Adempimenti fiscali agosto 2011

Adempimenti fiscali agosto 2011

Come già anticipato nella nostra circolare n. 23 del 18 maggio 2011 anche quest’anno è stata disposta la “proroga di Ferragosto”, in base alla quale i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il mod. F24, scadenti tra l’1 e il 21.8.2011, possono essere adempiuti entro lunedì 22 agosto 2011 senza alcuna maggiorazione.

Tale proroga si estende anche alla presentazione telematica dei modd. 770 Semplificato e Ordinario e del mod. IVA TR (rimborso IVA trimestrale) il cui termine è “slittato” al 1.8 (data interessata dalla proroga) in quanto il 31.7 cade di domenica, e quindi al 22.8.2011.

Non sono interessati dalla proroga tutti i versamenti di imposte, contributi, ecc. dei contribuenti che scelgono di versare la prima rata o l’intero importo di quanto risultante dal mod. UNICO 2011 con la maggiorazione dello 0,40% entro il 5 agosto: tale termine di versamento, quindi, rimane invariato!

 

Di seguito gli effetti della proroga:

 

Il differimento interessa tutte le scadenze che ricadono nel periodo tra lunedì 1° agosto e domenica 21 agosto 2011. Esse sono prorogate a lunedì 22 agosto 2011, come anche negli anni passati, senza alcun aggravio di interessi o sanzioni.

La proroga riguarda esclusivamente i versamenti (imposte, tributi e contributi) da effettuare utilizzando il mod. F24, con esclusione quindi di quelli relativi alle somme che prevedono l’utilizzo del mod. F23 (ad esempio, imposta di registro, catastale, bollo).

I termini dei principali versamenti e degli adempimenti scadenti dal 1.8 al 21.8 possono essere così riepilogati:

 

  1. Versamenti interessati dalla proroga:

 

- Versamenti periodici: Trattasi dei versamenti che altrimenti si sarebbero dovuti effettuare entro il 16 agosto. Tra gli altri vi sono i versamenti IVA (mensili di luglio e quelli del 2° trimestre), le ritenute di luglio, gli oneri sociali e previdenziali quali INPS, INAIL ed Enasarco. Sono interessati dalla proroga anche la seconda rata fissa dei contributi previdenziali INPS di commercianti ed artigiani e i contributi per la gestione separata INPS, con scadenza originaria al 16 agosto 2011.

- Versamenti rateali da UNICO: i contribuenti come noto possono versare le imposte a rate. Le persone fisiche tenute al versamento della 2° rata entro il 31.7 (che, cadendo di domenica, slitta all’1.8) e i titolari di partita IVA tenuti al versamento della 3° rata entro il 16.8 possono versare quanto dovuto entro il 22.8.

 

  1. Adempimenti interessati dalla proroga:

 

Il decreto in esame estende la proroga anche agli “adempimenti fiscali“ in scadenza nel periodo compreso tra l‘1.8 e il 21.8.2011:

- Comunicazione dichiarazioni d’intento: presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di luglio entro il 22 agosto anziché il 16 agosto;

- IVA credito trimestrale 2° trimestre 2011: presentazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, della richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR, prorogata al 22 agosto 2011;

- dichiarazione del sostituto d’imposta (modd. 770/2011 Semplificato e Ordinario): invio telematico, diretto o tramite intermediario abilitato del mod. 770 Semplificato e Ordinario relativo al 2010 entro il 22 agosto anziché il 1° agosto. La proroga si estende anche agli adempimenti collegati alla presentazione della dichiarazione (ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa).

- ai sensi del d.lgs. n. 26/2007 la proroga riguarda anche i versamenti dell’imposta di fabbricazione (accise relative ai prodotti energetici) che scadrebbero il 16 agosto 2011: anche questa scadenza è prorogata al 22 agosto.

- La proroga al 22.8.2011 si riflette anche sul termine entro il quale è possibile effettuare la regolarizzazione con il pagamento della sanzione ridotta nella misura del 2% ovvero 3% (1/15 ovvero 1/10 del minimo), dei versamenti omessi o insufficienti la cui scadenza “naturale” dei 15 ovvero 30 giorni per usufruire del c.d. “ravvedimento breve” cade nel periodo di proroga (1.8 – 20.8), quali, ad esempio, il versamento delle ritenute operate nel mese di giugno o delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2011 per i soggetti che hanno scelto il differimento al 18.7.2011. Per tali importi, dal 23.8.2011, il ravvedimento potrà comunque essere effettuato, ma con l’applicazione della sanzione ridotta pari al 3,75% (1/8 del minimo), ossia usufruendo del c.d. “ravvedimento lungo”.

- La proroga al 22 agosto 2011 interessa anche la comunicazione delle operazioni con operatori “black list“ relative a giugno 2011 (soggetti mensili) o al secondo trimestre (soggetti trimestrali).

 

Attenzione: Anche quest’anno – come già l’anno precedente – la presentazione in via telematica degli elenchi INTRASTAT relativi a luglio (soggetti mensili) va effettuata entro l’ordinario termine del 25 agosto 2011. Negli anni precedenti era prevista la proroga fino ad inizio settembre.

 

Si ribadisce infine che sono esclusi dalla proroga le somme che prevedono l’utilizzo del mod. F23 (ad esempio, imposta di registro, catastale, bollo) che sono quindi da versare entro l’ordinario termine. Ciò significa che ad esempio le registrazioni di contratti di affitto non usufruiscono della proroga.

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

scarica qui la circolare C-27- adempimenti fiscali agosto 2011