Come noto il termine “ordinario” per il versamento delle imposte scadeva quest’anno il 2 luglio, considerato che il 30 giugno era sabato. Chi non ha versato a tale data può versare le imposte con la maggiorazione dello 0,4% usufruendo della cd. “proroga di Ferragosto” entro il 20 agosto 2018. Quindi con un tasso di interesse equivalente del 2,98% su base annua si può usufruire di una proroga di ben 49 giorni.
La suddetta proroga vale per tutte le imposte sui redditi ed i tributi legati al versamento delle imposte che scadevanbo il 2 luglio, e cioè:
- Saldo IRES, IRAP e IRPEF per l’anno di imposta 2017;
- 1° acconto delle suddette imposte per il 2018;
- Addizionali IRPEF (comunali e regionali);
- Contributi INPS gestione commercianti e artigiani e gestione separata;
- Imposta sostitutiva sugli affitti (cedolare secca) a saldo ed in acconto;
- Imposta sui patrimoni all‘estero (IVIE e IVAFE).
- Imposta sostitutiva sui capital-gain in regime dichiarativo con indicazione analitica inUNICO;
- Per l’acconto del 20% dei redditi soggetti a tassazione separata e per i quali non è stataoprata alcuna ritenuta alla fonte;
- Per il versamento del saldo da dichiarazione IVA 2017 compreso eventuale adeguamentoda studi di settore;
- Il diritto annuale della Camera di Commercio.
Attenzione: la proroga non valeva per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivlautazoini di partecipazioni e terreni, in quanto tale versamento non era legato alla dichiarazione. Quindi il versamento al 2 luglio – dell’intera imposta o della prima rata di tre – era obbligatorio entro tale data (si veda a tale proposito la nostra circolare).
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.
Josef Vieider