assistenziali versati a forme pensionistiche complementari ed individuali, anche se versati per familiari fiscalmente a carico (fino ad € 5.164,57). |
RP32 | Contratto di compravendita o attestazione delle spese di costruzione e degli interessi passivi dipendenti da mutui, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.
La deduzione ammonta al 20% e riguarda l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014 e cedute da imprese di costruzione o cooperative edilizie, l’acquisto di unitá oggetto di interventi di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo, nonchè la costruzione di unità abitative su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori. Per fruire dell’agevolazione l’immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro comprensivi di iva. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. |
RP33 | Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (esempio: compensi o redditti percepiti e tassati nel 2014 ma rimborsati al datore di lavoro nel 2015) |
RP34 | Codice fiscale della società partecipata con le caratteristiche di start-up innovativa che ha optato per il regime della trasparenza ex art. 116 TUIR, per la quale il socio puó portare in deduzione dal proprio reddito la relativa quota di conferimento che eccede il reddito complessivo della societá. |
parte III: Detrazione d’imposta del 36%, 41%, 50% o 65% per lavori relativi ad abitazioni
Per poter beneficiare della detrazione per opere di ristrutturazione e di recupero non è più necessario aver inviato tramite raccomandata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, se i lavori sono iniziati dopo il 14 maggio 2011. Per poter usufruire della detrazione però i dati catastali identificativi dell’immobile e gli estremi di registrazione dell’eventuale contratto di affitto vanno ora indicati nella dichiarazione dei redditi, pertanto dovrete fornirci tutta la documentazione necessaria. I relativi pagamenti devono sempre essere effettuati tramite bonifico bancario o postale con espressa indicazione della causale di versamento (fino al 2011 L. 449/97, e dal 2012 Art. 16-bis DPR 917/86), codice fiscale di chi effettua il versamento e codice fiscale o partita Iva del beneficiario. La detrazione vale anche per le spese relative alle parti comuni condominiali, ripartite tra i proprietari in base ai millesimi.
La detrazione di imposta in vigore è pari al:
- 36% per le spese sostenute nel 2005, per quelle sostenute nel 2006 e documentate con fatture emesse in data anteriore al 01.01.2006 oppure dal 01.10.2006, ed infine per le spese sostenute negli anni dal 2007 al 25 giugno 2012;
- 41% per le spese sostenute nel 2006, documentate con fatture emesse nel periodo 01.01 – 30.09.2006;
- 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.
- 65% per gli interventi antisismici e di messa in sicurezza su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolositá, limitatamente alle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015.
Il limite di spesa a cui applicare la percentuale suindicata è per ogni unità abitativa ristrutturata di:
- € 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2005 al 25 giugno 2012
- € 96.000.00 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2015 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo spettante.
La detrazione avviene dall’imposta netta dovuta per l’anno 2015 e deve essere ripartita in 10 rate annue di pari importo.
Le detrazioni suindicate spettano anche all’acquirente o assegnatario di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro o risanamento conservativo eseguito da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. L’acquisto o l’assegnazione devono avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione e la detrazione per le spese sostenute nel 2015 spetta forfettariamente per il 50% del prezzo di acquisto o di assegnazione con i limiti di spesa suindicati per le spese di ristrutturazione.
Per eventuali approfondimenti potete consultare anche le numerose circolari elaborate negli anni dal nostro Studio.
Parte IV: - Detrazione d’imposta del 50% per l’arredo degli immobili ristrutturati
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000€ per singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze ed è ripartita in 10 rate annuali.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50% nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito. Per fruire dell’agevolazione è necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Per informazioni più dettagliate si rimanda alla nostra circolare nr. 18/2014.
