Acconto Iva per l’anno 2011

Acconto Iva per l’anno 2011

Il 27 dicembre 2011 scade il versamento dell’acconto dell’IVA. Le disposizioni dell’anno scorso sono rimaste invariate e la misura dell’acconto ammonta sempre all’88%. È necessario fare particolare attenzione alle restrizioni esistenti con riferimento alle compensazioni del credito IVA.

L’acconto è dovuto sull’Iva relativa al mese di dicembre 2011, in caso di liquidazione mensile e sull’Iva relativa all’ultimo trimestre del 2011 in caso di liquidazione trimestrale. L’importo versato a titolo di acconto andrà poi a ridurre l’Iva da versare entro il 16 gennaio 2012 (relativa al mese di dicembre 2011) in caso di pagamento mensile ed in caso di pagamento trimestrale, quella da versare entro il termine per la liquidazione del quarto trimestre 2011 (il 16 marzo 2012 oppure, per i contribuenti che presenteranno il modello “Unico”, versando gli interessi, entro il termine per i versamenti delle imposte dirette).

 

Modalità e termini di pagamento L’acconto Iva deve essere versato entro martedí 27 dicembre 2011. Il versamento deve essere effettuato mediante trasmissione elettronica del modello di pagamento “F24”.

Il versamento deve essere effettuato al centesimo e quindi senza arrotondamenti all’unità di Euro. Si adottano quindi le regole generali di arrotondamento (arrotondamento matematico al centesimo). Non è possibile rateizzare il pagamento.

   
Codici di versamento I codici tributo da utilizzare sono il codice 6013 in caso di liquidazione mensile e il codice 6035 in caso di liquidazione trimestrale. Il periodo di riferimento da indicare nel modello “F24” è il “2011”.

 

Compensazione con i crediti Attenzione: eventuali crediti risultanti dall’ultima liquidazione IVA (cioè quella di novembre 2011 oppure del 3° trimestre 2011) non possono essere compensati con l’acconto IVA!

L’acconto Iva può invece essere compensato con un qualunque credito ancora disponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi (Unico 2011), dalla dichiarazione Iva annuale, dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770) oppure dalla domanda trimestrale di rimborso dell’Iva.

Vi preghiamo di controllare attentamente che tale eventuale credito sia effettivamente ancora disponibile e che non sia già stato utilizzato per compensare altri pagamenti di imposte.

   
Esclusioni L’acconto non è dovuto, se si prevede con assoluta certezza che la liquidazione per il mese di dicembre 2011 (o per l’ultimo trimestre 2011) evidenzierà un credito Iva. Sono inoltre previste una serie di altre esclusioni, ad esempio per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2011 o per coloro che hanno terminato l’attività prima del 1° dicembre 2011 e per coloro che adottano determinati regimi speciali (agricoltori, piccole attività d`impresa ecc…). Ulteriori informazioni in merito possono essere fornite telefonicamente.

L’acconto non è dovuto neppure nel caso in cui esso sia di importo inferiore a Euro 103,29.

Non è comunque dovuto l’acconto se nel periodo di riferimento dell’anno precedente (cioè dicembre 2010 o 4. Trimestre 2010) la società risultava a credito – naturalmente al lordo dell’acconto versato.

   
Modalità di calcolo Per il calcolo dell’acconto il contribuente può scegliere uno dei tre metodi di seguito illustrati, a seconda della propria convenienza:

a)        Metodo storico (o regola generale): l’acconto viene calcolato in misura pari all’88% dell’Iva dovuta per il corrispondente periodo dell’anno 2010 (cioè dicembre 2010 o ultimo trimestre 2010).

b)        Metodo previsionale (o 1a variante): l’acconto (88 percento) viene calcolato in misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il periodo dell’anno in corso (cioè dicembre 2011 o ultimo trimestre 2011). Se di fatto poi emergerá un debito Iva più elevato di quello previsto e l’acconto versato risulterá di conseguenza insufficiente, si renderanno applicabili le relative sanzioni e gli interessi.

c)   Metodo della pre-liquidazione (o 2a variante): va versato l’intero importo (100 %) dell’Iva a debito risultante da una liquidazione straordinaria da effettuare al 20 dicembre 2011. Questa liquidazione deve essere annotata separatamente nel registro Iva.

   
Il metodo storico (regola generale) Se l’acconto viene calcolato applicando il metodo storico, la base per il calcolo dell’88%  è l’Iva effettivamente dovuta per lo stesso periodo nell’anno 2010 (dicembre o quarto trimestre), comprensiva dell’acconto ed al netto dei crediti Iva riportati dai periodi precedenti.

·           Liquidazione mensile: il calcolo dell’acconto avviene con riferimento all’ultima dichiarazione IVA annuale (Iva singola 2011 o ricompresa in Unico 2011). L’importo su cui calcolare l’88% è quello  risultante dal rigo VH12.

·           Liquidazione trimestrale: il calcolo dell’acconto avviene con riferimento all’ultima dichiarazione IVA annuale (Iva singola 2011 o ricompresa in Unico 2011). L’importo su cui calcolare l’88% è il seguente: [VH13 meno VL36 più VL38]. Gli interessi dell’1% non vanno considerati nel calcolo (risoluzione ministeriale n. 157/E23 dicembre 2004).

   

Cessione di auto proveniente dalla UE

 

 

Una modalità particolare di individuazione della base di calcolo dell’acconto Iva è prevista per coloro che nel corso del 2010, in seguito alla prima cessione interna di veicoli oggetto di un precedente acquisto intracomunitario, hanno effettuato il versamento della relativa Iva nel mese di dicembre 2010 o nel quarto trimestre 2010. Questi soggetti dovranno determinare la base imponibile dell’acconto Iva per il 2011 considerando il saldo della liquidazione IVA di dicembre 2010 al lordo dei versamenti effettuati con il modello F24 auto UE, quindi devono tenere conto anche dell’importo indicato al rigo VH31 della dichiarazione Iva annuale.
   
Varianti Se per il calcolo dell’acconto Iva per l’anno 2011 volete adottare una delle due varianti (lettere b o c), Vi potete mettere direttamente in contatto con il nostro Studio, così come per la soluzione di casi particolari - come il passaggio dalla liquidazione trimestrale a quella mensile e viceversa, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso dell’anno, ecc..

 

Calcolo dell’acconto tramite lo Studio Per i clienti che ne faranno richiesta, il nostro Studio effettuerà il calcolo dell’acconto Iva, nonché la predisposizione del modello “F24” per il relativo versamento. Per questioni organizzative Vi preghiamo comunque di comunicarcelo entro e non oltre mercoledì 15 dicembre 2011.
   

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-45 - Acconto Iva