Acconto IVA 2017

Acconto IVA 2017

Come ogni anno anche per il 2017 deve essere versato l’acconto annuale IVA, la scadenza è il mercoledì 27 dicembre 2017. Le disposizioni dell’anno scorso sono rimaste invariate e la misura dell’acconto ammonta sempre all’88% della base di riferimento (saldo a debito).

L’acconto è dovuto sull’IVA relativa al mese di dicembre 2017, in caso di liquidazione mensile e sull’IVA relativa all’ultimo trimestre del 2017 in caso di liquidazione trimestrale. L’importo versato a titolo di acconto andrà poi a ridurre l’IVA dovuta per il mese di dicembre 2017, da versare entro il 16 gennaio 2018 in caso di contribuente mensile o quella del quarto trimestre 2017 da versare entro il termine del 16 marzo 2018.

 

Modalità e termini di pagamento L’acconto IVA deve essere versato entro mercoledì 27 dicembre 2017. Il versamento deve essere effettuato mediante trasmissione telematica del modello di pagamento “F24”.

Il versamento deve essere effettuato al centesimo e quindi senza arrotondamenti all’unità di Euro. Non è possibile rateizzare il pagamento.

Codici di versamento I codici tributo da utilizzare sono il codice 6013 in caso di liquidazione mensile e il codice 6035 in caso di liquidazione trimestrale. Il periodo di riferimento da indicare nel modello “F24” è il “2017”.

 

Compensazione con i crediti Attenzione: ricordiamo che eventuali crediti risultanti dall’ultima liquidazione IVA (cioè quella di novembre 2017 oppure quella del 3° trimestre 2017) non possono essere compensati con l’acconto IVA!

L’acconto IVA può invece essere compensato con un qualunque credito ancora disponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi (Unico 2017), dalla dichiarazione IVA annuale, dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770) oppure dalla domanda trimestrale di rimborso dell’IVA.

Attenzione: l’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti IRPEF, IRES, IRAP e delle ritenute d’acconto superiori a Euro 5.000 è possibile soltanto se è stato apposto il visto di conformità alla dichiarazione pertinente.

 

Esclusioni L’acconto non è dovuto, se si prevede con assoluta certezza che la liquidazione per il mese di dicembre 2017 (o per l’ultimo trimestre 2017) evidenzierà un credito IVA. Sono inoltre previste una serie di altre esclusioni, ad esempio per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2017 o per coloro che hanno terminato l’attività prima del 1° dicembre 2017 e per coloro che adottano determinati regimi speciali (agricoltori, piccole attività d`impresa ecc.). Ulteriori informazioni in merito possono essere fornite telefonicamente.

L’acconto non è dovuto neppure nel caso in cui esso sia di importo inferiore ad Euro 103,29.

Non è comunque dovuto l’acconto se nel periodo di riferimento dell’anno precedente (cioè dicembre 2016 o 4° trimestre 2016) la liquidazione chiudeva a credito (naturalmente prima di detrarre l’acconto versato).

 

Modalità di calcolo Per il calcolo dell’acconto il contribuente può scegliere uno dei tre metodi di seguito illustrati, a seconda della propria convenienza:

a)                  Metodo storico (o regola generale): l’acconto viene calcolato in misura pari all’88% dell’IVA dovuta per il corrispondente periodo dell’anno 2016 (cioè dicembre 2016 o ultimo trimestre 2016).

b)                 Metodo previsionale (o 1a variante): l’acconto viene calcolato in misura pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il periodo dell’anno in corso (cioè dicembre 2017 o ultimo trimestre 2017). Se di fatto poi emergerà un debito IVA più elevato di quello previsto e l’acconto versato risulterà di conseguenza insufficiente, si renderanno applicabili le relative sanzioni e gli interessi.

c)                  Metodo della pre-liquidazione (o 2a variante): va versato l’intero importo (il 100%) dell’IVA a debito risultante da una liquidazione straordinaria da effettuare al 20 dicembre 2017. Questa liquidazione deve essere annotata separatamente nel registro IVA. Il presente metodo si consiglia per i casi in cui la maggior parte del fatturato viene generata negli ultimi giorni del mese; applicando questo metodo deve essere comunque considerato l’intero fatturato del mese di dicembre fino al 20 dicembre 2017. Questo riguarda principalmente le consegne della merce effettuate entro tale data che vengono fatturate solo a fine mese.

