Varie comunicazioni
Con questa circolare vi informiamo in merito alle ultime novità derivanti dall’approvazione di nuove norme, istruzioni ufficiali e sentenze pubblicate nelle ultime settimane. I singoli argomenti saranno approfonditi in futuro:
- Novità IVA:
1.1 Percentuali di compensazione in agricoltura
La Legge Finanziaria 2016 ha autorizzato il Ministero delle Finanze ad emanare entro il 31 gennaio 2016 un decreto con il quale variare le percentuali di compensazione nel settore agricolo per quanto riguarda il latte, i latticini e per bovini e suini. Il relativo Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2016. Sono state apportate le seguenti variazioni:
- l’aliquota di compensazione per il latte fresco è stata aumentata dall’8,8% al 10%; lo stesso vale anche per la panna fresca e per la crema di latte.
- l’aliquota di compensazione per i bovini (animali vivi) è stata variata dal 7% al 7,65% e
- l’aliquota di compensazione per i suini (animali vivi) è stata variata dal 7,3% al 7,95%.
Le nuove aliquote si applicano retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e comportano un’agevolazione per i produttori agricoltori. In concreto ai produttori agricoltori spetta una detrazione d’imposta più ampia. I produttori agricoli che liquidano l’IVA mensilmente possono tener conto della maggior detrazione retroattivamente per le operazioni poste in essere a gennaio in sede di dichiarazione IVA per l’anno 2016.
Gli imprenditori che hanno acquistato i summenzionati prodotti da imprenditori agricoli esonerati nel mese di gennaio devono rettificare le autofatture, oggetto della rettifica sarà soltanto l’imposta. Le percentuali di compensazione servono a estrapolare l’imposta dal prezzo pattuito, l’aumento dalla percentuale di detrazione comporta la riduzione del prezzo d’acquisto per gli acquirenti.
1.2 Estensione del reverse charge
- In applicazione di una direttiva europea inquadrata nella c.d. Legge Europea 2013 è stato emanato il 10 febbraio 2016 un decreto che estende il meccanismo del reverse charge anche alle cessioni di console da gioco, tablet e PC portatili. La normativa è stata emanata il 3 marzo 2016, però in base ad una disposizione transitoria entra in vigore dopo 60 giorni, quindi a partire dal 2 maggio 2016 fino al 31 dicembre 2018. Da maggio le fatture di cessione dei suddetti beni emesse a soggetti passivi non dovranno indicare l’IVA. Ci attendiamo una definizione più dettagliata dei suddetti beni con delle istruzioni ufficiali, di conseguenza seguirà ns. circolare dettagliata in merito.
- Con lo stesso decreto il legislatore italiano ha definitivamente rinunciato all’applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni dall’industria lapidea e alle cessioni alle catene della grande distribuzione; in entrambi i casi c’è stato il diniego del consenso da parte della Commissione Europea.
- In mancanza di approvazione da parte della Commissione Europea rimane in sospeso l‘applicabilità del meccanismo reverse charge ai consorzi che pongono in essere operazioni con le pubbliche amministrazioni e applicano perciò il c.d. Split-Payment e di conseguenza maturano un notevole credito IVA. L’assoggettamento di tale operazione al meccanismo del reverse charge era stato stabilito dalla Legge di Stabilità 2016.
1.3 Corsi di aggiornamento e contributi pubblici
Per i soggetti che organizzano corsi di aggiornamento e formazione professionale e ottengono per tale attività contributi pubblici, non è ammessa la detraibilità dell’IVA in relazione agli acquisti di beni e di servizi utilizzati per le suddette specifiche attività, se tali corsi sono completamente gratuiti. È però ammessa la detrazione dell’IVA se e nella misura in cui anche una piccola parte dei costi viene addebitata ai partecipanti con fatture con IVA. Tale regola deriva dalla interpretazione contenuta nel c.d. Decreto Milleproroghe (DL 201 del 30 dicembre 2015) che conferma l’interpretazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 11 maggio 2015. La norma ha valenza retroattiva e fa finalmente chiarezza sull’argomento! È stato in aggiunta chiarito che l’IVA detratta non ha rilevanza per il calcolo dei contributi pubblici.
Se la questione vi riguarda vi invitiamo di mettervi in contatto con noi per eventuali calcoli e rettifiche.
