Agevolazioni alle imprese della Provincia Autonoma di Bolzano – modifiche introdotte a partire dal 1° gennaio 2011

Agevolazioni alle imprese della Provincia Autonoma di Bolzano – modifiche introdotte a partire dal 1° gennaio 2011

Con la delibera della giunta provinciale n. 2218 del 30 dicembre 2010 vengono introdotte sostanziali modifiche ai criteri di assegnazione delle agevolazioni economiche provinciali. I nuovi criteri d’assegnazione pubblicati in allegato al Bollettino Ufficiale della Regione n. 4/I) del 25 gennaio 2011, verranno applicati retroattivamente a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Alleghiamo a questa circolare le linee guida, cosi come pubblicate nel Bollettino Ufficiale, e di seguito esponiamo le principali modifiche introdotte:

Cancellazioni:
- Sono abolite le misure per gli investimenti ambientali contenute nel capo III.
- Sono aboliti i contributi contenuti nell’articolo 19 del Capo V (supporto per servizi di consulenza),  relativi ai costi per viaggi, vitto e alloggio dei destinatari della formazione.
- Inoltre sono aboliti gli aiuti alle imprese fondate da lavoratori licenziati contenuti nel Capo VI.
- Infine risultano aboliti nel Capo VIII  gli aiuti per la creazione di siti web, missioni di delegazioni commerciali, modelli, simulazioni al computer, ecc.

 Modifiche:

I cambiamenti riguardano principalmente le seguenti aeree:

- Viene ridefinito il concetto di impresa di trasporto (p. 12).

- Viene ridisciplinato l’accesso agli aiuti provinciali del settore turistico (p. 12).

- Nell'articolo 4 vengono ridefinite le modalità di presentazione della domanda (Capo I), dove l’ultimo comma aggiunge la possibilità´, secondo gli esperti ad oggi comunque ritenuta in contrasto con la normativa Europea, di presentazione di domande anche da parte di stabili organizzazioni di imprese straniere.

- L'articolo 5 introduce una proroga, previa richiesta motivata, dei termini di conclusione dell’investimento fino a due anni.

- L'articolo 6 prevede la liquidazione preferenziale del contributo nel caso di particolare disagio sociale (p.es. grave malattia).
- L'articolo 9, punto 2, regola la possibilità di acquisizione agevolata di beni immobili da procedure di fallimento e dalle transazioni giudiziarie: viene infatti tolta l’esclusione dagli aiuti alle imprese associate o collegate e ai parenti del fallito.
- All'articolo 14 viene innalzata la soglia minima in funzione del numero dei dipendenti dei costi d’acquisto su singoli investimenti in beni materiali a 1.000 € e a 3.000 €.
- Nell'articolo 15 vengono completamente rideterminati i limiti minimi e massimi degli investimenti in beni strumentali incentivabili secondo la tabella A contenuta in detto articolo.
- Capo V: prevede una nuova regolamentazione delle spese per consulenze ammesse e delle relative aliquote di agevolazione.
- Capo VIII: sono state riviste sia le iniziative incentivabili sia il livello di contributi per il sostegno all’ internazionalizzazione.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci e saremo inoltre a disposizione per assistervi nell'invio delle domande.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-10- contributi provincia autonoma Bolzano

scarica qui l'allegato C-10-25.01.2011 allegato