Versamento Acconto IVA 2021 entro lunedì 27 dicembre 2021

Entro lunedì 27 dicembre 2021 scade, come ogni anno, il termine per il versamento dell’acconto annuale IVA. Quest’anno non sono previste esclusioni dal versamento a causa del Covid-19 e pertanto valgono le solite regole generali per la determinazione dell’acconto Iva, che vengono riepilogate qui di seguito:

Modalità e termini di pagamento

L’acconto IVA deve essere versato entro lunedì27 dicembre 2021. Il versamento deve essere effettuato mediante trasmissione telematica del modello di pagamento “F24”. Il versamento deve essere effettuato al centesimo e quindi senza arrotondamenti all’unità di Euro. Non è possibile rateizzare il pagamento.

Codici di versamento

I codici tributo da utilizzare sono il codice 6013 in caso di liquidazione mensile e il codice 6035 in caso di liquidazione trimestrale. Il periodo di riferimento da indicare nel modello “F24” è il “2021”.

Compensazione con crediti Iva

Ricordiamo che eventuali crediti risultanti dall’ultima liquidazione IVA (cioè quella di novembre 2021 oppure quella del 3° trimestre 2021) non possono essere compensati con l’acconto IVA!

L’acconto IVA può invece essere compensato con un qualunque credito ancora disponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi (Unico 2021), dalla dichiarazione IVA annuale, dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770) oppure dalla domanda di rimborso trimestrale dell’IVA. Attenzione: l’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti IRPEF, IRES, IRAP e delle ritenute d’acconto per importi superiori ad Euro 5.000 è possibile soltanto se è stato apposto il visto di conformità alla relativa dichiarazione. Inoltre per il 2021 la soglia massima ammessa per la compensazione orrizzontale è stata aumentata a 2 milioni di Euro.

Esclusioni

L’acconto non è dovuto, se si prevede con assoluta certezza che la liquidazione per il mese di dicembre 2021 (o per l’ultimo trimestre 2021) evidenzierà un credito IVA. Sono inoltre previste una serie di altre esclusioni, ad esempio per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2021 o per coloro che hanno terminato l’attività prima del 30 novembre 2021 (30 settembre in caso di liquidazioni trimestrali) e per coloro che adottano determinati regimi speciali Iva (agricoltori, piccole attività d’impresa ecc.). Ulteriori informazioni in merito vi possono essere fornite telefonicamente.

L’acconto Iva non è dovuto neppure nel caso in cui esso sia di importo inferiore ad Euro 103,29.

Non è inoltre dovuto l’acconto Iva, se nel periodo di riferimento dell’anno precedente (cioè dicembre 2020 o 4° trimestre 2020) la liquidazione ha chiuso a credito (naturalmente prima di detrarre l’acconto versato).

Metodi di calcolo dell’acconto Iva:

Modalità di calcolo

Per il calcolo dell’acconto il contribuente può scegliere uno dei tre metodi di seguito illustrati, a seconda della propria convenienza:

  1. Metodo storico (o regola generale): l’acconto viene calcolato in misura pari all’88% dell’IVA dovuta per il corrispondente periodo dell’anno 2020 (cioè dicembre 2020 o ultimo trimestre 2020).
  2. Metodo previsionale (o 1a variante): l’acconto viene calcolato in misura pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il periodo dell’anno in corso (cioè dicembre 2021 o quarto trimestre 2021). Se di fatto poi emergerà un debito IVA più elevato di quello previsto e l’acconto versato risulterà di conseguenza insufficiente, si renderanno applicabili le relative sanzioni e gli interessi.

Metodo della pre-liquidazione (o 2a variante): va versato l’intero importo (cioè il 100%) dell’IVA a debito risultante da una liquidazione straordinaria da effettuare al 20 dicembre 2021. Questa liquidazione deve essere annotata separatamente nel registro IVA. Il presente metodo è consigliato nei casi in cui la maggior parte del fatturato viene generata negli ultimi giorni del mese di dicembre; applicando questo metodo devono essere comunque considerate tutte le operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2021. Tale casistica riguarda principalmente le consegne di merce effettuate entro tale data, che vengono fatturate poi a fine mese.

Il metodo storico (regola generale)

Se l’acconto viene calcolato applicando il metodo storico, la base per il calcolo dell’88% è l’IVA effettivamente dovuta per lo stesso periodo nell’anno 2020 (dicembre o quarto trimestre), comprensiva dell’acconto ed al netto dei crediti IVA riportati dai periodi precedenti.

Gli importi di riferimento per il calcolo dell’importo sul quale calcolare l’88%, si trovano di regola nella comunicazione delle liquidazioni IVA del quarto trimestre 2020 – mese di dicembre 2020, sommando i righi VP14 e VP13. Se invece è stato compilato il quadro VH nella dichiarazione IVA per il 2020, si devono prendere a riferimento la somma dei righi VH15 più VH17.

