Affidamento di autoveicoli a terzi per oltre 30 giorni

Affidamento di autoveicoli a terzi per oltre 30 giorni

Con la nostra circolare n. 38/2014 Vi avevamo informati circa l’obbligo di comunicazione dell’affidamento di autoveicoli a terzi con durata superiore a 30 giorni. L’obbligo riguarda i nuovi affidamenti di veicoli iniziati a decorrere dal 3 novembre 2014. Nel frattempo Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con la circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014, il Ministero degli Interni con la circolare n. 300/A/7812/14/106/16 e l’ACI con la circolare n. 6498, entrambe del 31 ottobre 2014, hanno emanato istruzioni e disposizioni, che in certi casi comportano anche notevoli semplificazioni. Di seguito riportiamo, a completamento della nostra precedente circolare, i principali chiarimenti: innanzitutto il Ministero dei Trasporti ha precisato che vige l’obbligo di comunicazione solo quando l’affidamento gratuito del veicolo supera un periodo di 30 giorni continuativi; al contrario non sussiste tale obbligo se, ad esempio, l’affidamento si riferisce a più di 30 giorni distribuiti sporadicamente nell’arco dell’anno. La comunicazione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di stipula del relativo contratto (noleggio, locazione ecc.).

Per l’affidamento di veicoli ai dipendenti da parte del datore di lavoro viene chiarito, anche parzialmente in contrasto con le precedenti istruzioni, che:

  • non è necessaria alcuna comunicazione, se il veicolo viene concesso in “fringe benefit”, infatti tale fattispecie non rappresenta un affidamento a titolo gratuito;
  • non deve essere effettuata la comunicazione quando viene concesso un veicolo in uso promiscuo (per i fini aziendali e privati) ad un dipendente, in quanto l’obbligo di comunicazione è previsto esclusivamente per utilizzi privati/personali;
  • non sussiste obbligo di comunicazione neppure quando il veicolo è affidato a più di un dipendente, in questo caso non si verificano i requisiti della esclusività e dell’utilizzo continuativo.

Le esenzioni dall’annotazione sopra illustrate valgono sia per i lavoratori dipendenti che per gli amministratori delle società e per i collaboratori coordinati e continuativi o a progetto dell’impresa.

Il Ministero degli Interni ha precisato nella propria circolare che il comodato di veicoli (indipendentemente che il contratto sia stato concluso in forma orale o scritta) deve essere comunicato se prevede un utilizzo esclusivo, personale e continuativo superiore a 30 giorni del veicolo. Si confermano quindi i casi di esclusione sopra esposti. Con riferimento al comodato a titolo gratuito di veicoli a familiari è prevista un’ulteriore esclusione dall’obbligo di comunicazione per i familiari conviventi. Viene anche chiarito che anche in caso di familiari non conviventi non sussiste l’obbligo di comunicazione se il comodato non prevede l’utilizzo esclusivo, personale e continuativo del veicolo. Se il veicolo viene utilizzato da più persone (per es. moglie e figli) decade comunque l’obbligo di comunicazione.

Le circolari confermano che le norme non hanno efficacia retroattiva e quindi non trova applicazione per i contratti stipulati prima del 3 novembre 2014.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio è stato chiarito che le sanzioni amministrative (da 705 a 3.526 Euro) non saranno irrogate prima del 4 dicembre 2014: un contratto stipulato il 3 novembre doveva essere comunicato al più tardi il 3 dicembre 2014. Non è altresì punibile il fatto di non custodire nel veicolo i documenti relativi alla comunicazione.

Nella circolare dell’ACI è contenuta un’interessante semplificazione con riferimento alle ristrutturazioni aziendali: quando in seguito ad esempio ad una fusione o scissione non sussiste un soggetto giuridico nuovo proprietario del veicolo, è sufficiente far annotare la nuova denominazione sociale sulla carta di circolazione e decade l’obbligo di iscrizione al PRA.

In conclusione si consiglia di stipulare eventuali convenzioni con cui vengono affidati autoveicoli sempre in forma scritta, tenendo in considerazione le informazioni sopra esposte in merito all’obbligo di comunicazione del detentore.

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieid

scarica qui la circolare C-44-02.12.2014 Affidamento autoveicoli a terzi