1.4 Errori formali e detraibilità IVA
Gli errori puramente formali in relazione ad integrazioni in fattura o all’esenzione d’imposta non possono limitare la detraibilità d’imposta. In questo caso prevale la sostanza sulla forma. Ciò viene confermato anche dalla sentenza n. 3581 del 24 febbraio 2016 della Corte di Cassazione. Il caso specifico riguardava delle registrazioni con errata indicazione dell’esenzione IVA.
Con sentenza n. 3586 dello stesso giorno la Corte di Cassazione ha sancito che l’omissione della doppia registrazione delle fatture di acquisti da un paese terzo non può causare il disconoscimento della detraibilità d’imposta.
Il presupposto per la detraibilità IVA sussiste se gli acquisti sono stati attuati da un soggetto passivo d’imposta nell’esercizio d’impresa o della professione, che sostanzialmente l’operazione è avvenuta e possano essere provate le suddette circostanze.
- Settore edilizio
2.1 Prestito vitalizio ipotecario o reverse mortgage (“mutuo inverso”)
Il prestito vitalizio ipotecario è uno strumento di finanziamento che si è diffuso e affermato negli Stati Unti e in Germania, dove però è regolato soltanto da prassi e giurisprudenza. In Italia è stato introdotto con la legge n. 44 del 2015. In sostanza, gli over 60 possono chiedere a una banca o a un intermediario finanziario una rendita vitalizia assistito dalla garanzia ipotecaria iscritta sull’immobile residenziale del mutuato. Tale strumento è chiamato nella prassi “prestito vitalizio ipotecario” o “mutuo inverso”.
Il 16 febbraio 2016 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative e che sono in vigore dal 2 marzo. Il modello potrebbe essere interessante per anziani, che percepiscono una pensione bassa, ma al contempo sono anche proprietari di un immobile residenziale con valore consistente. In pratica, il proprietario ultra-60enne può richiedere un finanziamento dalla banca, dando in garanzia l’immobile di proprietà e in più non deve lasciare l’abitazione. Inoltre, non c’è l’obbligo di ripagare il capitale o gli interessi durante il periodo di prestito. Alla scadenza, che in genere coincide con la morte del soggetto finanziato, gli eredi possono decidere se riscattare l’immobile gravato dall’ipoteca o consentire al soggetto finanziatore di rivalersi sull’immobile mettendolo in vendita al valore di mercato. In quest’ultimo caso i proventi della vendita spettano al soggetto terzo venditore per la parte che copre il capitale, gli interessi e gli eventuali costi connessi al finanziamento, mentre la parte eccedente va agli eredi.
Le disposizioni attuative comprendono inoltre una serie di regole per limitare l'uso improprio dello strumento. Sotto l’aspetto fiscale si applicano le agevolazioni previste dal Dpr 601/73 (esenzione da imposta di registro, da imposta di bollo, da imposte ipotecarie e catastali) e l’imposta sostitutiva agevolata allo 0,25%. Se siete interessati al tema, non esitate a contattarci.
2.2 Rideterminazione della rendita catastale e IMU
Con le nostre circolari n. 5/2016 e n. 12/2016 Vi abbiamo informato sulle novità introdotte in tema di determinazione della rendita catastale di edifici a destinazione speciale, prevista dalla Legge Finanziaria per il 2016: nella valutazione catastale degli edifici strumentali delle categorie catastali “D” e “E” si terrà conto degli impianti e macchinari soltanto se essi sono caratteristici e rilevanti per l’edificio in sé (Art. 1, comma 21 – 24 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015). Di conseguenza è opportuno richiedere immediatamente l’aggiornamento della rendita catastale di tali edifici. Le istruzioni necessarie sono disponibili già dall'inizio di febbraio 2016, e se la dichiarazione di variazione viene presentata correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita catastale avrà valore fiscale fin dal 1° gennaio 2016 per il calcolo dell’imposta municipale (IMU).
In Alto Adige, invece, non trova applicazione l’IMU, ma l’IMI e perciò non può essere automaticamente assunto che la nuova rendita catastale può essere applicata retroattivamente dal 1° gennaio 2016. Per quanto, se non sarà adeguata prossimamente la normativa locale, la riduzione, adottando un'interpretazione prudenziale, può essere applicata dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione. Si raccomanda, perciò, di presentare al più presto tale dichiarazione.
Nota: abbiamo allegato alla nostra circolare n. 12/2016 la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell’Agenzia delle Entrate. È stato chiarito che nel processo estimativo di centrali di produzione di energia o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle). Per gli impianti fotovoltaici non vengono più considerati gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzione.
