Bonus del 15% per investimenti in nuovi macchinari ed impianti utilizzabile fino al 30 giugno 2015 – attenzione alla data di consegna!

Bonus del 15% per investimenti in nuovi macchinari ed impianti utilizzabile fino al 30 giugno 2015 – attenzione alla data di consegna!

Salvo novità dell’ultimo momento (peraltro si parla già da un po’ di tempo di una proroga), scadrà il prossimo 30 giugno 2015 il termine per effettuare eventuali investimenti sui quali potere usufruire del credito di imposta del 15%. Si tratta, come noto, della nuova versione della cosiddetta “Tremonti-ter” prevista con il D.L. 91/2014 che riprende in larga parte il contenuto della legge del 2009. Tale nuova agevolazione riguarda gli investimenti in impianti e macchinari effettuati appunto nel periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. Vi abbiamo informato al proposito già con la ns. circolare n° 29/2014. Con la presente intendiamo riassumere ancora una volta i termini essenziali della norma.

   
Presupposti soggettivi L’agevolazione in termini di credito di imposta spetta alle imprese, sia individuali che in forma societaria, indipendentemente dalla dimensione e dal tipo di contabilità (ordinaria o semplificata). Sono ammesse al beneficio anche le stabili organizzazioni di imprese non residenti, mentre ne sono esclusi i professionisti.

 

 

Beni

agevolabili

Sono agevolabili soltanto gli investimenti effettuati in Italia in macchinari, impianti, apparecchiature nuovi, compresi nella tabella ATECO 2007, parte 28 (si veda l’allegato). Sono quindi esclusi, ancora una volta, investimenti in beni immateriali ed immobili così come i beni materiali non compresi nella suddetta tabella ATECO (quindi niente computer, automezzi ecc.). Eventuali beni indispensabili al funzionamento di quelli agevolabili (come da definizione che ne ha dato l’Agenzia delle Entrate) possono pure essere agevolati, anche se non compresi nella suddetta tabella 28 ATECO.

 

Costo

mimino 10.000 Euro

L’importo minimo del singolo investimento/acquisto deve essere almeno pari a 10.000 Euro; beni con un costo inferiore non vengono considerati. Si può però tenere conto dei costi accessori quali quelli di trasporto e/o di installazione/montaggio.

 

 

Calcolo dell’agevo-lazione

Il credito d’imposta è pari al 15% dell’importo calcolato sulla differenza positiva tra:

- gli investimenti in beni nuovi effettuati nel periodo 25 giugno – 31 dicembre 2014, ovvero 1° gennaio – 30 giugno 2015, da un lato, e

- la media degli investimenti in beni appartenenti alla categoria agevolabile degli ultimi cinque anni, con la possibilità di escludere l’anno con gli investimenti di importo più elevato. Per gli investimenti del secondo semestre 2014 si farà riferimento alla media degli anni 2009-2013, mentre per il calcolo del primo semestre 2015 si farà riferimento agli investimenti del periodo 2010-2014. Il fatto che gli investimenti di un periodo di sei mesi debbano essere messi a confronto con periodi di investimento di dodici mesi rappresenta un freno all’agevolazione. In pratica, con l’esclusione dell’esercizio con l’importo più elevato, si fa la somma degli investimenti dei quattro anni e si determina l’importo di riferimento che è pari ad un quarto. Calcolando la differenza tra tale media e l’importo di investimenti per periodo di riferimento si determina l’importo sul quale calcolare il 15% del credito di imposta. Per imprese costituite da meno di cinque anni la media andrà calcolata per gli anni di esistenza, sempre escludendo il periodo con il maggiore importo di investimenti.

 

Utilizzo del credito di imposta Il credito di imposta può esser utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 con ogni genere di imposte (ritenute, IRPEF, IRES, IRAP, IMU ecc.) e di contributi. Un rimborso dell’importo a credito non è consentito. Il credito di imposta non rappresenta un ricavo da tassare ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Il credito di imposta in esame non è soggetto al limite annuale di 250.000 Euro di cui alla legge 244/2007, art. 1, comma 53, per la compensazione.

Si tenga presente anche quanto segue:

- Il credito di imposta dell’anno 2014 potrà essere compensato soltanto a partire dal 1° gennaio 2016, quello del 2015 soltanto a partire dal 2017 /(!).

- Inoltre l’importo del credito di imposta dovrà essere suddiviso in tre parti e compensato in tre anni (!).