N.b.:
La detrazione introdotta dall’ultima Legge di Stabilità e destinata alle giovani coppie conviventi per l’acquisto di mobili destinati alla loro casa, è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e non rientra dunque nell’ambito di applicazione del modello UNICO 2016.
parte V: Detrazione d’imposta del 55% e/o 65% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
Le spese sostenute nel 2015 per le quali è possibile beneficiare della detrazione sono le seguenti:
- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse Euro 153.846,15, detrazione d’imposta massima Euro 100.000,00)
- Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse Euro 92.307,69, detrazione d’imposta massima Euro 60.000,00)
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (limite massimo delle spese ammesse Euro 92.307,69, detrazione d’imposta massima Euro 60.000,00)
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (limite massimo agevolabile Euro 46.153,84, detrazione massima Euro 30.000,00)
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito alla singola unità immobiliare e pertanto va ripartito tra i soggetti possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto.
La detrazione di imposta in vigore è pari al:
- 55% per le spese sostenute dal 2008 al 5 giugno 2013.
- 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’ammontare massimo della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ad eccezione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica che si riferiscono all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari.
La detrazione spettante per le spese sostenute nel 2015 deve essere suddivisa obbligatoriamente in 10 rate di uguale importo.
Per poter usufruire della detrazione del 55% e/o 65% i pagamenti devono essere stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, con l’indicazione della relativa legge agevolativa ( L. 296/2006), del numero di partita iva del percipiente e del codice fiscale del beneficiario della detrazione. Inoltre entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere trasmessa telematicamente all’ufficio competente ENEA, una apposita comunicazione contenente i dati relativi agli interventi realizzati. Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell’anno successivo non è più necessario inviare un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno seguente. Infine per determinati interventi è necessario acquisire e conservare una asseverazione di un tecnico abilitato, che certifichi che l’intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici previsti dalla Legge.
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 non è più possibile cumulare i contributi della Comunità Europea, delle Regioni, Provincie ed altri Enti con la detrazione del 55% e/o 65% per interventi finalizzati al risparmio energetico. Quindi, chi percepisce contributi dalla Provincia per interventi per il risparmio energetico non può beneficiare anche della detrazione del 55% e/o 65%.
Per eventuali approfondimenti potete consultare anche le circolari nn. 41/2011, 29/2012, 30/2012, 4/2014 e 15/2014 elaborate dal nostro Studio.
parte VI: Detrazioni per inquilini con contratti di locazione
Gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale possono usufruire di determinate detrazioni forfetarie di importo variabile a seconda del reddito dichiarato dal contribuente nel 2015:
- se il loro reddito complessivo non supera € 30.987,41 ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che in regime di canone convenzionale);
- se il loro reddito complessivo non supera € 15.493,71 ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che convenzionale) da giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni. La detrazione spetta solo per i primi 3 anni;
- se il loro reddito complessivo non supera € 30.987,41 ed il contratto è stipulato da un lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro a non meno di 100Km di distanza dal precedente. La detrazione spetta per tre anni dal trasferimento della residenza;
- per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.
La detrazione spetta a lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni per l’affitto di terreni agricoli sostenute da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni. Spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui. Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
parte VII: - Detrazioni per investimenti in start-up
I contribuenti nel 2015 possono fruire di una detrazione
- del 25% per gli investimenti nel capitale sociale di start-up a vocazione sociale oppure operanti in ambito energetico e
- del 19% per gli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative.
L’ammontare massimo detraibile non puó superare in ogni periodo di imposta € 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni per gli investimenti effettuati entro il 2014 e per almeno tre anni per quelli effettuati nel 2015. Nell’modello Unico é necessario indicare, oltre all’importo dell’investimento, anche il tipo di investimento, cioé diretto o indiretto, ed in questo secondo caso va specificato il codice fiscale del soggetto intermediario.
parte VIII: Altre detrazioni
- detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida nel limite di 516,46 Euro;
- detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova”.
parte IX: Crediti di imposta
Nella dichiarazione dei redditi vanno evidenziati anche i dati relativi ad eventuali crediti di imposta, quali ad esempio quelli maturati nel 2015 per:
- riacquisto della prima casa;
- incremento dell’occupazione;
- reintegro delle anticipazioni ai fondi pensione;
- mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali.
- compensi corrisposti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita
- immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- redditi prodotti all’estero;
- erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. “Art-Bonus”
- canoni di locazione non percepiti in caso di provvedimento di sfratto;