 
Il metodo storico (regola generale) Se l’acconto viene calcolato applicando il metodo storico, la base per il calcolo dell’88% è l’IVA effettivamente dovuta per lo stesso periodo nell’anno 2016 (dicembre o quarto trimestre), comprensiva dell’acconto ed al netto dei crediti IVA riportati dai periodi precedenti.

·                    Liquidazione mensile: il calcolo dell’acconto avviene con riferimento all’ultima dichiarazione IVA annuale per il 2016. L’importo su cui calcolare l’88% è quello risultante dal rigo VH12.

·                    Liquidazione trimestrale: il calcolo dell’acconto avviene con riferimento all’ultima dichiarazione IVA annuale per il 2016. L’importo su cui calcolare l’88% è il seguente: [VH13 meno VL36 più VL38]. Non si devono aggiungere gli interessi dell’1% (risoluzione ministeriale n. 157/E23 dicembre 2004).

 

Varianti Se per il calcolo dell’acconto IVA per l’anno 2017 volete invece adottare una delle due varianti (lettere b o c), Vi potete mettere direttamente in contatto con il nostro Studio, così come per la soluzione di casi particolari - come il passaggio dalla liquidazione trimestrale a quella mensile e viceversa, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso dell’anno, ecc.

 

Calcolo dell’acconto tramite il ns. Studio Per i clienti che ne faranno richiesta, il nostro Studio effettuerà il calcolo dell’acconto IVA, nonché la predisposizione del modello “F24” per il relativo versamento. Per questioni organizzative Vi preghiamo comunque di comunicarcelo entro e non oltre lunedì 18 dicembre 2017.
 
Sanzioni ed interessi per versamenti tardivi In caso di versamenti tardivi o parziali sono previste sanzioni pari al 30% dell’importo dovuto. Sono previste tuttavia delle riduzioni:

-          - per i versamenti tardivi eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza originaria sono previste sanzioni pari allo 0,1% dell’importo dovuto per ogni giorno;

-          - per i versamenti tardivi eseguiti oltre 15 giorni ma entro 30 giorni dalla scadenza originaria, sono previste sanzioni pari al 1,5% dell’importo dovuto;

-          - per i versamenti tardivi eseguiti oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza originaria, sono previste sanzioni pari al 1,67% dell’importo dovuto;

-          - per i versamenti tardivi eseguiti oltre 90 giorni dalla scadenza originaria ma comunque entro la presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2017 sono previste sanzioni pari al 3,75% dell’importo dovuto.

Oltre alle sanzioni sono previsti interessi dello 0,1% annuo per ogni giorno di effettivo ritardo. Gli interessi e le sanzioni sono versati separatamente con codice tributo rispettivamente “1991” e “8904”. Attenzione: l’insufficiente versamento in acconto non deve essere automaticamente versato a saldo per la differenza.

 

Si rammenta, infine, che a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015 è stato aumentato da 50.000 Euro a 250.000 Euro l’importo dell’omesso versamento dell’IVA con rilevanza penale. Di conseguenza, chi dovesse avere debiti IVA relativi all’anno 2016 non versati entro il 27 dicembre 2017 di importo superiore a 250.000 Euro, incorrerebbe in un reato penale per il quale sono previsti, tra l’altro, la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

 

Acconto IVA e split payment

Gli enti pubblici e le società assoggettate allo split payment (che quindi non pagano l’IVA ai fornitori ma la versano direttamente all’erario) sottostanno a norme e regole particolari in relazione all’acconto IVA: se vi trovate in questa situazione vi invitiamo a contattare il ns. studio per chiarire i dettagli del calcolo.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-44-07.12.2017_Acconto IVA 2017