„Bonus pubblicità“ – termine ultimo per la presentazione della documentazione richiesta per poter fruire del bonus digitalizzazione

 1. Bonus pubblicità 

Entro il prossimo 1° aprile dovrà essere presentata da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali la domanda telematica “prenotativa” per la fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. 

Il credito d’imposta è pari al 75% (elevato al 90% in determinati casi) del valore incrementale degli investimenti effettuati. Tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate e del numero di domande presentate, si può stimare, sulla base dell’esperienza, che il credito ammonterà approssimativamente al 25% dell’investimento incrementativo. Entro il 30 aprile 2019 verrà comunicata la percentuale definitiva di riparto in caso di insufficienza delle risorse. 

Si rammenta che non sono disponibili tuttora i canali per la presentazione della comunicazione sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta. A tal riguardo, in assenza di espresse disposizioni attuative, si ritiene probabile una proroga del suddetto termine. 

Per il resto, le disposizioni relative alla fruizione del bonus non hanno subito variazioni significative rispetto all’anno scorso. Segue una breve panoramica: 

1. Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dell’agevolazione imprese e professionisti, così come enti non commerciali, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali, dal regime contabile adottato e dall’iscrizione ad un Albo professionale. 

2. Investimenti agevolabili 

Sono agevolate le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari e/o inserzioni commerciali effettuate sulla stampa periodica e quotidiana, nazionale o locale, anche on-line, e tramite emittenti televisive e radiofoniche. Le emittenti radio-televisive devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui alla legge 249/97, mentre per i periodici è necessaria l’iscrizione presso il competente Tribunale. 

Sono agevolati i costi puramente pubblicitari, quindi al netto di spese accessorie e/o di intermediazione. Sono esplicitamente escluse le spese per

- televendite, servizi di pronostici,

- giochi, scommesse e 

- servizi di messaggeria vocale o chat lines. 

3. Calcolo dell’agevolazione 

Il calcolo dell’agevolazione spettante avviene con il metodo incrementale, con la precisazione che le spese devono avere subito un incremento di almeno l’1% rispetto al periodo precedente, e su tale incremento si calcola un credito di imposta, che sulla base dell’esperienza equivale approsimativamente al 25%. 

Esempio: spese pubblicitarie 2018 Euro 100.000, spese pubblicitarie 2019 Euro 150.000, incremento Euro 50.000, l’agevolazione del 25% dà un credito di imposta di Euro 12.500. 

L’incremento delle spese è distinto tra le due tipologie – stampa/periodici/quotidiani anche on-line e radio/televisione – con un distinto calcolo incrementale. In pratica si effettuano due calcoli “separati” e la somma deve dare come risultato un incremento. Un’interpretazione severa della norma prevede che se nel periodo precedente non sono stati effettuati investimenti pubblicitari non vi è nemmeno un incremento e quindi non spetterà alcun bonus. 

4. Misura dell’agevolazione 

Il credito d’imposta è teoricamente pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Tuttavia, si deve tener conto che l’incentivo definitivo sarà ridotto in base agli stanziamenti di bilancio. 

Si ricorda inoltre che per l’esercizio 2018 è stato previsto un credito d’imposta pari al 

- 23% per gli investimenti incrementali sulle radio e televisioni locali, 

- 26% per gli investimenti incrementali sui giornali quotidiani e periodici. 

5. Utilizzo del credito di imposta 

Il credito di imposta può essere utilizzato soltanto tramite compensazione con altri tributi e contributi nel mod. F24; il relativo codice tributo deve però essere ancora pubblicato. 

6. Divieto di cumulo 

Il credito di imposta di cui si tratta in linea di massima non è cumulabile con altre forme di contribuzione statale, regionale/provinciale o europea per iniziative promozionali. Inoltre, deve essere rispettatto il massimale “de-minimis”. 

7. Altre indicazioni 

L’agevolazione è, a differenza della disciplina dettata per altri crediti di imposta, imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. 

2. Voucher per la digitalizzazione 

Con decreto direttoriale del MISE del 14 marzo 2019 è stato prorogato alle ore 17:00 del 28 marzo 2019 il termine per la presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni da parte delle piccole e medie imprese assegnatarie del voucher per la digitalizzazione. Si ricorda che il cd. voucher digitalizzazione è una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. 

Al bonus possono aderire i soggetti che hanno presentato apposita domanda nell’anno precedente. Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra Circolare n. 11 del 2018. 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Distinti saluti.
Josef Vieider