Versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali per le società di capitali. Scadenza: 16 marzo 2016
Anche quest’anno il 16 marzo 2016 scade la tassa annuale di vidimazione. Entro tale scadenza le società di capitali dovranno versare la tassa annuale prevista per la vidimazione dei libri sociali. La tassa è pari a:
- 309,87 Euro, se l’ammontare del capitale sociale delle società di capitali non supera l’importo di 516.456,90 Euro e
- 516,46 Euro, se il capitale sociale supera tale importo.
La data di riferimento per quantificare il capitale sociale è il 1° gennaio del 2016. Il versamento avviene tramite il modulo F24 con il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando oltre all’importo il periodo di riferimento, cioè l’anno 2016. Il modulo F24 può essere inviato esclusivamente in modalità telematica (home banking o Entratel). Esiste la possibilità di compensare il pagamento con un eventuale credito.
Consorzi (eccetto quelli con forma giuridica di società di capitali), società cooperative, società di persone e imprese individuali non sono obbligate al pagamento della tassa di vidimazione. Questi soggetti, già al momento della vidimazione dei libri sociali, versano la tassa di 67,00 Euro ogni 500 pagine. In base alle interpretazioni prevalenti si ritiene che sono soggette al versamento della tassa di vidimazione anche le società di capitali estere, le quali hanno sul territorio nazionale una stabile organizzazione e secondo le norme vigenti devono iscriversi al Registro delle Imprese e tenere una contabilità in Italia. Al contrario le società che sono semplicemente registrate ai fini fiscali dovrebbero essere esonerate dal versamento del tributo.
La suddetta tassa di concessione è detraibile sia ai fini IRES che IRAP e va evidenziata nella posizione B14 del bilancio (oneri diversi di gestione).
L’omesso o ritardato versamento della tassa annuale, a seguito della riforma del sistema sanzionatorio, non è più punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima, anche se al momento sulle home page di CCIAA e Agenzia Entrate sono riportate ancora le vecchie sanzioni. In realtà la sanzione è ridotta al 30% dell’importo dovuto, ridotta ulteriormente al 15% se il ritardo nel versamento non supera i novanta giorni. In caso di ravvedimento operoso le sanzioni sono ancora più basse, ad esempio lo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni. Agli importi così determinati vanno aggiunti gli interessi (dal 2016 al tasso dello 0,2%).
Particolarità di questa tassa: l’imposta e gli interessi vanno versati von il mod. F24, le sanzioni invece con il mod. F23, compilato nel modo seguente:
- Campo n° 6 (codice ufficio): RCC
- Campo n° 9 (causale): SZ
- Campo n° 11(codice tributo): 678T
Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Josef Vieider
scarica la circolare C-14-07.03.2016 -Tassa vidiminazione annuale