Esempio: chi ha realizzato nel 2015 un surplus di investimenti pari a 100.000 Euro ha diritto ad un credito di imposta di 15.000 Euro, il quale potrà essere compensato negli anni 2017, 2018 e 2019 per 5.000 Euro/anno. In caso di incapienza in un singolo anno del credito, esso potrà essere riportato agli esercizi successivi.

Importante: il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sorge il diritto e poi in quelle degli anni in cui viene utilizzato.

 

Cause di

decadenza

L’agevolazione potrà essere revocata e dovrà essere restituita nei seguenti casi:

- cessione dei beni agevolati a terzi o destinazione dei beni a finalità estranee all’attività dell’impresa prima del secondo anno successivo all’investimento;

- trasferimento dei beni agevolati all’estero entro il quarto anno da quello dell’investimento.

 

Ambito

temporale di applicazione

 

In considerazione dell’imminente scadenza del periodo agevolato è importante la delimitazione temporale dell’investimento. Rileva in generale la data del passaggio  della proprietà dal punto di vista giuridico ai sensi dell’art. 1378 C.C. del macchinario o impianto, che deve essere compresa tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015. Devono essere rispettati i seguenti criteri:

-  In caso di spedizione o invio il passaggio avviene alla consegna del bene al cliente oppure al trasportatore o spedizioniere, salvo che non sia stato convenuto diversamente.

-  Contratti di appalto: in questi casi vale di norma la regola della consegna finale quale momento del trasferimento della proprietà, e conseguentemente gli investimenti sono agevolabili se tale consegna è avvenuta entro il 30 giugno 2015, salvo che siano previste e siano avvenute consegne parziali (ad es. SAL) accettate ai sensi dell’art. 1666 C.C..

-  Fornitura con posa in opera: per gli impianti e macchinari, per i quali il contratto prevede anche il montaggio o l’installazione oppure la verifica del buon funzionamento si dovrá fare attenzione al momento della consegna come definito da contratto (si veda a tale proposito la circolare Assonime n° 7/2010).

-  Vendita a prova o con clausola di gradimento: in tali casi valgono considerazioni particolari ed in particolare deve constare il gradimento dell’acquirente. Ciò può essere provato con un verbale di consegna, dal quale risultino soddisfatte le condizioni contrattuali.

-  Per gli investimenti effettuati tramite leasing – si intende soltanto la locazione finanziaria – vale la data di consegna del bene al locatario/cliente.

-  L’agevolazione può spettare anche per gli investimenti sotto forma di immobilizzazioni in corso (si veda la circolare 44/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate). In tali casi saranno considerati effettuati gli investimenti in base a consegne parziali accettate (tipicamente SAL), se ed in quanto previste contrattualmente. L’accettazione dovrá però (così l’Agenzia Entrte) avvenire senza riserve (art. 1666 C.C.). Se non sono previsti i SAL nel contratto, si può redigere una integrazione al contratto in questo senso. Resta il fatto che le consegne parziali senza riserve potranno successivamente essere fonte di problemi in caso di futuri difetti del bene consegnato. Dovrebbe essere consentito comunque contestare vizi emersi in sede di collaudo finale se tali per la loro rilevanza da compromettere ex post l’accettabilità dell’intera opera (circolare Assonime n° 9 del 2 aprile 2015).

 

Rilevazione contabile

 

In dottrina vengono dibattute tre forme alternative di rilevazione contabile dell’agevolazione:

a) appostazione alla voce E22 del conto economico dell’importo dell’agevolazione;  tale modalità, oltre ai dubbi che potrebbe sollevare considerando gli OIC, OIC 16 in particolare, ha lo svantaggio che non influisce sul risultato operativo e quindi non ha un effetto positivo sulla limitazione della detraibilità degli interessi passivi;

b) Riduzione del costo di acquisto del bene per l’importo del credito di imposta;

c) Appostazione del credito di imposta quale contributo in conto esercizio alla voce A5 del conto economico tra gli altri ricavi.

L’associazione degli imprenditori Confindustria con il documento n° 1/2015 consiglia quest’ultima variante, con l’accorgimento di riscontare quote del contributo stesso in base alla durata di utilizzo dell’investimento.

Come giá precisato, detto contributo agevolativo non è tassato ai fini IRPEF e IRES così come ai fini IRAP.

 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e documentazione.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-25-30.05.2015 Bonus investimenti

scarica l'allegato C-25 Allegato