In caso di liquidazione trimestrale si distinguono due casi, cioè se il saldo IVA nella dichiarazione annuale era a debito o a credito. Nel primo caso il valore di riferimento si determina così: VL38 meno VL36 più VP13; nel secondo caso invece VP13 meno VL33. Nel caso in cui nella dichiarazione annuale per il 2020 sia stato compilato il quadro VH, si utilizza invece in entrambi i predetti casi, il valore del rigo VH17 al posto di quello del rigo VP13.

Regole specifiche valgono per i contribuenti che liquidano l’IVA del quarto trimestre separatamente e non tramite la dichiarazione annuale (come per es. i distributori di carburante e gli autotrasportatori).

Ricordiamo che nell’ultima dichiarazione annuale IVA il quadro VH andava compilato soltanto nel caso si volessero correggere i dati delle liquidazioni Iva, in precedenza inviate con le apposite comunicazioni.

Di seguito un prospetto riepilogativo per il calcolo dell’acconto (su base storica):

Liquidazione Valori di
riferimento (di regola)
Casi particolari VH*
Mensile VP14 + VP13 VH15 + VH17
Trimestrale
a debito
VL38 –
VL36 + VP13
VL38 – VL36 +
VH17
Trimestrale
a credito
VP13 –
VL33
VH17 – VL33
Liquidazione
trimestrale separata (ad es. autotrasportatori)
VP14 + VP13 VH16 + VH17

* Colonna da considerare soltanto in caso di compilazione del quadro VH Attenzione: Non si devono considerare gli interessidell’1% dovuti per le liquidazioni trimestrali.

Varianti

Se per il calcolo dell’acconto IVA per l’anno 2021 voleste adottare una delle due varianti sopra citate (lettere b) o c)), Vi potete mettere direttamente in contatto telefonicamente con il nostro Studio, così come per la soluzione di casi particolari, come ad esempio il passaggio dalla liquidazione trimestrale a quella mensile e viceversa.

Calcolo dell’acconto tramite il ns. Studio

Per i clienti che ne faranno richiesta, il nostro Studio effettuerà il calcolo dell’acconto IVA, nonché la predisposizione del modello “F24” per il relativo versamento. Per questioni organizzative Vi preghiamo comunque di comunicarcelo entro e non oltre giovedì 23 dicembre 2021.

Sanzioni ed interessi per versamenti tardivi

In caso di versamenti omessi, tardivi oppure insufficienti, è applicabile una sanzione pari al 30% dell’importo dovuto, regolarizzabile tramite ravvedimento, versando le seguenti sanzioni ridotte:

- per i versamenti tardivi eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza originaria, le sanzioni sono pari allo 0,1% dell’importo dovuto per ogni giorno di ritardo;

- per i versamenti tardivi eseguiti tra i 15 ed i 30 giorni, le sanzioni sono l’1,5%;

- per i versamenti tardivi eseguiti dai 31 ai 90 giorni, le sanzioni sono l’1,67%;

- per i versamenti tardivi eseguiti oltre i 90 giorni e fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2021, le sanzioni sono il 3,75% dell’importo dovuto.

Oltre alle sanzioni sono previsti interessi nella misura dello 0,01% annuo, da calcolarsi in base ai giorni di ritardo. Gli interessi e le sanzioni sono versati separatamente, con codice tributo rispettivamente “1991” e “8904”.

Attenzione: l’insufficiente versamento dell’acconto non può essere sanato, versando la differenza dovuta, con il saldo Iva.

Omessi versamenti per l’anno 2020:

Si rammenta che a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015 è stato aumentato da 50.000 Euro a 250.000 Euro l’importo dell’omesso versamento dell’IVA con rilevanza penale. Di conseguenza, chi dovesse avere debiti IVA relativi all’anno 2020 non versati entro il 27 dicembre 2021 di importo superiore a 250.000 Euro, incorrerebbe in un reato penale per il quale è prevista, tra l’altro, la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Vi invitiamo quindi a verificare se per l’anno 2020 dovete ancora versare importi così elevati e Vi ricordiamo che anche per questi omessi versamenti è ancora possibile avvalersi del ravvedimento. La sanzione del 30% si riduce in questo caso al 4,29%. A ciò si aggiungono gli interessi, da calcolare in base al tasso vigente nei vari periodi e da versare separatamente.

Acconto IVA e split payment

Gli enti pubblici e le società assoggettate allo split payment (che quindi non pagano l’IVA ai fornitori, ma la versano direttamente all’erario) sottostanno a norme e regole particolari in relazione all’acconto IVA: se Vi trovate in questa situazione, Vi invitiamo a contattare il ns. studio per chiarire i dettagli del calcolo.

Per eventuali chiarimenti siamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti,

Josef Vieider