Probabilmente siete già stati informati dal vostro Consulente del Lavoro. Di seguito vi forniamo comunque un breve riepilogo della normativa in argomento.
Scopo della normativa
Con il D.Lgs. 24/2023 anche l’Italia ha recepito la Direttiva UE cd. “whistleblowing”. Tale legge deve garantire protezione ai dipendenti che vogliono segnalare anonimamente violazioni delle disposizioni normative italiane o UE commesse in azienda. In altre parole, chi segnala le suddette violazioni commesse in azienda non deve essere di seguito discriminato in ambito professionale (ad es. con esclusioni da promozioni, licenziamento o altre forme di ritorsione).
Soggetti segnalanti protetti
Il novero dei soggetti protetti che potenzialmente possono segnalare le violazioni e molto ampio:
• dipendenti dell’impresa,
• professionisti e lavoratori autonomi che lavorano per l’impresa,
• tirocinanti e volontari,
• soci e membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale,
• altri soggetti che nell’ambito della loro collaborazione con l’impresa rilevano delle violazioni,
• partner del soggetto segnalante e suoi parenti fino al quarto grado.
Sistema di segnalazione
Deve essere approntato un sistema che consenta le segnalazioni così come l’elaborazione delle stesse, in aderenza ai termini ed alle previsioni normative, che prevedono tra l’altro:
1) predisposizione di un canale interno di veicolazione gestito da personale specificatamente formato (l’amministrazione del sistema di segnalazione può essere interna o esterna);
2) una tempestiva lavorazione della segnalazione con invio a) di una conferma di ricevimento al whistleblower entro sette giorni, e b) entro tre mesi di una prima risposta in merito all’andamento della procedura relativa alla violazione segnalata.
Ambito soggettivo – imprese obbligate
- le imprese con almeno 250 occupati sono soggette all’obbligo di mettere a disposizione un canale di segnalazione già dallo scorso 15 luglio 2023;
- le imprese che nell’ultimo anno avevano in media almeno 50 dipendenti devono predisporre adeguati canali di segnalazione anonima per whistleblower entro il prossimo 17 dicembre 2023;
- indipendentemente dal numero di occupati le imprese operanti in settori “sensibili” sono comunque obbligate ad adempire entro il prossimo 17 dicembre 2023 e mettere a punto un sistema di segnalazione. Quali settori sensibili sono considerati in questo ambito:
▪ imprese del settore finanziario (servizi, prodotti ecc.);
▪ imprese particolarmente esposte al rischio di riciclaggio del denaro ed al finanziamento del terrorismo;
▪ imprese del settore della sicurezza die trasporti e tutela dell’ambiente.
Sono inoltre soggette al nuovo obbligo le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, che già hanno adottato il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (che peraltro dovrebbero avere già adottato il sistema di segnalazione anonimo).
Sistema di protezione per i segnalanti
Per i soggetti segnalanti nell’ambito del D.Lgs. 24/2023 vale, oltre al diritto all’anonimato, anche un assoluto divieto di ogni forma di ritorsione. Nel caso si proceda nei confronti del segnalante con un’azione legale, vige la presunzione assoluta che tale azione sia una ritorsione, con inversione della prova a carico del soggetto che ha intrapreso l’azione stessa.
Oggetto delle segnalazioni
Oggetto delle segnalazioni anonime possono essere in generale violazioni amministrative, violazioni nell’ambito contabile oppure violazioni civili e penali, violazioni del modello organizzativo 321/2001, in ambito del codice degli appalti, della sicurezza dei trasporti, comportamenti a danno dell’UE.
Misure necessarie
Per garantire una efficace e ordinata gestione delle segnalazioni di violazioni, le imprese devono:
- approntare appositi canali interni di segnalazione (ad es. e-mail, numero telefonico dedicato ecc.);
- nominare una persona o un ufficio apposito per la gestione die suddetti canali di segnalazione e formarli in modo specifico;
- in alternativa la gestione dei canali di segnalazione può essere affidata a soggetti esterni qualificati con personale istruito allo scopo;
- introdurre una procedura apposita che regoli le varie fasi e le responsabilità delle persone coinvolte;
- informare tutto il personale dell’impresa sulle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, svolgere opera di sensibilizzazione e di formazione sui medesimi temi.
Di regola i Consulenti sono in grado di fornire una piattaforma digitale per introdurre e gestire i canali di segnalazione.
Importante: la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno di segnalazione.Una segnalazione tramite il canale esterno (via A.N.A.C.) è ammessa soltanto nei seguenti casi:
- la segnalazione interna non avuto seguito;
- la segnalazione interna espone il segnalante ad elevato pericolo di ritorsioni.
- sussiste fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Un’ultima indicazione: È probabile che in futuro l’istituzione di un sistema di segnalazione diventi obbligatorio per partecipare a determinate gare ed appalti pubblici così come per fruire di contributi e aiuti pubblici.
Sanzioni amministrative: per chi è obbligato all’istituzione del sistema di segnalazione e non adempie a tale obbligo sono previste sanzione comprese tra 10.000 e 50.000 Euro.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti vi invitiamo a rivolgervi al vostro Consulente del Lavoro.
Distinti saluti
Josef Vieider