Di seguito vi informiamo su alcune novitá che riguardano il settore dell’edilizia e dei bonus del settore in generale.
1. Prolungamento del bonus 110% e condizione del 30% entro il 30 settembre 2022
Ricordiamo che il super-bonus doveva esaurirsi per le villette unifamiliari e a schiera, unità autonome in case plurifamiliari il 30 giugno 2022. Vale però il termine prolungato del 31 dicembre 2022, a condizione che sia provato che sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori previsti. Come si prova l’effettuazione dei lavori? In assenza di istruzioni chiare ed univoche la dottrina ha provato a rispondere alla domanda, stabilendo le seguenti regole pratiche:
- la prova deve essere fornita dal direttore dei lavori.
- non è però sufficiente una dichiarazione sostitutiva del direttore dei lavori, ma deve essere predisposta anche un’adeguata documentazione, composta da fatture e documenti di trasporto, calcoli, fotografie e rapporti di lavoro.
- a nostro parere tale documentazione non deve essere approntata entro il 30 settembre, ma successivamente entro breve periodo facendo riferimento al 30 settembre. Ed è necessaria una data certa, ad esempio tramite invio dei documenti con PEC o raccomandata tra il committente e le imprese esecutrici. In caso di committente privato sprovvisto di PEC, potrebbe essere opportuno un invio al Dottore Commercialista incaricato di quest’ultimo da parte dell’impresa esecutrice i lavori
- come va calcolato il suddetto 30%? Parrebbe che il contribuente sia libero di calcolare il 30% o soltanto sui lavori che fruiscono del bonus 110% oppure anche sul totale di tutti i lavori da eseguire in base alla concessione edilizia. Ribadiamo che non rileva il pagamento del 30% dei lavori, ma bensì il fatto di avere portato a termine almeno il 30% dei lavori (in questo senso interrogazione parlamentare n° 5-08270 del 21 giugno 2022).
Importante: se non viene raggiunto tale importo del 30% dei lavori al 30 settembre, si potrà fruire del bonus 110% soltanto per i lavori eseguiti fino al 30 giugno 2022.
Ricordiamo infine che i lavori su condomini non sono soggetti alle anzidette limitazioni ed ai suddetti termini: in tali casi il termine ultimo è come noto il 31 dicembre 2023. Il bonus verrà probabilmente ridotto successivamente al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025.
2. Credito di imposta del 75% per l’abbattimento di barriere architettoniche anche per imprese
Ricordiamo che l’ultima Legge Finanziaria ha introdotto per il 2022 un apposito bonus del 75% per gli interventi volti all’abbattimento di barriere architettoniche. Le soglie di importo massimo agevolabile variano in base alla tipologia di edificio ovvero in base al numero di unità presenti (50.000 Euro per edifici singoli, 40.000 Euro per unità per edifici da 2 a 8 unità, 30.000 Euro per edifici con più di 8 unità).
Dapprima si pensava che tale bonus fosse soltanto previsto per gli edifici abitativi, ma di recente l’Agenzia Entrate con la risposta n° 444 del 6 settembre 2022 ha chiarito che l’agevolazione spetta anche per gli interventi di imprese, ad esempio su un edificio commerciale o di uffici, e indipendentemente dal fatto che sia contabilizzato tra le immobilizzazioni o gli immobili merce.
3. Cessione Superbonus
L’ultima versione del decreto aiuti-bis in corso di rilettura al Senato, ha sancito che la responsabilità solidale delle banche nell’ambito delle cessioni di credito da superbonus è limitata ai casi di dolo o colpa grave. Ciò dovrebbe consentire nuovamente le cessioni di crediti agli istituti di credito.
4. Bonus facciate
Per il 2022 è ancora in vigore il bonus-facciate nella misura ridotta del 60%. Ricordiamo a tale proposito che per le imprese vale il principio della competenza economica, cioè il bonus spetta per le opere/i lavori realizzati nel 2022. Per le persone fisiche/i privati invece vale lo stretto principio di cassa, cioè gli importi devono essere pagati nel 2022, anche per acconti e se i lavori iniziano appena l’anno successivo: soltanto le fatture pagate danno diritto alla detrazione.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Josef Vieider