Bonus Investimenti 2020 – riferimento alla norma in fattura!

Vi abbiamo già comunicato in precedenza che, con la Legge Finanziaria 2020, il super- e l’iperammortamento degli ultimi anni sono stati sostituiti da un credito di imposta. Quindi al posto dell’ammortamento al 130% sugli investimenti in beni (con aliquota non inferiore al 6,5%), spetta un bonus del 6%, mentre l’iper-ammortamento per investimenti del tipo “Industria 4.0”, l’ammortamento del 270% (per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro) o 200% (investimenti fino a 10 milioni) è sostituito da un bonus rispettivamente del 40% o del 20%; per investimenti superiori ai 10 milioni di Euro non è previsto alcun bonus. Per gli investimenti in beni immateriali della categoria Industria 4.0 (fino a 700mila Euro) il bonus è del 15%.
I suddetti crediti di imposta possono essere usufruiti tramite compensazione in F24 in cinque rate di uguale importo in cinque (a partire dall’anno successivo, di regola quindi dal 2021). Non è consentita la cessione del credito di imposta.
A partire dal 1° gennaio 2020 è stata inoltre introdotta una importante novità: per potere accedere al bonus, sulla fattura degli investimenti deve esser apposto un riferimento all’agevolazione. Nonostante non sia stata fornita una definizione ufficiale, sulla stampa specializzata è stata definita la seguente annotazione:

„Acquisto per il quale è riconosciuto il credito di imposta ex art. 1, commi 184-194, Legge n° 160/2019” oppure „Investimento ai sensi art. 1, commi 184-194, Legge n° 160/2019”

Tale annotazione deve essere richiesta esplicitamente dall’acquirente, in quanto il fornitore può non essere a conoscenza dell’utilizzo dei beni.
Gli imprenditori e professionisti in generale quest’anno non hanno tenuto nella dovuta considerazione tale aspetto formale. Ora l’Agenzia delle Entrate si dimostra comunque comprensiva e con due risoluzioni (438 e 439 del 5 ottobre 2020) propone due soluzioni, nel caso sia stata omessa sulla fattura l’annotazione di cui sopra:

  • Sulle fatture cartacee, in particolare quindi sulle fatture intracomunitarie, l’annotazione può essere apportata a mano (con inchiostro indelebile);
  • Nel caso delle fatture elettroniche, che non possono essere corrette, viene sancito che non è necessario richiedere al fornitore una nota di accredito ed una nuova fattura. Si può invece stampare la fattura e procedere con l’integrazione a mano (come sopra) e poi conservarla per eventuali controlli. In alternativa si può richiedere al fornitore che effettui una integrazione elettronica della fattura da allegare alla stessa, previo invio del documento integrativo allo SDI.
    Le due soluzioni sono equivalenti, quindi la prima sembra più semplice.

Attenzione: è stato chiarito che se in sede di verifica venisse rilevata una fattura senza la suddetta annotazione, verrà disconosciuta la spettanza del bonus. In tale senso consigliamo di controllare tutte le fatture interessate dal bonus ed eventualmente integrarle allo scopo entro la fine dell’esercizio.