Verifiche per il passaggio all’anno 2013
Di seguito Vi informiamo in forma sintetica in merito ad alcuni adempimenti da rispettare con il passaggio all’anno nuovo:
- IVA
- Indicazioni generali per il passaggio all’anno nuovo
- La numerazione di fatture, quietanze e documenti di trasporto deve ripartire con il numero 1 a partire dal 1° gennaio 2013. Avvertenza: secondo un’interpretazione letterale della norma le nuove previsioni in materia di fatturazione in vigore a partire dal 2013 ammettono peraltro una numerazione progressiva delle fatture (si veda la nostra separata circolare sul tema).
- L’IVA a credito del mese di dicembre può essere compensata orizzontalmente a partire dal 1. gennaio 2013 (ad esempio compensazione di contributi sociali o ritenute per lavoro dipendente). Il credito dal 1° gennaio 2013 può essere compensato con ritenute per lavoro dipendente, contributi sociali, Inail, ritenute per lavoro autonomo e provvigioni, IRAP, imposte dirette, IMU, diritto Camera di Commercio.
Tuttavia, se la compensazione supera l’importo di 5.000,00 Euro, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- invio della dichiarazione IVA o di una domanda di rimborso trimestrale;
- compensazione del credito solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione IVA, quindi non prima del 16 marzo 2013;
- visto di conformità della dichiarazione IVA, firmato da un revisore contabile o dal consiglio di sorveglianza se superiore a 15.000 Euro.
Inoltre ricordiamo che la compensazione nell’anno solare non può superare Euro 516.456,90 (compensazione orizzontale).
- Rimborso credito IVA 2012: Vi ricordiamo che la richiesta di rimborso IVA per l’anno 2011 può essere consegnata a partire dal 1° febbraio 2013. Consigliamo di consegnare la richiesta non appena possibile, in quanto le domande vengono elaborate in ordine cronologico. Nel caso vogliate affidarci l’incarico per la predisposizione/consegna della Vs. domanda di rimborso IVA, Vi chiediamo di consegnarci la relativa documentazione entro la fine di gennaio.
- Comunicazione IVA di gruppo: la capogruppo che intende liquidare l’IVA nell’ambito del gruppo deve consegnare il modello “IVA 26” all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2013. Il modello e le istruzioni si trovano sul sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.it, „strumenti - modelli“).
1.2 Controllo della periodicità delle liquidazioni IVA
Vi preghiamo di verificare se nel 2013 si possa mantenere la medesima periodicità per la liquidazione dell’IVA:
- I contribuenti che nel 2012 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 Euro per le imprese di servizi, ed a 700.000 Euro per gli altri soggetti IVA (per es. le imprese industriali e commerciali), possono optare nel 2013 per la liquidazione trimestrale dell’IVA. I termini di versamento in caso di liquidazioni trimestrali sono: 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre. Per l’ultimo trimestre l’imposta va pagata entro il 16 marzo (ferma restando la possibilità di effettuare il versamento anche successivamente, entro il termine per il versamento delle imposte risultanti da UNICO). L’opzione per la liquidazione dell’IVA trimestrale e l’eventuale revoca vanno esercitate nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2012.
In caso di liquidazione trimestrale ogni versamento va aumentato dell’1% a titolo di interessi.
- Se sono stati superati i limiti di cui sopra, è obbligatoria la liquidazione mensile.
1.3 Controllo della periodicità delle comunicazioni Intrastat
Ricordiamo che la periodicità per le comunicazioni Intrastat non è determinata su base annua, ma in base ai quattro trimestri precedenti.
Comunicazione
trimestrale |
Contribuenti che non hanno superato la soglia di 50.000,00 Euro nei quattro trimestri precedenti e nel trimestre in corso, sia con riferimento ai beni che con riferimento ai servizi. |
Comunicazione mensile | Gli altri soggetti |
- Contabilità in generale
2.1 Tipo di contabilità
Sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria (con libro inventari, libro mastro e libro giornale, ecc.) tutte le società di capitali ed inoltre tutte le società di persone e le imprese individuali che nel 2011 hanno realizzato un volume d'affari superiore ad Euro 400.000 per le imprese di servizi, e superiore ad Euro 700.000 per tutte le altre attività (es.: imprese industriali e commerciali), come pure quelle imprese che hanno espressamente optato per la contabilità ordinaria.
Se questi importi non sono stati superati si può tenere la contabilità in forma semplificata.
2.2 Contabilità di magazzino
Le imprese che in entrambi gli anni 2010 e 2011 hanno superato ambedue i limiti di Euro 5.164.568,99 per i ricavi e di Euro 1.032.913,80 per le rimanenze finali, sono obbligate a tenere dal 1° gennaio 2013 la contabilità di magazzino.
Se negli anni 2011 e 2012 non sono stati superati i predetti limiti, cessa l’obbligo di tenere la contabilità di magazzino.
2.3 Stampa della contabilità
Ricordiamo che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il 31 dicembre 2012 è scaduto il termine per la stampa del libro giornale 2011 e del libro inventari relativo al bilancio del 31/12/2011. Entro il medesimo termine andavano stampati i registri IVA per l’anno 2011.
Anche per la stampa del libro cespiti vige la medesima scadenza, qualora tale libro sia gestito in forma informatizzata; invece qualora il libro cespiti sia tenuto manualmente, il medesimo andava aggiornato entro il 30 settembre 2012.
Per quanto riguarda il libro inventari, è necessaria la sottoscrizione del legale rappresentante. L’imposta di bollo per il libro giornale ed il libro inventari ammonta a Euro 14,62 per le società di capitali ed enti commerciali, e ad Euro 29,24 per ogni cento pagine per le imprese individuali, le società di persone, le cooperative ed i consorzi.
- Principio di cassa allargato
Le retribuzioni dei dipendenti e dei soggetti ad essi assimilati per l’anno 2012 ai fini fiscali sono deducibili nell’anno 2012 e andranno inclusi nei certificati UNICO dipendenti (CUD) e nelle dichiarazioni dei redditi (Mod. 770), se corrisposti entro il 14 gennaio 2013 (termine posticipato di 2 giorni perché il 12 gennaio cade di sabato).
I compensi ai collaboratori, in particolare quelli in favore dei membri del Consiglio d’Amministrazione, ai fini fiscali sono deducibili nel 2012 se corrisposti entro il 14 gennaio 2013.
Si ricorda infine che il principio di cassa allargato non vale per quegli amministratori dotati di partita IVA, le fatture che si riferiscono ai compensi degli amministratori per essere dedotte nell’esercizio 2012 devono essere state pagate entro il 31 dicembre 2012.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
scarica qui la circolare C-50-31.12.2012 verifiche anno 2013