Agevolazioni per gli autotrasportatori

Agevolazioni per gli autotrasportatori

Con un comunicato stampa dell’8 maggio 2013, l’Agenzia delle entrate ha confermato due agevolazioni per gli autotrasportatori. La prima riguarda una vasta platea di soggetti, mentre la seconda è riservata esclusivamente ai soggetti in contabilità semplificata.

 

  1. Credito di imposta per i premi di assicurazione versati nel 2012

 

Le imprese di autotrasporto merci, per conto terzi o proprio, possono recuperare anche quest’anno fino ad un importo massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2012 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione. I veicoli oggetto dell’agevolazione sono esclusivamente quelli adibiti a trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Tale limite è da verificare per ogni singolo veicolo.

Il credito di imposta è utilizzabile tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013, tramite compensazione in modello F24 con qualsiasi altra tassa o imposta. Il codice tributo da utilizzare per il credito è 6793 ed il periodo l’anno 2013.

La compensazione non rientra nel limite massimo di € 516.456 previsto per le compensazioni annue operate tramite modello F24. Un rimborso del credito non è praticabile, rimanendo quella della compensazione l’unica strada percorribile.

Da non dimenticare è che se effettuata, tale compensazione sarà da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013, da presentare nel 2014.

 

  1. Deduzione forfetaria di spese non documentate

 

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66 comma 5, primo periodo del TUIR) per il periodo di imposta 2012.

La misura della deduzione è rimasta invariata rispetto allo scorso anno.

Nello specifico, per i trasporti all’esterno del proprio Comune di residenza ma all’interno della Regione e delle Regioni confinanti, spetta una deduzione forfetaria giornaliera per le spese pari ad € 56. Per trasporti all’interno del proprio Comune invece, la deduzione giornaliera è fissata in € 19,60.

Per trasporti al difuori della Regione e delle Regioni direttamente confinanti, la deduzione giornaliera è fissata in € 92.

 

Queste deduzioni sono valide unicamente per gli autotrasportatori in conto terzi che beneficiano del regime di contabilità semplificata. Si tratta nello specifico degli imprenditori individuali e delle società di persone con un fatturato annuo inferiore ad € 400.000.

Ulteriore clausola è che il trasporto sia effettuato direttamente dal titolare dell’impresa individuale, ovvero dai soci amministratori della società di persone.

 

Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-27 - 04.07.13 - agevolazioni per gli autotrasportatori