Con la presente circolare intendiamo informarvi su alcune novità recenti delle ultime settimane.
Nuovi limiti per il bilancio di esercizio abbreviato e per il bilancio consolidato
Il D.Lgs. 125/2024 ha stabilito i nuovi limiti per potere redigere il bilancio delle società di capitali in forma di micro-bilancio o bilancio abbreviato e per l’obbligo alla redazione del bilancio consolidato. Le nuove regole – come da direttiva UE 2023/2775/EU – si applicano dal 2024 ovvero per gli esercizi decorrenti a partire dal 1° gennaio 2024. I nuovi parametri non si applicano pro-quota in caso di primo esercizio più lungo o più corto di 12 mesi. Di seguito i nuovi limiti:
Parametro | Bilancio delle | Bilancio | Bilancio consolidato | |
micro-imprese | abbreviato | su base aggregata | su base consolidata | |
Somma di bilancio in Euro | ≤ 220.000 | ≤ 5.500.000 | ≤ 30.000.000 | ≤ 25.000.000 |
Ricavi in Euro | ≤ 440.000 | ≤ 11.000.000 | ≤ 60.000.000 | ≤ 50.000.000 |
Numero dipendenti occupati in media | ≤ 5 | ≤ 50 | ≤ 250 | ≤ 250 |
- In primis vengono adeguati i parametri per il bilancio delle cd. “micro-imprese” (art. 2435-ter C.C.). Le semplificazioni possono essere adottate se nel primo esercizio o di seguito per due esercizi consecutivi non vengono superati due dei seguenti limiti: somma di bilancio 220.000 Euro (in precedenza 175.000 Euro), ricavi delle vendite 440.000 Euro (precedentemente 350.000 Euro) e cinque dipendenti in media (invariato).
- Anche i limiti per il bilancio abbreviato (rinuncia alla relazione sulla gestione, rendiconto finanziario e vari punti in nota integrativa) vengono aumentati del 25%: somma di bilancio 5.500.000 Euro (prima era di 4.400.000 Euro), ricavi di vendita 11.000.000 Euro (in precedenza 8.800.000 Euro); invariato il numero medio degli occupati – 50. Il bilancio abbreviato può essere redatto se nel primo esercizio oppure se per due esercizi consecutivi non si superano due dei limiti di cui sopra. Se si superano almeno due dei suddetti limiti per due anni consecutivi si deve redigere il bilancio in forma ordinaria già a partire da tale secondo esercizio.
- Vengono infine aggiornati anche i parametri per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato. I relativi nuovi limiti sono (su base consolidata): somma di bilancio 25 milioni di Euro (in precedenza 20 milioni), ricavi di vendita 50 milioni di Euro (prima erano 40 milioni), mentre resta invariato il numero medio degli occupati (250 dipendenti). Se si fa il calcolo con i valori su base aggregata invece che a valori netti (base consolidata), i parametri sono aumentati del 20% a 30 milioni di Euro per il totale di bilancio e a 60 milioni per i ricavi di vendita. Si può optare per uno dei due metodi. Per il metodo su base consolidata si deve evidentemente prima procedere almeno per prova ad una elisione dei valori e delle operazioni infragruppo.
Si decade dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, se non si superano due dei suddetti parametri per due esercizi consecutivi. Si deve quindi verificare quando non si ha l’obbligo di redazione del consolidato e non quando non si ricade nell’obbligo (ragionamento all’inverso).
Proroga per il „CIN“
Con la ns. circolare 35/2024 vi avevamo informati sull’obbligo per tutte le strutture ricettive di dotarsi del Codice Identificativo Nazionale – CIN entro il 2 novembre 2024. Nel frattempo tale termine è stato prorogato al 1° gennaio 2025. Sul sito del Ministero del Turismo si trovano molte risposte ai quesiti più frequenti sul tema – FAQ: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/
Comunicazione titolare effettivo
Come noto, a seguito della sentenza del TAR del Lazio del 7 dicembre 2023 che ha sospeso ogni obbligo di comunicazione, regna l’assoluta incertezza. Alcune Camere di Commercio hanno richiesto tali comunicazioni nonostante la sospensione di cui sopra. Ora l’associazione delle CCIAA Unioncamere ha diramato un comunicato congiunto il 29 novembre 2024 con il quale invita tutte le Camere di Commercio a non richiedere adempimenti in tale senso, fintantoché non sarà chiarita la situazione giuridica.
Avvisi bonari sul cassetto fiscale:
Gli avvisi bonari (avvisi di irregolarità) saranno ora disponibili anche sul cassetto fiscale dei contribuenti. Un provvedimento in tale senso è stato adottato dall’Agenzia Entrate il 19 novembre 2024. Eventuali errori presenti o riscontrati dall’Agenzia dovranno comunque essere sempre corretti tramite il canale CIVIS.
Principio di cassa per diritti di superficie
Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2024 i redditi derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie anche su terreno non edificabile (di regola terreni agricoli) per le persone fisiche sono da tassare. Viene ora precisato con Risoluzione 224/2024 che per tale reddito vige il principio di cassa. In particolare, chi avesse costituito un tale diritto in passato e avesse incassato il compenso o anche solo parte di esso nel 2024, dovrà assoggettarlo a tassazione come reddito diverso.
Ecotassa autovetture
Con la legge Finanziaria 2019, come noto, è stata introdotta l’Ecotassa sulle immatricolazioni di autovetture: detto tributo è modulato sulla base delle emissioni in modo progressivo, modificato con la Finanziaria 2021. In base a tali nuovi parametri la tassa si paga a partire da emissioni di 190 g/km (in precedenza 160 g/km). Di recente sono stati effettuati controlli in relazione al versamento del tributo negli anni 2020 e 2021. Per facilitare il versamento della tassa e delle sanzioni tramite mod. F24 Elide, l’Agenzia Entrate ha pubblicato i seguenti codici tributo:
- “A600” denominato “ECOTASSA - articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 - Atto di accertamento”;
- “A601” denominato “ECOTASSA - articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 Atto di accertamento - sanzioni”;
- “A602” denominato “ECOTASSA - articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 - Atto di accertamento - interessi”.
Nel caso abbiate ricevuto contestazioni al riguardo vi invitiamo a prendere contatto con il ns. studio.
Termine di 90 giorni per provare l’avvenuta esportazione – ora anche per cessioni intracomunitarie con ritiro in Italia
Con la risposta ad Interpello n° 236/2024 del 29 novembre, l’Agenzia Entrate ha sancito un’importante facilitazione: a partire dal 1° settembre 2024 anche le cessioni intracomunitarie a soggetti UE con consegna in Italia possono essere effettuate senza applicazione dell’IVA, se entro novanta giorni dalla consegna dei beni viene fornita la prova dell’avvenuta “esportazione” in altro paese UE. Ricordiamo che per le esportazioni extra-UE non si applica l’IVA (non imponibili) anche per beni consegnati in Italia al cessionario, se quest’ultimo li “esporta” entro 90 giorni. Se non viene fornita la prova dell’avvenuta esportazione, è dovuta l’IVA con le sanzioni pari al 50% dell’imposta; sanzione non dovuta se il fornitore italiano regolarizzi il tutto versando l’imposta nei successivi 30 giorni.
Tale regola vale ora anche per le cessioni intracomunitarie con ritiro in Italia da parte del cessionario, peraltro solo per le operazioni compiute a partire dal 1° settembre 2024.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di ulteriori informazioni.
Distinti saluti
Josef Vieider