Bonus “facciate” – pubblicata la circolare dell’Agenzia entrate

Come noto, nella legge Finanziaria 2020 è stata inserita (art. 1, commi 219-224) una norma, in
base alla quale i costi per gli interventi sulle facciate degli edifici possono dare diritto ad un
bonus del 90%, senza limite di spesa. Gli interventi possono essere di ristrutturazione edilizia
o risanamento, ma anche di manutenzione straordinaria ed ordinaria. Unico limite: gli edifici
devono trovarsi nelle zone urbanistiche A (centro storico) o B (di completamento). Il bonus è
utilizzabile in dieci rate annuali di uguale importo.

Se dapprima erano sorte alcune incertezze sull’applicazione oggettiva (quali immobili?) e
soggettiva (solo persone fisiche private o anche imprese?), la circolare 2/E del 14 febbraio 2020
dell’Agenzia Entrate ha chiarito tutti i dubbi con una interpretazione molto estensiva
dell’agevolazione:

  • sono agevolati gli edifici di tutte le categorie catastali, e
  • sono ammesse a fruire dell’agevolazione non sole le persone fisiche, ma anche le imprese, i professionisti, le società e gli enti.
    Gli interventi agevolati sono soltanto quelli “esterni” all’edificio. Di seguito nel dettaglio la citata circolare.

Microsoft Word - C-13-17.02.2020 Bonus facciate.docx

Per le spese sostenute nel 2020 è previsto un bonus – sotto forma di una detrazione
dall’imposta, sia per l’IRPEF che per l’IRES – pari al 90% dei costi. La detrazione si
opera in dieci rate annuali di uguale importo, senza possibilità di cedere il credito a
terzi o di chiedere lo sconto equivalente in fattura.

La detrazione dall’imposta spetta a persone fisiche, imprese, professionisti, società ed
enti. Sono esclusi soltanto i contribuenti con regimi di tassazione forfettaria.
Hanno diritto alla detrazione, nella misura in cui hanno sostenuto i costi, i proprietari
degli immobili
, ma anche i titolari di altri diritti reali sugli stessi, quali usufrutto o
superficie, così come locatari o titolari di contratti di leasing. In caso di locazione o
comodato è richiesta la registrazione del contratto. Sono altresì legittimati a usufruire
della detrazione, a patto che sostengano i costi, anche i parenti entro il terzo grado
conviventi
del proprietario o locatario, se effettivamente la convivenza è possibile, ciò
che al contrario non è ammesso in caso di immobile non abitativo.

Per persone fisiche, professionisti ed enti non commerciali si fa riferimento al
pagamento effettivo nell‘anno 2020, per i redditi di impresa conta la competenza
economica nell’anno 2020. Per il condominio conta il pagamento da parte di
quest‘ultimo e non il pagamento del singolo condomino nelle casse del condominio.
Per le società di capitali con esercizio a cavallo dell’anno l’agevolazione spetta per
l’esercizio in corso al 31.12.2020. Attenzione quindi a tali limiti temporali!

Sono agevolati gli edifici di ogni categoria catastale: edifici abitativi, palazzi-uffici
ed anche fabbriche. Si devono però trovare nelle zone urbanistiche A (centro) e B
(zona di completamento)
: sono escluse le altre zone C, D, E ed F.

Sono agevolabili soltanto gli interventi su edifici esistenti, con esclusione quindi dei
lavori nell’ambito di una nuova costruzione. Sono agevolabili lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ristrutturazioni e risanamenti. Non usufruisce
dell’agevolazione invece la demolizione con ricostruzione.

Molto rigida è l’indicazione del contenuto dell’intervento, che deve riguardare le
facciate esterne dell’edificio visibili dalla strada o dal suolo pubblico, con
esclusione quindi delle facciate interne e dei tetti. In questo ambito la detrazione
spetta per interventi di:

  • di sola pulitura e tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
  • su balconi, ornamenti e fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura,
  • su grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni,
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Sono escluse le spese per la sostituzione di finestre, infissi, porte e portoni e cancelli.

Il pagamento da parte di non-imprenditori, quindi persone fisiche, enti – analogamente che per le detrazioni di imposta similari – deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, indicando la causale del pagamento nonché codice fiscale dell’ordinante e partita IVA del beneficiario. Al fine di usufruire del diritto alla detrazione dall’imposta è inoltre adempiere a quanto segue:

-  comunicare agli uffici per la sicurezza sul lavoro, se previsto, l’inizio dei lavori;

-  indicare i dati catastali dell’edificio in dichiarazione dei redditi

-  conservare tutta la documentazione inerente (fatture, pagamenti, concessioni ed autorizzazioni);

-  nella misura in cui vengono effettuati anche interventi mirati all’efficienza energetica, comunicare all’ENEA l’inizio lavori con le relative perizie e certificazioni.

Alleghiamo alla presente la guida dell’Agenzia Entrate e la circolare n° 2/E del 2020 per approfondire il tema, ed in particolare per i necessari chiarimenti tecnici sugli interventi agevolati.

Allegato A
Allegato B