Di seguito una breve informativa su alcune scadenze prorogate negli ultimi giorni.
1. Invio delle liste clienti e fornitori/spesometri per il 2018
L’invio telematico degli elenchi delle fatture emesse e ricevute per il 2° semestre 2018 ovvero per il 3° e 4° trimestre 2018 scadeva originariamente lo scorso 28 febbraio 2019. Con un comunicato stampa del 27 febbraio scorso il MEF ha annunciato una proroga fino al 30 aprile 2019. Si tratta come noto degli ultimi “spesometri” da inviare in quanto dal 2019, con l’introduzione della fattura elettronica, sono stati aboliti.
2. Elenchi fatture emesse/ricevute a/da soggetti esteri
Gli elenchi delle fatture relative a cessioni e/o acquisti da soggetti esteri, cd. “esterometri“ sono stati introdotti dal 1° gennaio 2019 e contengono le informazioni relative a tutte le fatture emesse a soggetti non residenti e a quelle ricevute, salvo che non siano state emesse le relative fatture elettroniche o siano documentate da bollette doganali. Anche in questo caso la scadenza originaria era fissata per il 28 febbraio 2019 per l’invio delle liste relative al mese di gennaio 2019. Sempre con il medesimo comunicato stampa di cui sopra la scadenza è stata rinviata al 30 aprile 2019, in attesa anche di chiarimenti e spiegazioni sul contenuto della comunicazione.
Ricordiamo che le scadenze delle dichiarazioni Intrastat non sono state spostate.
3. Comunicazioni liquidazioni IVA 4° trimestre 2018
Sempre per il 28 febbraio 2019 era previsto il termine per l’invio della comunicazione delle liquidazioni IVA del quarto trimestre 2018 ovvero per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. Un po’ a sorpresa anche questo termine è stato spostato al 10 aprile 2019. Tale spostamento torna utile a tutti i contribuenti che così possono operare una ricognizione con la dichiarazione annuale IVA.
4. Invio della comunicazione all’ENEA
Come già preannunciato con la ns. circolare 42/2018, dal 2018 è necessario trasmettere una comunicazione all’ENEA se sono stati effettuati lavori di ristrutturazione/risanamento edilizio su immobili abitativi di cui all’art. 16-bis del DPR 917/1986 (con detrazione del “solo” 50% anziché del 65% per gli interventi specifici di risparmio energetico) se tali lavori hanno comunque comportato un risparmio energetico oppure l’utilizzo di fonti rinnovabili. Il termine a regime è di 90 giorni dal termine dei lavori, per i lavori del 2018 era stato previsto un unico termine al 19 febbraio 2019, salvo termine più spostato in avanti se i 90 giorni scadono oltre il 19 febbraio. L’ENEA ha successivamente comunicato sul proprio portale che tale termine del 19 febbraio è spostato al 1° aprile 2019 per tutti i lavori suddetti eseguiti nel 2018.
Nessuna variazione per il termine della comunicazione in relazione ai “soli” lavori di risanamento energetico di cui alla legge 296/2006 (quelli per i quali spetta in gran parte l’agevolazione del 65%), che resta di novanta giorni dalla fine dei lavori stessi.
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Josef Vieider