2.3 Chiarimenti di „Telefisco“ sulla legge di stabilità
Nel corso di Telefisco 2016, sono stati forniti chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016. Di seguito si riportono le principali conclusioni, che si riferiscono al settore dell’edilizia:
- Come già illustrato nella nostra circolare n. 5/2016, è stato introdotta una detrazione dall'Irpef del 50% dell'Iva corrisposta per l’acquisto di abitazioni a basso impatto energetico da un'impresa costruttrice per i rogiti stipulati entro il 31.12.2016. È stato chiarito che per l'acquisto nel periodo d’imposta 2016 di un’abitazione che l'impresa costruttrice cedente abbia in precedenza concesso in locazione consenta comunque di fruire della detrazione. L’agevolazione, invece, non compete se è stato versato un acconto nel 2015 e la vendita è stipulata nel 2016, in quanto, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo d’imposta 2016 considerato che la detrazione è in vigore dall’1.1.2016. Inoltre non compete se è stato versato un acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017. Ne consegue che si ha diritto alla detrazione se 1) il rogito è stipulato nel 2016 e 2) in misura dell’IVA pagata nel 2016.
- Vendita entro un anno della “prima casa”: la legge di stabilità 2016 ha disposto l'applicabilità dell'agevolazione prima casa anche a chi sia titolare, al momento dell'acquisto, di un'altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio (4% IVA o 2% imposta di registro), a condizione che il contribuente la ceda entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. Nel corso di “Telefisco” è stato chiarito che al contribuente spetta il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, non solo ove il riacquisto segua l'alienazione (e purché avvenga entro un anno da essa), ma anche nel caso in cui l'alienazione della "vecchia" prima casa segua il nuovo acquisto (purché avvenga entro un anno da esso).
- Come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la novità è applicabile anche in caso di acquisti della prima casa per successione o donazione. Resta inteso che, nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato, dovrà risultare l'impegno a trasferire entro un anno l'immobile preposseduto.
2.4 La sostituzione della caldaia e bonus mobili
Per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, il contribuente deve eseguire o degli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali o interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su singole unità abitative. Nella circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, viene aggiunta anche la sostituzione della caldaia in quanto l’intervento è qualificabile come “manutenzione straordinaria”.
2.5 Atti di trasferimento della proprietà di terreni destinati all’edilizia abitativa agevolata
Pro memoria: Come noto, le assegnazioni da parte dei Comuni di terreni destinati all’edilizia abitativa convenzionata soggiacciono dal novembre 2014 (D.L. 133/2014) all’imposta di registro in misura fissa e sono esentati dalle imposte ipo-catastali. L’Agenzia delle Entrate di Bolzano in particolare ha però negli ultimi anni riconosciuto tali agevolazioni unicamente ai terreni comunali in precedenza acquisiti tramite esproprio e non invece tramite ordinario acquisto; un orientamento che la dottrina rifiuta ormai da lungo tempo. Ora viene finalmente chiarito tramite interpretazione autentica che il riconoscimento dell’agevolazione spetta indipendentemente dal titolo attraverso il quale il Comune è entrato in possesso del terreno, e dunque anche nei casi in cui questo sia stato regolarmente acquistato. Lo studio n. 7-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato ha esaminato la norma interpretativa prevista nella legge di stabilità 2016. I notai sono arrivati alla conclusione, che l’agevolazione può essere applicata anche su compravendite di terreni convenzionati tra soggetti privati.
Consiglio: I contribuenti che da novembre 2014 hanno pagato l’imposta di registro proporzionale che, alla luce di quanto sopra esposto risultava dovuta in misura fissa, potranno presentare una richiesta di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate con le modalità illustrate nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 7-2016/T.
- Redditi d’impresa:
3.1 Super-ammortamento
Nel corso dell’annuale conferenza “Telefisco” sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’ammortamento straordinario del 40%, cosiddetto “super ammortamento”. Di seguito i principali chiarimenti forniti:
- L’aumento fittizio della base di calcolo degli ammortamenti d’esercizio non ha alcun effetto sulla disciplina delle “società di comodo”,
- La neutralizzazione dell’ammortamento straordinario va effettuata anche con riferimento al calcolo del reddito minimo. Se il reddito minimo non dovesse venir raggiunto per via dell’ammortamento straordinario, senza il quale invece verrebbe raggiunto, allora l’ammortamento straordinario non sarà da considerare ai fini del test di operatività.
