Anche quest’anno la tassa sulla vidimazione dei libri sociali va versata al più tardi entro lunedì 18 marzo 2019. La disposizione non è variata rispetto all’anno scorso ed entro tale scadenza le società di capitali dovranno versare la tassa annuale prevista per la vidimazione dei libri sociali, che ammonta a:
• 309,87 Euro, se l’ammontare del capitale sociale delle società di capitali non supera l’importo di 516.456,90 Euro e
• 516,46 Euro, se il capitale sociale supera tale importo.
La data di riferimento per quantificare il capitale sociale è quella del 1° gennaio 2019.
Il versamento va effettuato tramite il modello F24 indicando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”) ed oltre all’importo, il periodo di riferimento, cioè l’anno 2019. Il modello F24 può essere inviato esclusivamente in modalità telematica (home banking o Entratel). Esiste la possibilità di compensare il pagamento con un eventuale credito.
I Consorzi (eccetto quelli con forma giuridica di società di capitali), le società cooperative, le società di persone e le imprese individuali non sono tenute al pagamento della tassa di vidimazione. Questi soggetti, al momento della vidimazione dei singoli libri sociali, sono invece tenuti a versare la tassa di 67,00 Euro ogni 500 pagine. In base alla giurisprudenza prevalente sono tenute al versamento della tassa di vidimazione anche le società di capitali estere, le quali hanno sul territorio nazionale una stabile organizzazione e secondo le norme vigenti devono iscriversi al Registro delle Imprese e tenere una contabilità in Italia. Al contrario le società che sono semplicemente registrate ai fini fiscali in Italia, ma senza iscrizione al Registro delle Imprese dovrebbero essere esonerate dal versamento del tributo.
Una particolarità per le nuove società costituite nel 2018 con esercizio infrannuale: il versamento della tassa di vidimazione è da effettuarsi sia in sede di costituzione, che anche per l’esercizio 2019.
La suddetta tassa di concessione è deducibile sia ai fini IRES, che IRAP e va contabilizzata nella voce B.14 del conto economico (oneri diversi di gestione).
Siccome accade di frequente che il versamento di tale tassa venga dimenticato ed effettuato in ritardo, riassumiamo di seguito le modalità per sanare l’omesso o ritardato versamento. Le opinioni circa l’ammontare delle sanzioni continuano ad essere discordanti: l’Agenzia delle Entrate sostiene la tesi restrittiva che le sanzioni vadano dal 100% al 200%, mentre la dottrina sostiene fortemente la tesi che le sanzioni dovute ammontino al 30%. Unanimi sono invece i pareri sulla riduzione applicabile alle sanzioni in caso di ravvedimento spontaneo: sanzioni ridotte ad 1/10 per ritardi fino a 30 giorni e ad 1/9 per i ritardi fino a 90 giorni. La sanzione ridotta ammonta poi ad 1/8 della sanzione minima per ritardi fino ad un anno, ad 1/7 del minimo fino a due anni e ad 1/6 per ritardi superiori.
Per i giorni di effettivo ritardo vanno anche versati gli interessi, calcolati applicando il tasso legale (pari allo 0,3% per 2018 ed allo 0,8% per il 2019). Gli interessi vanno versati mediante modello F24, con lo stesso codice tributo della tassa. La sanzione invece si versa con mod. F23, indicando “RCC” come codice ufficio, “SZ” come causale, “678T” come codice tributo.
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Josef Vieider