Agevolazioni per la ristrutturazione di abitazioni (50%) e per il risanamento energetico (55%) – proroga dei termini

Agevolazioni per la ristrutturazione di abitazioni (50%) e per il risanamento energetico (55%) – proroga dei termini

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 31 maggio scorso un decreto con il quale vengono prorogate oltre il 30 giugno 2013 le agevolazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per il risanamento energetico. Vi sono anche alcune interessanti novità, quale ad esempio il contributo per l’acquisto di mobili ed altre. La norma è entrata in vigore con la data di oggi e dovrà essere convertita in legge. Non sono da escludere modifiche in sede di conversione. Di seguito i dettagli

 

1. Detrazione del 36%

 

La detrazione temporanea del 50% (invece di quella del 36% prevista all’art. 16-bis del TUIR) resta in vigore almeno fino al 31 dicembre 2013, poi si dovrebbe ritornare a “regime” con il 36% di detrazione.

Tutti i presupposti soggettivi, oggettivi e formali per usufruire di tale agevolazione sono rimasti invariati e vi rimandiamo alle ns. numerose precedenti circolari in argomento.

Trattandosi di una semplice proroga si ritiene che riguardi anche l’acquisto di abitazioni recuperate e cedute dalle imprese che hanno effettuato i lavori. Si ricorda che in tale caso l’agevolazione spetta sul 25% del prezzo, con il massimale di 96.000 Euro, per cui la detrazione massima sarà di importo massimo di Euro 48.000.

 

2. Detrazione del 50% per l’acquidto di mobili

 

Se nell’ambito di una ristrutturazione edilizia come al punto 1 vengono acquistati anche mobili, si potrà usufruire di una ulteriore detrazione del 50% su di una spesa massima di Euro 10.000 sull’acquisto dei mobili destinati all’abitazione ristrutturata (ad es. cucina, armadi, arredobagno). Il risparmio massimo sarà quindi di Euro 5.000.

Condizione necessaria, in base al tenore letterale della norma, è che sull’unità abitativa vengano eseguiti anche lavori di ristrutturazione per i quali si abbia diritto alla detrazione del 50%, ma senza indicazione di limiti minimi di spesa o di tipologia di spesa, o di termini di inizio o fine dei lavori.

Naturalmente anche l’acquisto dei mobili dovrà essere provato con pagamento tramite bonifico bancario.

Anche questa agevolazione entra in vigore con la data di oggi.

 

3. Detrazione del 55%

 

Le novità in questo ambito sono più articolate, in praticolare:

-       Il termine in generale anche in questo caso è prorogato al 31 dicembre 2013. Se si tratta di interventi per il risanamento energetico su parti comuni di condomini o l’intero condominio, l’agevolazione è prorogata sin d’ora fino al 30 giugno 2014.

-       L’aliquota dell’agevolazione è elevata dal 55% al 65%.

-       Contemporaneamente viene ridotto il limite di spesa ammessa, cosicchè l’importo massimo della detrazione resta in sostanza invariato ma vengono agevolati gli interventi di minore entità ed importo. Di seguito un riepilogo delle nuove detrazioni (applicabili dal 6 giugno 2013).

 

Tipo di intervento Importo massimo della spesa            Detrazione max. 65%
Risanamento intero edificio 153.846,15 100.000,00
Rifacimento isolamento 92.307,69 60.000,00
Installaz. impianto termico solare 92.307,69 60.000,00
Sostituzione impianto riscaldamento 46.153,84 30.000,00

 

Ricordiamo: gli importi massimi si riferiscono come sinora non al contribuente ma al singolo intervento per unità abitativa, con l’esclusione della riduzione del consumo energetico su edifici, per la quale l’importo massimo riguarda l’intero edificio.

Le novità valgono per i pagamenti effettuati dalla data di oggi per le persone fisiche, mentre per le imprese in base al principio della competenza per gli interventi effettuati a partire dal 6 giugno 2013.

Per illustrare meglio gli effetti delle novità introdotte vi riassumiamo di seguito le detrazioni spettanti fino al 5 giugno 2013:

 

Tipo di intervento Importo massimo della spesa Detrazione max. 55%
Risanamento intero edificio 181.818,00 100.000,00
Rifacimento isolamento 109.090,00 60.000,00
Installaz. impianto termico solare 109.090,00 60.000,00
Sostituzione impianto riscaldamento, pompe di calore, impianti geotermici 54.545,45 30.000,00

La norma non fissa in realtà l’importo massimo delle spese dell’intervento ma bensì l’importo massimo delle spese detraibili. Quindi stabilisce per esempio la quota di detrazione del 65% sulle spese per il rifacimento dell’isolamento, per le quali l’importo detraibile massimo non può eccedere 60.000 Euro. Quindi chi ha effettuato spese fino al 5 giugno 2013 può detrarre il 55%, a partire dal 6 giugno invece si detrae il 65%, fino al raggiungimento della soglia di 60.000 Euro nell’esempio di cui sopra.

In base alle istruzioni finora applicabili si può presumere che il contribuente potrà decidere in UNICO 2014 se considerare le spese fino al 5 giugno o a partire dal 6 giugno 2013, per raggiungere la soglia di detrazione.

Un’ultima precisazione: dal 6 giugno 2013 non spetta più la detrazione per l’installazione di pompe di calore e impianti geotermici.

Per una descrizione più dettagliata degli interventi agevolabili vi rimandiamo alle ns. precedenti circolari.

   

Per ulteriori chiarimenti a riguardo, restiamo come sempre a completa disposizione,

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-20- 06.06.13 Agevolazioni risanamento abitazioni