- Viene anche confermato che per i beni acquistati nel periodo che va dal 15 ottobre al 31 dicembre 2015, messi però in funzione solo a partire dall’esercizio 2016, l’ammortamento maggiorato rimane spettante, ma a partire dall’anno di entrata in funzione del bene e dunque dal 2016. L’agevolazione spetta per analogia anche ai beni acquisiti nel citato periodo ma che entreranno in funzione negli anni successivi al 2016. Anche in questi casi, l’ammortamento andrà calcolato e maggiorato a partire dall’anno di entrata in funzione del bene.
- Viene confermato che l’agevolazione spetta anche per l’acquisto dei beni di cosiddetto modico valore (cioè di valore inferiore ad Euro 516,46), specificando che l’ammortamento straordinario non influisce sulle consuete modalità di contabilizzazione a conto economico dell’intera spesa nell’anno di acquisto. Ciò implica che, prendendo ad esempio un bene del valore di 500 Euro, questi verrà come di consueto interamente spesato nell’esercizio, permettendo però di portare a deduzione, nell’anno, un importo maggiorato del 40% e dunque di Euro 700.
- Un ultimo chiarimento è stato fatto in ambito di ammortamento civilistico, specificando che la maggiorazione del 40% è slegata dal coefficiente di ammortamento adottato a livello civilistico che potrebbe infatti essere diverso da quello fiscale, cosiddetto tabellare. La maggiorazione non è dunque da calcolare sull’ammortamento civilistico bensì su quello fiscale di cui al decreto del 31 dicembre 1988. Se in tale tabella, indipendentemente dal coefficiente civilistico adottato, il bene è ammortizzabile con un coefficiente maggiore del 6,5%, allora tale bene potrà beneficiare dell’agevolazione in parola.
3.2 Finanziamenti Sabatini
L’accesso ai finanziamenti agevolati nell’ambito della cosiddetta „legge Sabatini“ viene sensibilmente ampliato. Un decreto del Ministero dell’Economia del 25 gennaio 2016 prevede che i contributi a favore delle PMI che acquistano beni strumentali possano essere concessi a a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della CDP.
Ciò dovrebbe incentivare il ricorso a questa forma di finanziamento a tasso agevolato (attualmente a tasso zero!). Purtroppo il decreto non è ancora stato pubblicato ed è visionabile unicamente sulla homepage del Ministero. Fonti di stampa parlano di un’imminente entrata in vigore del decreto, motivo per il quale per nuove richieste di finanziamento potrebbe forse valer la pena attendere ancora qualche tempo. Va specificato come questo finanziamento Sabatini continui ad avere un importo massimo di Euro 2 milioni con una durata massima di 5 anni.
3.3 Accise e mezzi in comodato
Come risaputo, le imprese di trasporto per conto terzi hanno la possibilità di fare richiesta per il rimborso di una parte dell’accisa versata sui carburanti. Negli ultimi tempi questo rimborso è stato spesso disconosciuto nei casi in cui il relativo mezzo di trasporto era stato messo a disposizione all’azienda utilizzatrice tramite contratto di comodato.
Tale situazione è ampiamente diffusa soprattutto nell’ambito del trasporto pubblico, nel quale una società di trasporto per conto terzi mette a disposizione della società aggiudicataria dell’appalto pubblico i mezzi necessari allo svolgimento dello stesso.
Con la circolare numero 4/D del 23 febbraio 2016, l’Agenzia delle Dogane ha ora chiarito che anche le accise pagate con riferimento a mezzi detenuti tramite contratto di affitto o comodato hanno diritto ad essere rimborsate in capo all’utilizzatore. Ciò non vale però per i trasporti in conto proprio.
Regole particolari valgono inoltre per i consorzi che gestiscono distributori di carburante a favore proprio e dei propri consorziati; doveste essere interessati a tali casi particolari Vi invitiamo a mettervi in contatto con noi.
- Altre novità
4.1 Decreto retribuzioni convenzionali
Il Ministero del Lavoro ha emanato con Provvedimento del 25 gennaio 2016 la nuova tabella delle retribuzioni convenzionali per il 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2016). Questi valori operano tra le altre cose ai fini della determinazione delle contribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero. Se interessati ad approfondire il contenuto di questo decreto non esistate a contattarci.
Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Josef Vieider
scarica circolare C-15-10.03.2016 - Novita