Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (55%) e la ristrutturazione (50%) di unità abitative

Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (55%) e la ristrutturazione (50%) di unità abitative

Terminerà il 30 giugno 2013 – ma una proroga sembra certa - il periodo nel quale poter beneficiare dell’agevolazione fiscale del 55% prevista per le opere di risanamento energetico e di quella del 50% prevista per le ristrutturazioni di unità abitative, la quale dopo tale data sarà ripristinata ai valori originari previsti dall’art 16-bis del TUIR, ovvero un’aliquota di detrazione del 36% ed un importo massimo delle spese documentabili di 48.000 Euro, anziché 96.000 Euro.

Di una proroga delle agevolazioni nella attuale formulazione si sta discutendo da parecchio tempo, soprattutto alla luce della perdurante situazione di crisi nella quale si trova il settore edile. La crisi di liquidità dello Stato ha però sino ad ora impedito di prendere decisioniridotti spazi di manovra. Le ultime indiscrezioni sulla stampa lasciano tendono verso una proroga dell’agevolazione del 55% fino alla fine del 2013. L’agevolazione prevista invece per le ristrutturazioni generiche pare invece destinata al ripristino nei termini originari di cui al citato articolo 16-bis del TUIR (36% e 48.000 €).

In tale contesto, vorremmo con la presente informarvi su alcune novità ed interpretazioni in tema in tema di ristrutturazioni, rese note dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013:

 

  1. Chiarimenti sull’agevolazione fiscale del 36%:

 

1.1. Scelta delle spese di ristrutturazione sostenute nel 2012

Per le spese di ristrutturazione sostenute nel corso del 2012, la data di pagamento delle stesse incide sull’agevolazione di cui è possibile beneficiare; rispettivamente il 36% con limite di 48.000 Euro per le spese sostenute prima del 26 giugno ed il 50% con limite di 96.000 Euro per quelle sostenute dopo tale data. La circolare chiarisce come sia facoltà del contribuente che abbia sostenuto spese sia prima che dopo tale data, scegliere di quale tipo di agevolazione usufruire. Non è infatti fatto obbligo di rispettare l’ordine cronologico dei pagamenti per richiedere l’agevolazione. Si potrà dunque liberamente decidere su quali spese e per quale periodo calcolare la rispettiva detrazione, sempre tenendo presente che, in caso di spese sufficienti (pari o superiori a 96.000 Euro) sostenute dopo il 26 giugno, converrà ignorare quanto eventualmente speso nel primo semestre e beneficiare della detrazione su di queste. La convenienza a scegliere di utilizzare l’agevolazione del 50% si avrà se le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 ammontano ad almeno 34.560 Euro. In altri casi si dovrà valutare attentamente la situazione.

 

1.2. Nessuna comunicazione per spese superiori ai 51.645,69 Euro

Al fine di poter beneficiare dell’agevolazione del 36%, nel caso di lavori di importo superiore ai 51.645,69 €, in passato era necessario presentare all’Agenzia una specifica relazione di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o altro tecnico abilitato). Relazione che andava presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno in cui i lavori erano stati eseguiti. Di fatto tale comunicazione era stata abrogata in quanto il limite massimo della spesa agevolabile era stato stabilito in 48.000 Euro. Con l’innalzamento di questo a 96.000 Euro, si riteneva necessario dover adempiere nuovamente a tale obbligo. La circolare dell’Agenzia ha specificato come tale adempimento non sia comunque dovuto.

 

1.3. Decesso del conduttore e successione dell’agevolazione del 36%

La circolare chiarisce anche un caso molto particolare: in caso di morte del locatario che aveva beneficiato della detrazione del 36%, a chi spetta la detrazione residua? I decimi non utilizzati della detrazione spettano a colui che subentra nel contratto di locazione in qualità di erede.

 

1.4. Separazione dei coniugi e bonus del 36%

Infine viene chiarito come, nel caso di separazione legale, il coniuge al quale viene assegnato l’appartamento di proprietà dell’altro coniuge, pur non essendo proprietario ne conduttore, ha diritto alla detrazione del 36% sulle spese che egli sosterrà in seguito all’assegnazione. Il diritto a godere della detrazione d’imposta è quindi riconosciuto in base ad una sentenza di assegnazione.

 

  1. Chiarimenti sull’agevolazione fiscale del 55%:

 

2.1. Comunicazioni all‘ENEA

La circolare ricorda come al fine di poter beneficiare dell’agevolazione del 55%, non è necessario che i lavori di ristrutturazione si concludano entro il 30 giugno 2013. Importante è ricordare però che per i pagamenti successivi a tale data (per le persone fisiche, per le persone giuridiche vale invece il principio di competenza) non spetta più alcuna detrazione.

Altra importante precisazione viene fatta con riguardo alla comunicazione ENEA da effettuarsi entro 90 giorni dal termine dei lavori: per termine dei lavori non va intesa la data del 30 giugno 2013 bensì l’effettiva data di termine degli stessi, che può anche essere successiva.

 

2.3. Comunicazione rettificativa all’ENEA

Viene anche chiarito come, nel caso di lavori conclusisi nell’anno 2012 (per i quali andava presentata regolare comunicazione all’ENEA) e per i quali siano state sostenute ulteriori spese nel corso del 2013 non documentate nella comunicazione fatta per i lavori del 2012, sia possibile effettuare una seconda comunicazione all’ENEA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 (30 settembre 2014). Nessuna sanzione è in questo caso dovuta.

 

2.4. Omessa comunicazione all’ENEA

La circolare prevede infine la possibilità di sanare l’omessa comunicazione all’ENEA. Viene infatti chiarito come la cosiddetta “remissione in bonis” di cui al D.L. 16/2012 sia utilizzabile anche per questo genere di comunicazione. Ne consegue che, colui che avesse omesso di presentare la comunicazione all’ENEA, non perde il diritto alla detrazione del 55% se:

- entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza del termine dei 90 giorni, presenta la comunicazione all’ENEA e

- versa una sanzione amministrativa di 258 Euro con codice tributo 8114.

In tal senso vi invitiamo a verificare se per i lavori conclusisi nell’anno 2012 sia stata regolarmente effettuata comunicazione all’ENEA, ricordandovi come in caso contrario il termine entro il quale ravvedere con la procedura di cui sopra è il 30 settembre 2013. Il ravvedimento è precluso al contribuente che nel frattempo fosse assoggettato a verifica fiscale.

Il ravvedimento è inoltre necessario nel caso in cui la precedente comunicazione inviata direttamente all’Amministrazione finanziaria ovvero inoltrata dal proprio tecnico sia stata oggetto di annullamento. Infine non è necessario il ravvedimento per quelle comunicazioni che, correttamente compilate dal tecnico, non sia stato possibile inoltrare per via di problemi tecnici imputabili all’ENEA stessa.

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo come sempre a vostra disposizione,

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-18- 30.05.2013 - Agevolazioni Edilizia 50-55%